Monitoring Gesetzessammlung

051U1216

IT - DPR

051U1216

Approvazione degli elenchi delle imperfezioni ed infermita' esimenti dal servizio nella Marina militare o determinanti la ridotta attitudine militare e relative istituzioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 settembre 1951 n. 1216)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 , e successive modificazioni; Visto il regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1452 , che approva l'elenco delle infermita', imperfezioni e difetti fisici esimenti dal servizio militare nella Marina militare o determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari, e relative istruzioni, modificato con regio decreto 29 agosto 1942, n. 1158 ; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Sono approvati gli acclusi elenchi delle imperfezioni ed infermita' esimenti dal servizio nella Marina militare o determinanti la ridotta attitudine militare, e relative istruzioni, firmati dal Ministro proponente.

Art. 2

Il presente decreto ha vigore dal 1 gennaio 1952 e dalla stessa data sono abrogati i regi decreti 20 ottobre 1932, n. 1452 e 29 agosto 1942, n. 1158 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Gressoney, addi' 8 settembre 1951 EINAUDI PICCIONI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 91. - FRASCA

Elenchi delle imperfezioni e infermita' esimenti dal servizio Marina militare-Istruzioni

Elenchi delle imperfezioni e infermita' esimenti dal servizio nella Marina militare o determinanti la ridotta attitudine militare.
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ELENCHI A E B
PER LA MARINA MILITARE
Avvertenze e regole di massima
I presenti elenchi debbono servire di guida agli ufficiali medici nel disimpegnare il difficile e delicato compito di dare i loro giudizi nella scelta degli uomini validi e sani che debbono far parte dei Corpi militari della Marina e nella eliminazione di coloro che giu' vi appartengono e che per minorate attitudini e capacita' fisiche non sono piu' in grado di rendere utile e regolare servizio.
Essi danno direttive intese a facilitare l'uniformita' nei giudizi dei vari periti. Questi, pertanto, nei casi che si presenteranno al loro esame, tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli corrispondenti degli elenchi, baseranno le decisioni anche sulle cognizioni medico-legali, sulla conoscenza dei servizi della Marina militare a bordo e a terra, sull'esperienza acquisita negli ospedali, nelle caserme e sulle navi, con il fine precipuo di avere in servizio uomini sani, validi, bene ed armonicamente sviluppati, sui quali si possa fare sicuro assegnamento in ogni circostanza a bordo e a terra.
Le norme contenute nelle presenti istruzioni e nei vari articoli servono di massima per il personale di leva e vanno applicate ai volontari, agli ufficiali e sottufficiali con le speciali avvertenze in seguito inserite.
Allo scopo di uniformarsi piu' che possibile alle norme oggi in vigore nell'Esercito e per ovviare ad alcuni inconvenienti di volta in volta rilevati in questi ultimi anni, il vecchio ed unico elenco delle imperfezioni ed infermita' della Marina militare e' stato sostituito da due elenchi: A e B.
L'elenco A riguarda le imperfezioni, infermita o lesioni che sono causa di inabilita' permanente o temporanea al servizio nella Marina militare.
Esso deve essere applicato integralmente per gli inscritti e per i militari in servizio di leva.
Per gli ufficiali, sottufficiali e militari di carriera, il medesimo non rappresenta che un termine generico di riferimento.
Gli articoli dell'elenco A risultano 100 anziche' 95 come nel vecchio elenco. Infatti per la malaria cronica e la sifilide (infermita' che nel vecchio elenco erano contemplate nell'art. 3 riguardante il deperimento organico), sono stati riservati due articoli distinti. L'emeralopia e la forte riduzione del campo visivo sono state riportate a parte nell'art. 46, mentre prima erano contemplate nell'art. 43 del vecchio elenco insieme ad altre forme.
I restringimenti e le fistole uretrali, sono stati separati dall'epispadia e dall'ipospadia e sono contemplati rispettivamente negli articoli 88 e 89. Due articoli nuovi sono stati creati per le protesi viscerali (art. 80) e per l'ipertensione essenziale (art. 77). Inoltre sono state apportate le opportune modifiche all'art. 1 riguardante i limiti dell'altezza ed all'art. 2 riguardante il perimetro toracico rispetto all'altezza ed al peso, come anche agli articoli riguardanti il tracoma, la riduzione del visus e dell'udito, le ernie viscerali, l'enuresi ecc. L'elenco B comprende 28 articoli in cui sono state raggruppate alcune infermita' od imperfezioni che, pur essendo di grado piu' lieve di quelle segnate nell'elenco A, riducono l'attitudine militare, escludendo l'idoneita' incondizionata al servizio militare marittimo.
Nella compilazione dell'elenco B si e' tenuto conto anche di quelle forme meno evidenti di infermita' o di imperfezioni fisiche che, pur non raggiungendo gli estremi per il provvedimento di riforma, costituivano, nel vecchio elenco, motivo per l'assegnazione ai servizi sedentari.
L'elenco B dovra' applicarsi solo nel caso di inscritti di leva o di militari alle armi non di carriera e quindi mai per gli ufficiali e sottufficiali. Le persone che si trovino nelle condizioni di cui all'elenco B devono considerarsi idonee al servizio condizionato, nel senso che esse non saranno idonee al servizio a bordo (servizio per cui occorrono particolari requisiti fisici stabiliti dall'elenco A), mentre potranno avere destinazioni a terra, ma solo in territorio metropolitano.
Nei riguardi di tali individui riconosciuti di ridotta attitudine militare, sara' seguita la procedura finora adottata per gli assegnati ai soli "servizi sedentari", con possibilita' da parte del Ministero della DifesaMarina di decidere, di volta in volta, secondo le proprie necessita' organiche:
a) il ripristino alla leva di terra per gli inscritti di leva all'atto della visita medica presso i vari Consigli di leva;
b) il trasferimento ai ruoli dell'Esercito degli arruolati, all'atto della visita medica di incorporamento;
c) il mantenimento in servizio o il collocamento in congedo dei militari gia' alle armi, a seguito di disposizioni ministeriali emanate di volta in volta.
Istruzioni ai medici per l'esame degli inscritti di leva marittima
Per la visita medica degli inscritti di leva si debbono osservare le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e negli "Elenchi delle infermita'" che seguono, nonche' le disposizioni che puo' emanare di volta in volta il Ministero della Difesa-Marina.
Scopo della visita medica e' l'accertamento dell'idoneita' dell'inscritto al servizio militare marittimo, nonche' l'esame diretto completo, scrupoloso dei giovani.
Per l'esame dell'inscritto il perito sanitario ha a sua disposizione tutto il materiale necessario, nonche' copia degli elenchi delle imperfezioni ed infermita'.
A) Durante l'esame debbono essere evitati giudizi o frasi che possano urtare la dignita' individuale. Il perito prendera' visione dei documenti sanitari eventualmente esibiti. Nell'eseguire la visita, egli procedera' da prima all'esame anamnestico, interrogando opportunamente il soggetto per conoscere i precedenti morbosi e personali ed accertare contemporaneamente lo stato dell'udito, della parola e dell'intelligenza. Passera' poi all'esame generale ed a quello sistematico, senza nulla trascurare per escludere qualsiasi simulazione o dissimulazione da parte del soggetto.
B) L'esame degli inscritti deve essere metodico e completo. Potra' non completarsi l'esame quando si siano gia' rilevate alterazioni morbose o difetti fisici che giustifichino un immediato provvedimento di riforma.
C) Quando un inscritto presenti una malattia o postumi morbosi che si presume possano guarire in breve tempo, il perito puo' proporre al Consiglio di leva che sia rimandato ad una successiva seduta della medesima leva, indicando la durata approssimativa della malattia.
D) Quando un inscritto pia gia' stato precedentemente giudicato rivedibile in sede di osservazione in ospedale od infermeria militare e persista la medesima causa di inabilita' temporanea, sara' inviato in osservazione in uno stabilimento militare non solo quando sia trascorsa il periodo della rivedibilita' e si debba pronunciare nei suoi riguardi un giudizio definitive, ma anche ogni qual volta si
ritengano necessari piu' precisi accertamenti
E) Il perito deve proporre l'invio in osservazione non solo nei casi in cui cio' e' prescritto dagli elenchi stessi, ma anche in tutti quei casi in cui sussistono dubbi sulla diagnosi o sull'entita' della malattia, ovvero si so spetta la simulazione, la provocazione o l'aggravamento con mezzi dolosi.
F) Un inscritto che presenti una delle imperfezioni seguenti: la mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare (art. 44), la mancanza totale del padiglione di un orecchio (art. 50), la mancanza del naso (art. 55), la mancanza di una mano o di un piede (art. 94-a), potra' essere dichiarato inabile, anche se per giustificati motivi non si presenti al Consiglio di leva, quando tali difetti od imperfezioni risultino dimostrati per mezzo di dichiarazione del sindaco o dei carabinieri.
G) Gli inscritti, quando presentino infermita' che si presumono guaribili od almeno suscettibili di tale miglioramento che le renda, compatibili con il servizio militare, saranno rinviati alla leva successiva, anche nel caso in cui cio' non risulti espressamente prescritto dal l'articolo del rispettivo elenco. In ultimo pero', e cioe' quando sia trascorso il periodo della rivedibilita' stabilito dalla legge, e' meglio pronunciare un giudizio di inabilita' che introdurre nella Marina un'individuo non sicuramente idoneo a prestare un utile e continuo servizio.
H) Anche per gli inscritti di leva residenti all'estero valgono i presenti elenchi A. e B. Per tali inscritti, pero', l'osservazione vien sostituita da una Commissione medica formata da due membri fra cui il medico fiduciario del Consolato, alla presenza della autorita' consolare.
I) I pareri che il perito sanitario puo' emettere sono:
1) idoneita' assoluta;
2) rimando alle sedute successive prima della chiusura della sessione di leva;
3) rivedibilita' alla prossima ventura leva;
4) inabilita' permanente al servizio militare marittimo.
Per gli inscritti riconosciuti di "ridotta attitudine militare", rivedibili, riformati e proposti per l'invio in osservazione per ulteriori accertamenti, il perito riporta - di volta in volta - infermita' od imperfezioni con la citazione del corrispondente articolo dell'elenco delle infermita', oltre che sulla scheda personale modello 2321 di catalogo anche sul modello G. n. 1650 di catalogo, da compilarsi per ogni inscritto riconosciuto in tali condizioni.
