055U0748
055U0748
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanita'. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 agosto 1955 n. 748)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato. Visto l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanita', disciplinato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630 , e' concesso a decorrere dal 1 gennaio 1954, e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dal decreto Ministeriale 13 novembre 1950, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , per i dipendenti statali di gruppo e grado, categoria o qualifica cui il predetto personale e' stato parificato col citato decreto Ministeriale 13 novembre 1950.
Art. 2
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 5 , 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1953 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 87. - CARLOMAGNO