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053U1159

IT - DPR

053U1159

Esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Pakistan e relativi allegati e scambi di Note, conclusi a Roma, l'11 luglio 1953. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1953 n. 1159)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Pakistan e relativi allegati e scambi di Note, conclusi a Roma l'11 luglio 1953.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1953 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dell'Accordo commerciale suddetto.
Il predetto decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - GAVA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 86. - CARLOMAGNO

Accordo - art. 1

Accordo commerciale tra l'Italia e il Pakistan
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Pakistan nel desiderio di promuovere gli scambi fra i due Paesi su basi di reciproco vantaggio hanno, tramite i rispettivi Rappresentanti, convenuto quanto segue:
Art. 1.
Le Liste A e B che elencano le merci da esportare dall'Italia e dal Pakistan rispettivamente e le lettere scambiate tra i Rappresentanti dei due Governi, allegati C, D ed E del presente Accordo, saranno considerate parte integrale di questo Accordo commerciale.

Accordo - art. 2

Art. 2.
Gli scambi tra i due Paesi dovranno svolgersi attraverso le normali vie commerciali eccetto il caso in cui l'uno o l'altro dei due Governi ritenga necessario di acquistare o vendere parte o l'intera quantita' o valore di ciascuna merce elencata nelle Liste A e B di questo Accordo.

Accordo - art. 3

Art. 3.
Per quanto riguarda i prodotti e le merci elencate nella Lista A, il Governo del Pakistan permettera' la loro esportazione verso l'Italia.
Per quanto riguarda i prodotti e le merci elencate nella Lista B, il Governo italiano permettera' la loro esportazione verso il Pakistan.

Accordo - art. 4

Art. 4.
Tutti i pagamenti e gli oneri relativi all'importazione e alla esportazione di merci tra i due Paesi saranno regolati in sterline.

Accordo - art. 5

Art. 5.
Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti convengono di consultasi in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci fra i due Paesi o ad esso connessa.
In particolare, qualora una delle due Parti ritenga che lo scambio delle merci si effettui in modo da compromettere seriamente la bilancia commerciale fra i due Paesi, entrambe le Parti si consulteranno allo scopo di esaminare le misure atte ad eliminare lo sbilancio.

Accordo - art. 6

Art. 6.
Le Parti Contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della Nazione piu' favorita per tutto quanto concerne i dazi doganali, le imposte e tasse da percepire insieme con i dazi doganali le modalita' refative alla loro percezione; l'interpretazione e la applicazione della tariffa doganale; la classificazione e la rispedizione delle merci; nonche' le prescrizioni, formalita' e diritti stabiliti per le operazioni di sdoganamento, trasbordo e deposito delle merci.
I prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di uno dei due Paesi non saranno sottoposti, alla loro importazione nel territorio dell'altro Paese, a dazi doganali, imposte e tasse - comprese tutte le tasse supplementari e le sopratasse - diversi o piu' elevati di quelli che sono percepiti o che potranno essere percepiti in avvenire sui prodotti di altro Paese qualsiasi.
Egualmente i prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di uno dei due Paesi, non saranno assoggettati, alla loro esportazione verso il territorio dell'altro Paese, a dazi doganali, imposte e tasse - comprese tutte le tasse supplementari e le sopratasse - diversi o piu' elevati di quelli che sono percepiti o che potranno essere percepiti in avvenire sui prodotti esportati verso il territorio di un altro Paese qualsiasi.

Accordo - art. 7

Art. 7.
Il trattamento suddetto non si estendera':
a) ai vantaggi che ciascuno dei due Paesi accordi o potra' accordare, durante la validita' del presente Accordo, a Paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;
b) ai vantaggi accordati in virtu' di una unione doganale o di una zona di libero scambio, di cui una delle due Parti Contraenti possa divenire membro, nonche' a quelli compresi negli accordi provvisori necessari per giungere a tali unioni o zone;
c) ai vantaggi gia' accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano;
d) ai vantaggi speciali che una delle due Parti ha accordato o accordera' in avvenire a quei territori che hanno uno statuto giuridico speciale internazionalmente riconosciuto, come pure ai territori che sono stati o che potranno essere conferiti alla stessa Parte Contraente in amministrazione fiduciaria;
e) ai vantaggi accordati o che potranno essere accordati alle merci importate in Italia, originarie del Regno Unito di Libia;
f) agli accordi speciali che esistono o che potranno esistere fra il Pakistan e qualsiasi altro Paese del Commonwealth, nonche' fra il Pakistan e l'India, come attualmente riconosciuto negli accordi generali relativi al commercio ed alle tariffe;
g) agli accordi speciali che l'Italia abbia stipulato o possa stipulare in futuro in ragione della sua partecipazione ad una Comunita' europea istituita fra piu' Paesi, o che organizzi in comune uno o piu' settori della produzione del commercio e dei servizi, o che ne assicuri la loro sicurezza.

Accordo - art. 8

Art. 8.
Allo scopo di promuovere il trasporto delle merci fra i due Paesi, il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Pakistan faranno tutto il possibile per promuovere le iniziative marittime dei due Paesi, ed esamineranno con particolare benevolenza tutte le questioni che potranno sorgere al riguardo.

