055U0546
055U0546
Richiamo alle armi, per istruzione, di graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1955. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 1955 n. 546)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370 , sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, ventimila graduati e militari di truppa in congedo delle varie Armi e Servizi dell'Esercito, delle classi 1929, 1930 e 1931, appartenenti ai Distretti militari dipendenti dal Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei graduati e militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 giugno 1955 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 72. - CARLOMAGNO