Il perito sanitario, nel caso faccia scrivere il giudizio sui modelli dal personale che lo coadiuva, deve accertarsi dell'esattezza della scritturazione.
Gli inscritti dichiarati abili vengono arruolati e classificati secondo le norme emanate dalla Direzione Generale del C.E.M.M.
Gli inscritti, per cui si rendano necessari ulteriori accertamenti, vengono inviati in osservazione negli ospedali militari, infermerie autonome ed infermerie presidiarie dell'Esercito.
L) Il giudizio di ridotta attitudine militare in base all'elenco B (R.A.M.) e' devoluto ai direttori di ospedali ed infermerie autonome in sede di osservazione.
Osservazione degli inscritti
Gli inscritti inviati in osservazione verranno tenuti negli ospedali o nelle infermerie militari il tempo strettamente necessario per compiere gli esami e le ricerche occorrenti per accertare la natura e l'entita' della malattia.
Quando di una qualunque affezione morbosa risulti dubbia l'origine o non sia chiara l'anamnesi, i direttori dei luoghi di cura ov'e' ricoverato l'inscritto possono, se lo ritengono opportuno, ricorrere ad informazioni e testimonianze, atti di notorieta', ecc., pur restando stabilito che questi dati, in linea di massima, non possono costituire altro che dei criteri di orientamento per giudizi medico-legali i quali dovranno basarsi prevalentemente su dati scientifici sicuri. Il risultato dell'osservazione deve essere esposto in un certificato, redatto e firmato dal medico capo reparto e controfirmato dal direttore dell'ospedale, che, in forma chiara, concisa ed ordinata, contenga tutti i dati positivi rilevati e sui quali si fonda la diagnosi ed il giudizio medico-legale, tralasciando quelle notizie anamnestiche e quei rilievi clinici che non hanno attinenza diretta con la infermita' in esame.
I certificati medici non debbono contenere termini tecnici non strettamente necessari e debbono essere compilati in modo che le autorita' cui sono diretti, possano facilmente comprenderne il testo.
Nei certificati medico-legali di riforma, relativi a soggetti che siano stati prima rivedibili, qualora il giudizio di inabilita' permanente sia determinato da infermita' diversa da quella che motivo' il precedente provvedimento temporaneo, il perito deve far risultare chiaramente se persista oppure no la malattia che fu causa della precedente rivedibilita'.
In determinati casi, per malattie di breve durata o quando si sospetti che una infermita' sia stata provocata od aggravata, si possono applicare delle cure agli inscritti e l'osservazione stessa durera' fino a guarigione o fino alla soluzione del dubbio. Non si dovra', pero', imporre ne' praticare mai contro loro volonta', interventi chirurgici, ne' adoperare mezzi di diagnosi o trattamenti che non siano generalmente accettati dalla pratica medica.
Quando un inscritto, sottoposto ad osservazione, viene dimesso appena terminato il periodo di osservazione, nel certificato medico relativo, il direttore dell'ospedale od infermeria dovra' specificare:
1) se l'individuo e' abile al servizio militare incondizionato;
2) se e' in condizioni fisiche di ridotta attitudine militare in base all'elenco B;
3) se e' rivedibile ad altra seduta della stessa leva oppure alla leva seguente;
4) se e' da riformare perche' inabile al servizio militare.
Parenti d'inscritti
I medici periti esamineranno anche, nelle sedute dei Consigli di leva, parenti d'inscritti che, allo scopo di conferire al congiunto il diritto a benefici in materia di servizio militare, domandino di essere considerati non esistenti in famiglia per infermita' permanenti, imperfezioni o difetti che li rendono inabili al proficuo lavoro.
In tali casi, naturalmente, il giudizio non deve essere basato sulle disposizioni dell'elenco delle infermita' esimenti dal servizio militare, bensi' sui criteri adottati nella pratica infortunistica e nelle leggi sociali per valutare la minorazione della capacita' di lavoro.
Le infermita' ed i difetti fisici dei parenti degli inscritti motiveranno giudizi di inabilita' al lavoro proficuo quando siano permanenti e insanabili e costituiscano un impedimento all'attivita' del soggetto, tale che, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia, non permetta di attendere in modo costante e continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.
Se l'accertamento della inabilita' a proficuo lavoro richiede esami ed indagini che non possono essere eseguiti nelle visite ai Consigli di leva, l'individuo sara' inviato in osservazione presso un ospedale militare.
Militari alle armi
Le norme di cui agli elenchi A e B, concernenti l'esame degli inscritti inviati in osservazione, si applicano anche ai militari alle armi, purche' non di carriera, con la differenza pero' che, mentre per gli inscritti e' sufficiente un certificato che contenga la proposta del provvedimento medico-legale, per i militari in servizio, e' prevista la compilazione del modello 39 del regolamento delle rassegne approvato dal regio decreto 21 aprile 1927, n. 708 .
I militari del C.E.M.M., che nel corso del loro servizio siano giudicati affetti da infermita' od imperfezioni che per gli inscritti motivano il provvedimento di riforma al termine del prescritto periodo di rivedibilita', specie se si tratta di malattie manifestatesi dopo l'arruolamento e suscettibili di miglioramento o guarigione, possono essere sottoposti a provvedimenti di eliminazione solo quando l'infermita' o lesione persista nonostante l'applicazione di tutti i mezzi terapeutici di cui si dispone anche nei reparti di cura e dopo i periodi di licenza di convalescenza previsti dal regolamento di disciplina e da quello delle rassegne. Si tenga presente che il giudizio di rivedibilita' per i militari di leva, previsto dall'art. 12 del regolamento per le rassegne anzicitato, puo' essere pronunciato solo fintantoche' sia aperta la sessione ordinaria (1ª sessione) della leva sulla classe con cui i militari sono stati arruolati.
Militari in condizioni di ridotta attitudine militare
Tra gli individui presentanti tutti i requisiti fisici per essere dichiarati idonei al servizio militare marittimo incondizionato (e cioe' ad ogni servizio e ad ogni destinazione), e quelli che non presentando detti requisiti debbono essere dichiarati inabili, ve ne sono altri che presentano infermita' od imperfezioni la cui entita' non raggiunge i limiti per il provvedimento di riforma.
Si tratta di soggetti che sono limitatamente idonei al servizio e debbono essere quindi dichiarati idonei con ridotta attitudine militare in base agli articoli contenuti nell'elenco B.
Le disposizioni concernenti la ridotta attitudine militare si applicano soltanto agli inscritti ed ai militari di leva durante il periodo di ferma ordinaria, giacche' non esiste tale posizione per i volontari ed i militari di carriera.
Quando, presso i Corpi, il dirigente del servizio sanitario ritenga che un militare si trovi nelle condizioni di cui all'elenco B ne proporra' l'invio in osservazione all'ospedale o infermeria affinche' il direttore emetta il giudizio di sua competenza con rassegna.
Quando un militare sia stato gia' giudicato idoneo in sede di osservazione, per una data infermita' o lesione, il dirigente del servizio sanitario puo' proporne nuovamente l'invio in osservazione in base all'elenco B per la stessa infermita'.
Arruolamenti volontari
Nei giudizi di idoneita', per arruolamenti volontari nel C.E.M.M. e per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, all'Accademia navale ed ai concorsi per la carriera di ufficiale in servizio permanente effettivo nei corpi Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, si seguiranno le disposizioni del presente elenco e quelle che, a complemento di queste, verranno, volta per volta, pubblicate nei bandi di concorso.
Militari di carriera
Per i militari di carriera, e specialmente per i sottufficiali, che presentino infermita' o difetti fisici giunti ad esiti insanabili, l'applicazione degli articoli dell'elenco A deve esser fatta con cautela e con giusto discernimento, giacche' non si puo' pretendere che uomini giunti a matura eta' e che abbiano trascorsi piu' anni in servizio, siano immuni da ogni alterazione organica, come devesi esigere in giovani di nuovo arruolamento.
Devesi tener presente che molti di essi, pur avendo delle deficienze fisiche e postumi di malattie, per le conoscenze, le abitudini e l'esperienza acquistate, possono ancor prestare opera utilissima e conviene, anche nell'interesse della Marina, mantenerli in servizio. Si applicheranno, pertanto, provvedimenti di eliminazione solo quando la infermita' e' tale da impedire manifestamente che essi disimpegnino in modo regolare le attribuzioni della propria specialita' e categoria.
Militari raffermandi
La visita sanitaria per coloro che, al termine della ferma ordinaria, chiedono di contrarre la rafferma, o per coloro che chiedono la commutazione della ferma di leva in quella volontaria, deve essere di massima molto rigorosa e diretta al fine di selezionare gli elementi migliori da mantenere nella Marina.
Essi vengono a costituire la classe dei sottufficiali di carriera i quali, per le funzioni loro affidate, debbono essere sani, validi e ben costituiti in modo che diano buon affidamento di utile e continuativo servizio in ogni destinazione e contingenza per un lungo periodo di tempo.
Pero', saranno, per essi, tollerati lievi difetti fisici di carattere non progressivo e alterazioni connesse con l'eta', purche' non restino in alcun modo menomate l'attitudine e la capacita' fisica per i servizi inerenti alla rispettiva categoria, e specialita'.
Devesi anche tener conto dell'abitudine da essi contratta alla, vita militare.
Ufficiali
Considerazioni analoghe alle precedenti debbono farsi per gli ufficiali. Per ogni stato morboso debbonsi sperimentare tutte le cure che si ritengono utili: si accorderanno tutti i periodi di licenza e di aspettativa contemplati nelle vigenti disposizioni ed in ultimo si passera' ai provvedimenti medico-legali definitivi.
Nell'applicazione degli articoli dell'elenco A si terra' conto particolarmente del grado e del Corpo cui gli ufficiali appartengono e saranno considerati come causa di non idoneita' a continuare il servizio, solo quegli stati morbosi o difetti fisici che, manifestamente, impediscono di disimpegnare bene e con regolare attivita' le mansioni del proprio grado e Corpo.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 1

-------------------------
ELENCO A.
Imperfezioni ed infermita' che sono causa d'inabilita' permanente al
servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari.
CLASSE I
IMPERFEZIONI ED INFERMITA' GENERALI.
MALATTIE DEI TESSUTI E DEI SISTEMI ANATOMICI
Art. 1.
La statura inferiore a metri 1,50.
La statura da metri 1,50 fino a m. 1,54 compreso e' causa di ridotta attitudine militare (vedi elenco B).
Avvertenze: La misurazione della statura si fa con apposito strumento, detto antropometro. L'esaminando, completamente nudo, si mette sul piedistallo coi talloni riuniti, in posizione di attenti, col capo eretto e con l'occipite, la colonna vertebrale dorsale e la faccia posteriore dei calcagni in contatto con il montante verticale dell'istrumento. Messo il cursore orizzontale a leggero contatto con il vertice del capo, si legge la cifra segnata da detto cursore nella graduazione.
Nei casi dubbi si esegue la misurazione in posizione orizzontale, facendo distendere il soggetto su di un piano, e misurando col nastro metrico la distanza tra il vertice del capo e la pianta dei piedi, limitati da due piani verticali. Dalla misura ottenuta in posizione orizzontale si deve sottrarre un centimetro.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 2

Art. 2.
La debolezza di costituzione grave.
Quella meno grave, trascorso il periodo della rivedibilita'.
Il giudizio di inabilita' permanente sara' dato dopo osservazione in ospedale militare.
Avvertenze: Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovra' sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per loro stessi una malattia, rappresentano un indice di alterazioni non manifeste o una predisposizione morbosa dell'organismo che lo rendono poco adatto a sopportare le fatiche e i disagi del servizio militare.
I principali di questi caratteri sono: il pallore del viso e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute e la sollevabilita' di essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo e la ipotonia muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni sottoclaveari, le membra lunghe, grosse alle estremita' ed assottigliate in corrispondenza delle diafisi, ecc. Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, non si esitera' a pronunciare un giudizio di inabilita' permanente. Nei casi meno evidenti il giudizio dovra' essere avvalorato dai fattori principali che valgono a determinare l'indice di robustezza dell'organismo ed il suo tipo bio-morfologico.
A tal uopo si dovra' dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico che sara' valutata non solo in cifra assoluta ma anche in rapporto con la statura e che in ogni modo puo' di per se' sola costituire causa di inabilita' al servizio quando sia al disotto del limite minimo di 81 cm., anche se risultino poco spiccati altri esponenti di debolezza di costituzione. Il perimetro toracico deve pertanto raggiungere gli 81 cm. e saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non oltrepassi i 78 cm. Saranno invece dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi i cm. 78 ma non raggiunga i cm. 81.
I l perito, quindi, nel formulare i suoi giudizi si atterra' alle norme riassunte alla tabella seguente:
Perimetro toracico richiesto in relazione
alla statura ed al peso
Parte di provvedimento in formato grafico
Il fattore peso dev'essere valutato in cifra assoluta solamente quando il perimetro toracico raggiunga il valore minimo stabilito per la idoneita'.
Per prendere con la maggiore esattezza possibile la misura del perimetro toracico, l'individuo deve stare dritto in piedi col corpo eretto, le braccia pendenti ai lati del corpo, le spalle bene aperte e portate all'indietro, per fare addossare bene le scapole alla cassa toracica.
Il nastro misuratore deve essere applicato esattamente orizzontale intorno al torace, a livello delle areole mammarie, in modo che col suo margine superiore tocchi la base dei capezzoli. Sara' tenuto moderatamente teso, in maniera che, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, sia in contatto con la superficie cutanea di tutto il restante ambito toracico, senza esercitare sui tessuti manifesta compressione. I due capi si riuniranno sullo sterno, sovrapponendosi.
La misura deve essere presa nella pausa respiratoria, nel momento cioe' in cui si passa dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro a posto per un tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori successivi.
Il presente articolo va applicato solo agli inscritti di leva e ai militari di nuova leva nella visita che subiscono al loro arrivo presso le sedi di reclutamento; giacche' nei militari in corso di servizio la deficienza di perimetro toracico deve essere messa in rapporto con fatti morbosi debilitanti, che devono essere identificati nella loro natura e grado e sui quali dovra' essere fondato un eventuale giudizio medico-legale.
NB.: Le suddette norme potranno essere modificate con semplice determinazione ministeriale.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 3

Art. 3.
Il deperimento organico pronunziato e persistente, trascorso il periodo della rivedibilita' e dopo osservazione in ospedale militare.
Avvertenza: Il deperimento organico dev'essere considerato come entita' nosologica a se' stante quando e' sostenuto da cause morbose sconosciute e non perfettamente diagnosticabili. E' pertanto da escludersi il deperimento organico dovuto a malaria, sifilide, tubercolosi, malattie da carenza, tumori ecc. che verra' contemplato, di volta in volta, in altri articoli del presente elenco.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 4

Art. 4.
La malaria pronunciata con epato-splenomegalia, compromissione dello stato generale e della crasi sanguigna, previa osservazione in ospedale militare e, quando occorra dopo trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 5

Art. 5.
La sifilide con sicure manifestazioni in atto, o quando, oltre la eventuale documentazione sanitaria della malattia venga riscontrata una decisa positivita' delle sieroreazioni, oppure la diagnosi scaturisca sicura da altri segni. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 6

Art. 6.
L'obesita' (notevole prevalenza del perimetro addominale su quello toracico), specie se associata a statura bassa, che diminuisca sensibilmente l'agilita' e la prestanza del soggetto, o quando sia accompagnata a disturbi respiratori o circolatori, in tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.
Avvertenza: Il perimetro addominale si prende col nastro misuratore applicato orizzontalmente, secondo una linea che passi per l'ombelico.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 7

Art. 7.
Il diabete zuccherino e le alterazioni del ricambio organico gravi accertati in ospedale militare, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'.
Le glicosurie transitorie e le altre forme meno gravi di alterazioni del ricambio, previa osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 8

Art. 8.
Le sindromi dipendenti da alterata funzione del sistema
neuro-endocrino (cretinismo, morbo di Flaiani-Basedow, morbo di Addison, sindrome adiposo-genitale di Froelich, acromegalia, diabete insipido, mixedema, sclerodermia diffusa, ecc.) accertate in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 9

Art. 9.
Le manifestazioni gravi di intossicazione cronica di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc.) accertate in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 10

Art. 10.
Le orine manifesto e gravi da carenza (avitaminosi), quali lo scorbuto, la pellagra, ecc., accertate in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo di rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 11

Art. 11.
La lebbra accertata in ospedale militare.
L'actinomicosi, la sporotricosi, la leishmaniosi viscerale, la echinococcosi, l'amebiasi, ecc., accertate in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 12

Art. 12.
La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare attiva o spenta accertata o sospetta, sempre dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 13

Art. 13.
Le emopatie sistematiche e quelle non sistematiche purche' gravi (diatesi emolitiche, diatesi emorragiche, anemia aplastica-primitiva, ecc.) accertate in ospedale militare. Nei casi suscettibili di utile modificazione, dopo trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 14

Art. 14.
I tumori di natura maligna e quelli di natura benigna che per numero, volume o sede costituiscano una vistosa deformita' o deturpazione, oppure siano di impedimento alla funzionalita' di un organo, alla liberta' dei movimenti, all'uso delle vestimenta o del corredo militare. Nei casi dubbi, dopo osservazione in ospedale militare.
Gli angiomi e le teleangectasie del volto estesi e deturpanti.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 15

Art. 15.
Le dermatosi croniche estese e deturpanti.
Le dermatosi parassitario-contagiose e quelle allergiche, discrasiche e d'incerta eziologia che, pur limitate in estensione, siano persistenti, recidivanti o di difficile cura, previa osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 16

Art. 16.
Le ulceri croniche, le fistole, ed i seni fistolosi persistenti oltre, il periodo della rivedibilita', dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 17

