054U0874
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Applicazione nel territorio della provincia di Padova della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954 n. 874)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211 , sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 13 marzo 1954, n. 749 , con la quale il Consiglio provinciale di Padova ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211 , l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia;
Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211, 6 resa applicabile nel territorio della provincia di Padova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 71. - CARLOMAGNO