Monitoring Gesetzessammlung

055U1190

IT - DPR

055U1190

Inclusione dell'abitato di Ficulle, in provincia di Terni, tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955 n. 1190)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1015, emesso nell'adunanza del 30 agosto 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Ficulle, in provincia di Terni, limitatamente alla zona posta fra il corso della Rinascita e la piazza Cola di Rienzo e la parete sinistra della valle del torrente Ficulle.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1955 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 74. - CARLOMAGNO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht