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055U0693

IT - DPR

055U0693

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955 n. 693)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 , e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872 , con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056 ; 15 aprile 1942, n. 423 ; 24 ottobre 1942, n. 1847, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942 ; 21 novembre 1949, n. 1194 ; 13 marzo 1950, n. 283 ; 27 ottobre 1951, n. 1825 ; 23 aprile 1952, n. 873 ; 10 febbraio 1953, n. 383 ; 13 febbraio 1954, n. 750 ; 14 settembre 1954, n. 1161 ; 16 febbraio 1955, n. 136 , e 27 gennaio 1955, n. 219 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 72 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di perfezionamento in filosofia
Art. 73. - E' istituita presso la Facolta' di lettere e filosofia la scuola di perfezionamento in filosofia allo scopo di guidare i laureati in filosofia nella ricerca scientifica, nell'ambito delle seguenti discipline filosofiche: filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, storia della filosofia antica, storia della filosofia medioevale, pedagogia.
La durata del corso degli studi e' di due anni.
Art. 74. - La scuola e' retta da un direttore, designato dal Consiglio di facolta' nella persona del professore di ruolo piu' anziano fra quelli delle materie che rientrano nell'ambito della scuola, in base a quanto previsto dall'articolo precedente.
Art. 75. - Possono iscriversi alla scuola coloro che siano in possesso del diploma di laurea in filosofia, rilasciato dalle Universita' italiane.
Art. 76. - I candidati dovranno dichiarare all'atto della iscrizione in quale, fra le discipline filosofiche sopra elencate, intendono conseguire il perfezionamento,.
Art. 77. - Al termine di ciascuno dei due anni di corso, gli iscritti dovranno sostenere:
a) un esame nell'ambito della disciplina scelta per il perfezionamento;
b) un esame di lettura e traduzione su almeno due testi filosofici in una delle seguenti lingue: greco, latino, francese, inglese, tedesco.
L'esame di lettura e traduzione al termine del secondo anno di corso dovra' vertere su testi filosofici in lingua diversa da quella dei testi scelti per il primo anno.
Art. 78. - Per conseguire il diploma di perfezionamento in filosofia gli iscritti dovranno, oltre che aver superato gli esami di cui all'articolo precedente: a) sostenere un esame di cultura generale nell'ambito della disciplina filosofica in cui il candidato ha dichiarato di volersi perfezionare; b) presentare un lavoro scritto intorno ad un tema che sia approvato dal direttore della scuola e dall'insegnante della disciplina filosofica cui il tema si riferisce; c) sostenere la discussione orale intorno a detta dissertazione.
Art. 79. - La Commissione degli esami di profitto e' composta dal direttore della scuola, dal professore della disciplina nella quale il candidato intende conseguire il perfezionamento, e da altro professore di una delle discipline che rientrano nell'ambito della scuola.
La Commissione dell'esame di diploma e' composta di sette membri, presieduta dal preside della Facolta' di lettere e filosofia, e formata dal direttore della scuola, e dai docenti di materie filosofiche della Facolta'.
Art. 80. - Gli iscritti alla scuola di perfezionamento in filosofia debbono versare le tasse, soprattasse e gli eventuali contributi stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del Senato accademico, udita la Facolta' e scuola.
La tassa di diploma, da devolversi all'Erario, e' fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1955 GRONCHI ERMINI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 68. - E. GRECO
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