Monitoring Gesetzessammlung

055U0764

IT - DPR

055U0764

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale gia' appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo dell'economia, al Comitato dell'economia della Somalia e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso Amministrazioni statali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 agosto 1955 n. 764)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 1 , 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ; Visto il decreto del. Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Al personale con rapporto stabile d'impiego, gia' appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo dell'economia, al Comitato dell'economia della Somalia, e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso le Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , o comunque di fatto, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1955, n. 23 , per i dipendenti statali, cui e' riferita la parificazione gerarchica del predetto personale, richiamata dall' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452 .

Art. 2

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 5 , 6 , 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht