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048U1137

IT - DPR

048U1137

Modificazione dei contributi per gli assegni familiari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948 n. 1137)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692 , per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697 , contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215 , per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale e' dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136 , per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari; Visto l' art. 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307 , per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 , contenente disposizioni concernenti gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , per la corresponsione della indennita' di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro gia' assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770 , per l'aumento della indennita' di caro-pane ai lavoratori con rapporto di lavoro gia' assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1087 , per la maggiorazione degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione; Visto il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1104 , per la maggiorazione del 40% degli assegni familiari per i figli e del 25% per la moglie e i genitori nel settore dell'industria; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089 , per la maggiorazione del 50% degli assegni familiari per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti; Visto il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586 , per gli assegni familiari ai dipendenti da aziende artigiane; Visto il decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1308 , per l'aumento degli assegni familiari in agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1948, n. 225 , per l'adeguamento degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 , concernente una disciplina provvisoria, del carico contributivo per determinate forme di previdenza, e di assistenza sociale; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data 31 luglio 1948, i contributi per gli assegni familiari, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 e 17 dicembre 1947, n. 1586 , sono modificati nella seguente misura:
15% per il settore dell'industria (tabella A 1);
11% per il settore dell'agricoltura limitatamente agli impiegati (tabella B);
10% per il settore del commercio (tabella C);
7,90% per il settore del credito (tabella D);
12,90% per il settore dell'assicurazione (tabella E);
8,50% per il settore dei servizi tributari appaltati (tabella F); 10% per il settore delle professioni e arti (tabella G);
9,40% per il settore delle aziende artigiane (tabella H).
Le aliquote predette sono comprensive dei contributi di caro-pane di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e 16 luglio 1947, n. 770 .

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 1948 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 90. - VENTURA
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