Monitoring Gesetzessammlung

051U0023

IT - DPR

051U0023

Modificazioni temporanee del regime doganale del lardo, dello strutto e di alcuni oli di semi e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1951 n. 23)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 , e 16 novembre 1950, n. 919 , che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

E' sospesa fino a tutto il 31 luglio 1951 l'applicazione dei dazi doganali sui semi oleosi di arachide, di sola, di colza e di ravizzone, di cotone, di sesamo e di girasole, previsti dalla voce n. 110, lettere a, d, h, l, m ed o della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione.
E' pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione del dazio doganale sui semi di neuk (guizotia) e sui germi di granoturco, compresi nella voce n. 110, lettera p della Tariffa medesima.

Art. 2

I dazi doganali sui prodotti sottoindicati saranno temporaneamente applicati, fino a tutto il 31 luglio 1951, nella misura di cui appresso:
---------------------------------------------------------------------
Numero Dazio
e lettera Denominazione delle merci sul
della tariffa valore
---------------------------------------------------------------------
19 Lardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
130 Grasso di maiale fuso (strutto), qualunque 12%
sia la sua consistenza, compreso lo strutto
liquido (olio di strutto)
139 Oli fissi, fluidi e concreti, di origine
vegetale, greggi e raffinati:
c di soia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
d di girasole e di granoturco . . . . . . . . . 10%
e di cotone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
f di arachide . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
g di colza e di ravizzone . . . . . . . . . . . 8%
h di sesamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
ex p ex 2) di neuk (guizotia). . . . . . . . . . . 7%

Art. 3

Alla tabella di cui all' art. 3, lettera b), del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , sono apportate le seguenti aggiunte:
---------------------------------------------------------------------
Numero Dazio
e lettera Denominazione delle merci sul
della tariffa valore
---------------------------------------------------------------------
19 Lardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
ex 69 Radiche e tuberi ad alto tenore di -
amido (di manioca, arrow-root, ecc),
anche seccati o tagliati in pezzi
Le radiche di manioca destinate alla
fabbricazione di farine per l'alimenta
zione del bestiame sono ammesse in
esenzione da dazio sotto l'osservazione
l'osservanza delle norme e condizioni
da stabilirsi dal Ministro per le finanze
di concerto con quello per la agricoltura
e le foreste
ex 442 Caseina . . . . . . . . . . . . . . . . . -
La caseina destinata alla fabbricazione
delle fibre tessili artificiali e ammessa
in esenzione da dazio nei limiti di un
contingente annuo di 60.000 quintali
sotto l'osservanza delle norme e condi
zioni da stabilirsi dal Ministro per le
finanze di concerto con quelli per
l'agricoltura e le foreste e per
l'industria ed il commercio
ex 1052 Parti staccate di propulsori a reazio- L'applicazione ne per aviazione (turboreattori, tur- del dazio e' bopropulsori, generatori a pistoni sospesa
liberi, razzi a reazione chimica e si
mili) destinate alla Amministrazio
ne della difesa

Art. 4

Il presente decreto entra in rigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 72. - CARLOMAGNO
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