Monitoring Gesetzessammlung

050U1278

IT - DPR

050U1278

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950 n. 1278)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 192 G, n. 2130, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229 ; 30 ottobre 1930, n. 1931 ; 22 ottobre 1931, n. 1463 ; 27 ottobre 1932, n. 2079 ; 27 dicembre 1934, n. 2435 ; 1 ottobre 1936, n. 2472 ; 20 aprile 1939, n. 1008 ; 2 ottobre 1940, n. 1470; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 28. All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
14. Grammatica greco-latina;
15. Papirologia;
16. Antichita' greche e romane;
17. Epigrafia greca;
18. Storia della letteratura latina medioevale;
19. Numismatica;
20. Letteratura cristiana antica;
21. Storia delle religioni;
22. Storia orientale antica.
L'art. 5, relativo alle norme sulle scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche e' sostituito dal seguente:
"La Facolta', udito il Consiglio della scuola, puo' concedere un abbrevviamento di corso di specializzazione, non superiore a un anno, a quelli iscritti che si presentino gia' forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore. Coloro che eventualmente usufruiscono dell'agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma e ad ottemperare agli obblighi amministrativi al pari di quelli che frequentano i corsi secondo la durata regolare".
Art. 35. - L'insegnamento complementare di "malattie infettive" del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' soppresso ed in suo luogo e' istituito quello di "parassitologia".
Sono modificati nel modo seguente gli articoli 40 e 41 (appendice) della scuola di specializzazione in radiologia medica e terapia fisica.
Art. 40. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialita' in radiologia medica e terapia fisica sono le seguenti:
1. Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2. Tecnica radiologica;
3. Anatomia radiologica normale;
4. Semeiotica radiologica e radiodiagnostica;
5. Radiobiologia;
6. Roentgenterapia;
7. Curieterapia;
8. Terapia fisica.
Art. 41. - Gli esami di profitto, da sostenersi alla fine del secondo anno, sono i seguenti:
1. Elettrologia e fisica delle radiazioni - Tecnica radiologica;
2. Anatomia radiologica normale - Semeiotica radiologica - Radiodiagnostica;
3. Radiologia - Roentgeuterapia - Curieterapia - Fisioterapia.
L'esame di diploma si svolge in conformita' delle norme generali.
Art. 44, - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
17. Zooculture;
18. Paleontologia umana.
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di "parassitologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 132. - CONSOLI.
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