Art. 17.
Le cicatrici quando per sede, estensione o aderenze con i tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti e non permettano il facile uso del corredo militare, ovvero siano deturpanti o facili ad ulcerarsi. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 18

Art. 18.
L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini mal riunite, la miosite ossificante, le contratture muscolari, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee ed aponevrotiche, le lussazioni permanenti dei tendini, quando disturbino la funzione delle parti ove hanno sede o producano vistosa deformita' (vedi anche elenco B). In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 19

Art. 19.
Le tenosinoviti e le borsiti croniche, quando producano importanti disturbi funzionali, purche' accertate in ospedale militare. Nei casi suscettibili di utile modificazione, dopo trascorso il periodo della rivedibilita' (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 20

Art. 20.
Le malattie croniche delle ossa (qualunque ne sia la natura) ed i loro esiti, quando provochino manifesti disturbi funzionali. Nei casi suscettibili di miglioramento, dopo il periodo della rivedibilita'.
In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 21

Art. 21.
Le deformazioni dello scheletro dovute a rachitismo o ad altre malattie, con manifesti disturbi funzionali (deviazione della colonna vertebrale, vizi di conformazione del torace, vistoso incurvamento delle tibie, ecc.). In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 22

Art. 22.
Le deformita' ossee od articolari consecutive a traumatismi (calli di frattura, pseudo-artrosi, iperostosi, ecc.) di grado tale da disturbare la funzione di una parte importante del corpo.
Nei casi giudicati suscettibili di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilita'. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 23

Art. 23.
Le artrosinoviti croniche, i corpi mobili articolari, l'anchilosi, la rigidita' articolare, quando hanno sede in una delle articolazioni principali o in qualsiasi altra articolazione importante per la sua specifica funzione o quando siano di impedimento al maneggio delle armi, ai servizi marinareschi, marce, ecc. Le forme giudicate suscettibili di utile modificazione dopo trascorso il periodo della rivedibilita' (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 24

Art. 24.
Le lussazioni permanenti antiche e mal ridotte o facilmente recidivanti, in una delle principali articolazioni o in qualsiasi articolazione importante per la sua specifica funzione. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 25

Art. 25.
Le malattie organiche del sistema nervoso centrale o periferico ed i loro esiti manifesti (paralisi, paresi, distrofie muscolari, contratture, ecc.).
In tutti i casi previo accertamento in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 26

Art. 26.
Le sindromi nervose a significato fisio-patologico ancora incerto quali ad esempio: la miotonia congenita di Thomsen, la distrofia muscolare progressiva, il morbo di Wilson, ecc., accertate in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 27

Art. 27.
I disturbi della parola (dislalia e disartria) gravi, accertati in ospedale militare.
Avvertenze: Per l'afasia, la cecita' verbale, la sordita' verbale, l'agrafia, ecc., vedi art. 25, elenco A e per le forme meno gravi, vedi elenco B.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 28

Art. 28.
Le cerebropatie congenite od acquisite (idiozia, infantilismo psichico, mongoloidismo; insufficienza mentale) gravi e legalmente comprovate. Le forme meno gravi e le anomalie del carattere e della condotta quando nel soggetto resti dimostrata, o se ne possa fondatamente presumere, la inadattabilita' alla vita collettiva ed alle restrizioni della vita militare.
A vvertenze: Le forme gravi legalmente comprovate, con chiari segni di arresto dello sviluppo mentale, specialmente se accompagnate da caratteristici fenomeni somatici, potranno essere giudicate dai Consigli di leva. Le forme gravi non legalmente comprovate, le altre meno gravi e quelle con manifestazioni d'immoralita' costituzionale con anomalie del carattere e della condotta saranno, invece, giudicate dopo osservazione in ospedale militare, merce' esame clinico convalidato da (documenti legali e, nei militari, dai rapporti informativi del comandante nonche' da appropriati rilievi psicologici che dovranno essere compiuti dall'ufficiale medico proponente l'invio in osservazione.
Saranno anche tenuti in dovuto conto i documenti sanitari rilasciati da istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti e notori per le funzioni sociali che compiono (ambulatori per minorenni anormali e deficienti) nonche' i certificati del casellario giudiziario, dai quali risultino precedenti di criminalita' minorile precoce od abituale.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 29

Art. 29.
Le malattie mentali e le sindromi psicofisiche; le inversioni sessuali e gli altri pervertimenti degli istinti rigorosamente accertati n ospedale militare. Se apparentemente guarite, le infermita' mentali daranno ugualmente luogo alla riforma, quando il soggetto sia stato internato in un manicomio in seguito, a decretazione dell'autorita' giudiziaria, e quindi a scopo di cura e non per semplice osservazione.
Avvertenze: I Consigli di leva possono pronunciare giudizi di riforma per individui internati in ospedali psichiatrici, in base ai certificati medici dei rispettivi direttori che contengano una esposizione minuta del quadro morboso ed ogni altra utile indicazione.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 30

