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055U0939

IT - DPR

055U0939

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955 n. 939)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904 ; 4 maggio 1942, n. 557 ; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612 ; 23 settembre 1949, n. 931 ; 30 ottobre 1949, n. 1059 ; 5 aprile 1950, n. 284 ; 30 ottobre 1950, n. 1277 ; 31 ottobre 1950, n. 1311 ; 18 aprile 1951, n. 934 ; 30 luglio 1951, n. 1304 ; 27 ottobre 1951, n. 1680 ; 19 settembre 1952, n. 4551 ; 25 agosto 1953, n. 1117 ; 26 aprile 1954, n. 738 ; 30 giugno 1954, n. 753 ; 31 luglio 1954, n. 865 ; 24 agosto 1954, n. 987 ; 14 settembre 1954, n. 1056 ; 29 ottobre 1954, n. 1458 ; 29 ottobre 1954, n. 1465 ; 4 febbraio 1955, n. 71 e 16 febbraio 1955, numero 220 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 227, relativo alla scuola di perfezionamento in malattie infettive, e' modificato nel senso che gli insegnamenti di "virologia" e di "clinica delle malattie infettive" sono inclusi tra le materie rispettivamente del 1° anno e del 3° anno di corso della scuola anzidetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 82. - CARLOMAGNO
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