050U0832
050U0832
Temporanea riduzione del dazio doganale sul burro. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1950 n. 832)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Il dazio generale sul burro fresco o salato, anche fuso, (voce n. 30 della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione) e' temporaneamente ridotto, fino a tutto il 31 gennaio 1951, all'aliquota di 15 per cento del valore.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI LOMBARDO - SIMONINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 18. - CARLOMAGNO