050U1305
050U1305
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950 n. 1305)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527 , 15 aprile 1942, n. 424 , 5 settembre 1942, n. 1235 , 24 ottobre 1942, n. 1596, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e modificato ulteriormente con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160 , 30 ottobre 1949, n. 994 e 30 ottobre 1949, n. 1167 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Catania, e' cosi' ulteriormente modificato: Attuale art. 26. - Alle materie complementari aggiunto il seguente insegnamento: 26. Paletnologia. Attuale art. 48. - Alle materie complementari e' aggiunto il seguente insegnamento: 6. Spettroscopia. Attuale art. 126. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: La scuola, puo' accogliere non piu' di dieci iscritti per il primo, dieci per il secondo anno di corso e otto per il terzo anno". All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' aggiunta la seguente scuola: 5. Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle. Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle. Art. 135. - La scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle e' di tre anni. La scuola non puo' accogliere piu' di cinque allievi per ciascun anno di corso. Art. 136. - Gli insegnamento impartiti nella scuola sono: 1) anatomia della cute, delle mucose e dell'apparato genito-urinario; 2) fisiopatologia della cute, delle mucose e dello apparato genito-urinario; 3) semejotica generale, patologia e clinica dermatologica; 4) semejotica, generale, patologia e clinica delle malattie veneree e sifilitiche; 5) urologia; 6) igiene, profilassi e disposizioni legislative delle malattie veneree e cutanee; 7) sifilide del sistema nervoso; 8) terapia fisica specialistica; 9) terapia generale specialistica (medica e chirurgica); 10) istologia patologica specialistica della cute e delle mucose (prove pratiche ed esami di laboratorio); 11) microbiologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio); 12) parassitologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio); 13) sierologia specialistica (con prove pratiche ed esami di laboratorio); 14) chimica biologica specialistica (con prove pratiche ed esami di laboratorio). Anche per questa scuola valgono le norme delle altre scuole di specializzazione gia' in funzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 52. - FRASCA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527 , 15 aprile 1942, n. 424 , 5 settembre 1942, n. 1235 , 24 ottobre 1942, n. 1596, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e modificato ulteriormente con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160 , 30 ottobre 1949, n. 994 e 30 ottobre 1949, n. 1167 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Catania, e' cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 26. - Alle materie complementari aggiunto il seguente insegnamento:
26. Paletnologia.
Attuale art. 48. - Alle materie complementari e' aggiunto il seguente insegnamento:
6. Spettroscopia.
Attuale art. 126. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
La scuola, puo' accogliere non piu' di dieci iscritti per il primo, dieci per il secondo anno di corso e otto per il terzo anno".
All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' aggiunta la seguente scuola:
5. Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle.
Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle.
Art. 135. - La scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle e' di tre anni.
La scuola non puo' accogliere piu' di cinque allievi per ciascun anno di corso.
Art. 136. - Gli insegnamento impartiti nella scuola sono:
1) anatomia della cute, delle mucose e dell'apparato genito-urinario;
2) fisiopatologia della cute, delle mucose e dello apparato genito-urinario;
3) semejotica generale, patologia e clinica dermatologica;
4) semejotica, generale, patologia e clinica delle malattie veneree e sifilitiche;
5) urologia;
6) igiene, profilassi e disposizioni legislative delle malattie veneree e cutanee;
7) sifilide del sistema nervoso;
8) terapia fisica specialistica;
9) terapia generale specialistica (medica e chirurgica);
10) istologia patologica specialistica della cute e delle mucose (prove pratiche ed esami di laboratorio);
11) microbiologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio);
12) parassitologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio);
13) sierologia specialistica (con prove pratiche ed esami di laboratorio);
14) chimica biologica specialistica (con prove pratiche ed esami di laboratorio).
Anche per questa scuola valgono le norme delle altre scuole di specializzazione gia' in funzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 52. - FRASCA