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054U0278

IT - DPR

054U0278

Ricostituzione del comune di Germasino, in provincia di Como. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 marzo 1954 n. 278)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 marzo 1928, n. 548 , con il quale i comuni di Germasino e di Stazzona furono soppressi e riuniti in Comune unico, con denominazione Stazzona Germasino e con capoluogo Stazzona; Vista l'istanza 17 ottobre 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Germasino ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Stazzona Germasino in data 7 maggio 1950, n. 62, in data 8 settembre 1951, n. 92, in data 31 ottobre 1953, n. 151, e della Deputazione provinciale di Como in data 21 novembre 1950, n. 7691, con le quali venne espresso parere in ordine alla predetta richiesta; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Germasino, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Al comune di Stazzona Germasino e' restituita l'antica denominazione di Stazzona.

Art. 2

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Stazzona ed il ricostituito comune di Germasino, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Stazzona Germasino alla data del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale.
Al personale del comune di Stazzona Germasino, che sara' inquadrato nei nuovi organici del comune di Germasino, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 124. - CARLOMAGNO
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