Monitoring Gesetzessammlung

055U0821

IT - DPR

055U0821

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 agosto 1955 n. 821)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e' concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile di lire cinquemila, con le caratteristiche ed alle condizioni sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 168. - E. GRECO
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