053U0817
053U0817
Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953 n. 817)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490 , sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale; Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059 , col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico; Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528 , concernente l'istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria con insegnamento in lingua tedesca nella provincia di Bolzano; Considerata la necessita' di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1950-51, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale gia' in atto, con relativi organici, dal 1 ottobre 1950, per esigenze di servizio; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1950, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle A-1, A-2 e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 2
Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, nonche' gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell' art. 91 lettera F) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 3
A decorrere dal 1 ottobre 1950, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle C e D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale statali, le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1953 EINAUDI SEGNI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 77. - PALLA
Tabelle
TABELLA A-1
Istituzione di Scuole secondarie di avviamento professionale statali, a decorrere dal 1 ottobre 1950
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA A-2
Istituzione di Scuole secondarie di avviamento professionale statali, a decorrere dal 1 ottobre 1950
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Istituzione di corsi secondari di avviamento professionale statali, a decorrere dal 1 ottobre 1950
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Soppressione di Scuole secondarie di avviamento professionale statali, a decorrere dal 1 ottobre 1950
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
Soppressione di corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 1 ottobre 1950
Parte di provvedimento in formato grafico