050U0436
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Autorizzazione al Ministro per l'industria e commercio a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi italiani un funzionario di gruppo A di grado quarto dell'Amministrazione centrale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1950 n. 436)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287 , con la quale e' stato costituito l'Ente Zolfi italiani; Visti l' art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 e l' art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46 ; Considerato che la importanza dei compiti e delle finalita' affidate all'Ente suddetto rende opportuno che un funzionario appartenente al ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio sia messo a disposizione dell'Ente stesso, e che pertanto devesi provvedere al suo collocamento fuori dei ruoli dell'Amministrazione centrale; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi italiani in Roma un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado 4°, che sara' collocato fuori ruolo ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 , modificato dall' art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46 .
La suddetta facolta' cessera' di avere efficacia quando il funzionario messo a disposizione dell'Ente Zolfi italiani, in applicazione del precedente comma, rientrera' in ruolo o cessera', comunque, di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'industria e commercio.
Art. 2
Gli assegni dovuti al funzionario collocato fuori ruolo, ai sensi del precedente art. 1 passano a carico dell'Ente Zolfi italiani, fermo restando per l'Ente stesso l'obbligo di cui all' art. 3, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 aprile 1950 EINAUDI PELLA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 127. - CARLOMAGNO