053U1031
053U1031
Inclusione dell'abitato di Tossicia (Teramo) fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953 n. 1031)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 ;
Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006 , col quale l'abitato di Tossicia, in provincia di Teramo, fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare;
Considerato che, per la parte nord-ovest del detto abitato, in seguito a nuovi accertamenti, e' risultata l'impossibilita' di eseguire utili opere di consolidamento, riconoscendosi, invece, opportuno di trasferire la detta zona dell'abitato in nuova sede;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1527, emesso nell'adunanza del 28 luglio 1953;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell' art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Tossicia, in provincia di Teramo, limitatamente alla zona nord-ovest, indicata in rosso nell'annessa' planimetria 24 aprile 1953, vistata dal Ministro proponente, restando annullato il succitato decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006 , per quanto riguarda il consolidamento della zona medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 settembre 1953 EINAUDI MERLIN Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 55. - PALLA