Accordo - art. 9

Art. 9.
Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dal 1 luglio 1953.
Esso restera' in vigore per il periodo di un anno, soggetto all'approvazione di entrambi i Governi da comunicarsi entro un termine non superiore a 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
Fatto a Roma, addi' 11 luglio 1953, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.
Il Presidente della Delegazione pakistana
OSMAN ALI
Il Presidente della Delegazione italiana
O. FECIA DI COSSATO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Liste

LISTA A
IMPORTAZIONE DAL PAKISTAN IN ITALIA
Parte di provvedimento in formato grafico
LISTA B
ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO IL PAKISTAN
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C (1)

ALLEGATO C (1)
Roma, 11 luglio 1953
Caro Presidente,
In relazione alle conversazioni avute con la S. V. e che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, mi e' gradito informarLa che il Governo italiano, animato dal desiderio di dare il massimo impulso alla collaborazione economica fra l'Italia e il Pakistan, e' pronto ad esaminare con benevolenza - in aggiunta al piano di scambi previsto dall'Accordo - qualsiasi proposta che il Governo pakistano vorra' avanzare per tutto quanto riguarda la partecipazione della industria e della tecnica italiana allo sviluppo economico del Pakistan.
Mi riferisco, in particolare, all'eventuale costituzione di Societa' miste italo-pakistane con il concorso di tecnici italiani e con l'apporto di macchinari, e altri beni strumentali italiani, aventi per scopo lo studio e la costruzione di impianti industriali e di opere pubbliche, allo sviluppo delle comunicazioni e dell'elettrificazione. Mi riferisco inoltre all'assistenza tecnica in generale.
Il Governo italiano e' pronto non solo ad esaminare caso per caso proposte specifiche, usa a discutere col Governo pakistano gli accordi da prendere affinche' la costituzione e l'attivita' di tali Societa' possano aver luogo e svolgersi, con particolare riguardo alle garanzie, ai mezzi di trasferimento, di rimborso, etc.
Le rinnovo l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
C. FECIA DI COSSATO
Signor OSMAN ALI
Presidente della Delegazione Commerciale Pakistana
ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Allegato C (2)

ALLEGATO C (2)
Roma, 11 luglio 1953
Caro Presidente,
Accuso ricevuta, ringraziando, della Sua lettera, in data odierna, redatta nei seguenti termini:
"In relazione alle conversazioni avute con la S. V. e' che hanno portato alla, conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, mi e' gradito informarLa che il Governo italiano, animato dal desiderio di dare il massimo impulso alla collaborazione economica fra il Pakistan e l'Italia, e' pronto ad esaminare con benevolenza - in aggiunta al piano di scambi previsto dall'Accordo - qualsiasi proposta che il Governo,pakistano vorra' avanzare per tutto quanto riguarda la partecipazione della industria e della tecnica italiana allo sviluppo economico del Pakistan.
Mi riferisco, in particolare, all'eventuale costituzione di Societa' miste italo-pakistane con il concorso di tecnici italiani e con l'apporto di macchinari, e altri tieni strumentali italiani, aventi per scopo lo studio e la costruzione di impianti industriali e di opere pubbliche, allo sviluppo delle comunicazioni e dell'elettrificazione. Mi riferisco inoltre all'assistenza tecnica in generale.
Il Governo italiano e' pronto non solo ad esaminare caso per caso proposte specifiche, ma a discutere col Governo pakistano gli accordi da prendere affinche' la costituzione e l'attivita' di tali Societa' possano aver luogo e svolgersi, con particolare riguardo alle garanzie, ai mezzi di trasferimento, di rimborso, etc.".
La Delegazione pakistana prende atto con piacere del gesto compiuto da parte italiana, e assicura che il Governo del Pakistan lo terra' in debita considerazione.
Le rinnovo l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
OSMAN ALI
Signor C. FECIA DI COSSATO
Presidente della Delegazione Commerciale italiana
ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Allegato D (1)

ALLEGATO D (1)
Roma, 11 luglio 1953
Caro Presidente,
In relazione alle trattative che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, ho l'onore di riferirmi al Trattato del 18 aprile 1951, firmato anche dal Governo italiano, che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Il Governo italiano informera' il Governo pakistano qualora, nel quadro dell'art. 75 di detto Trattato, l'Alta Autorita' della Comunita' Europea abbia formulato delle riserve.
Le rinnovo l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
OSMAN ALI
Signor C. FECIA DI COSSATO
Presidente della Delegazione Commerciale Pakistana
ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Allegato D (2)

ALLEGATO D (2)
Roma, 11 luglio 1953
Caro Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta, ringraziando, della lettera della S. V. in pari data che trascrivo qui appresso:
"In relazione alle trattative che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, ho l'onore di riferirmi al Trattato del 18 aprile 1951, firmato anche dal Governo italiano, che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Il Governo italiano informera' il Governo pakistano qualora, nel quadro dell'art. 75 di detto Trattato, l'Alta Autorita' della Comunita' Europea abbia formulato delle riserve".
Le rinnovo l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
OSMAN ALI
Signor C. FECIA DI COSSATO
Presidente della Delegazione Commerciale italiana
ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Allegato E

ALLEGATO E
Roma, 11 luglio 1953
ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DI TRIESTE AGLI EFFETTI DELL' ACCORDO COMMERCIALE.
Le disposizioni dell' Accordo commerciale firmato in data odierna fra i nostri due Governi si applicheranno, compatibilmente alle
obbligazioni internazionali ed ai diritti di entrambe le Parti, ai
residenti della Zona di Trieste attualmente amministrata dal Governo Militare Alleato.
OSMAN ALI
Signor C. FECIA DI COSSATO
Presidente della Delegazione Commerciale italiana
ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
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