Art. 30.
L'epilessia nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione di accessi e di episodi comiziali, motori, sensoriali, psichici, ecc., o del carattere epilettico, merce' l'esame antropologico-clinico e psicologico, completato dai dati anamnestici e dai rapporti informativi.
Avvertenze:
1. Gli ufficiali medici dei Corpi e delle Navi, quando hanno
constatato un attacco epilettico, ricovereranno in ospedale militare il soggetto, accompagnato dalla proposta di rassegna, contenente una particolareggiata relazione del caso; il Direttore dell'Ospedale decidera' se completare subito la rassegna oppure trattenere l'infermo in osservazione.
2. In caso di dubbio dell'allegata epilessia, tra scorso il
periodo di osservazione ospedaliera (che non dovra' di massima superare i 15 giorni), il sospetto epilettico sara' proposto per l'aggregazione temporanea al distaccamento infermieri dell'ospedale, per essere utilizzato nei vari servizi di fatica, ad esclusione del servizio assistenza infermi e di guardia, perche' si possano meglio accertare nella vita attiva gli eventuali episodi nervosi.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 31

Art. 31.
La nevrastenia costituzionale e l'isterismo grave associato ad evidenti gravi anomalie del carattere, previa osservazione in ospedale militare.
Le forme acquisite di nevrastenia, le forme meno gravi di isterismo nonche' le altre forme di nevrosi, comprese quelle del vago e del simpatico, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita', previa osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 32

CLASSE II
IMPERFEZIONI ED INFERMITA' DELLE SINGOLE REGIONI
Art. 32.
L'alopecia permanente con mancanza della massima parte dei capelli o tale da costituire deformita'. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 33

Art. 33.
I vizi di conformazione del cranio di grado tale da costituire deformita' o da menomare la prestanza militare.
La mancanza di una porzione delle ossa del cranio a tutto spessore.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 34

Art. 34.
La blefaroptosi, anche se unilaterale, congenita, di grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo trascorso il periodo della rivedibilita'.
Il blefarospasmo essenziale tonico, permanente, anche se unilaterale, di grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione. In tutti i casi, dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 35

Art. 35.
Il lagoftalmo (permanente divaricamento delle palpebre) di grado tale da lasciare scoperta la meta' della cornea.
Il coloboma (divisione di una palpebra a tutto spessore).
L'ectropion (rovesciamento della palpebra all'infuori).
L'entropion (rovesciamento della palpebra all'interno).
La trichiasi e la districhiasi (vizioso impianto delle ciglia), estese alla maggior parte delle ciglia.
L'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro).
Il simblefaro (aderenza delle palpebre col bulbo oculare).
Tutte queste malattie od imperfezioni, anche se limitate ad un solo occhio, quando siano di grado tale da produrre notevole deformita' o da impedire gravemente la funzione visiva o da cagionare una permanente irritazione dell'occhio stesso. In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 36

Art. 36.
La blefarite ulcerativa, accertata in ospedale militare quando persista oltre il periodo della rivedibilita' od abbia gia' prodotto la perdita irrevocabile della massima parte delle ciglia (madarosi).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 37

Art. 37.
La dacriocistite cronica, le malattie croniche dello ghiandole lacrimali, persistenti oltre il periodo della rivedibilita'. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.
Per l'epifora vedi elenco B.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 38

Art. 38.
I disturbi motori di carattere permanente dei muscoli estrinseci di uno o di entrambi gli occhi quando generino diplopia, oppure producano vistosa deformita' o riducano l'acutezza visiva al grado indicato nell'art. 45. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 93

Art. 39.
L'esoftalmo, anche monoculare di notevole grado, dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 40

Art. 40.
Lo pterigio, quando raggiunga il campo pupillare e disturbi la visione cosi' da ridurla al grado indicato nell'art. 45 oppure quando sia causa d'irritazione permanente dell'occhio, previa osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 41

Art. 41.
La congiuntivite granulosa (tracoma) in fase attiva o clinicamente spenta, dopo osservazione in ospedale militare.
Le altre congiuntiviti croniche secernenti o meno e il catarro primaverile, purche' persistenti oltre il periodo della, rivedibilita', accertati in ospedale militare (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 42

Art. 42.
Le malattie gravi ed in atto della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, della coroide, del vitreo, della retina, del nervo ottico ed i loro esiti accertati in ospedale militare, trascorso, quando occorra, il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 43

Art. 43.
L'afachia (mancanza del cristallino) anche se unilaterale, dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 44

Art. 44.
La mancanza o l'atrofia manifesta d'un globo oculare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 45

Art. 45.
Le imperfezioni o gli esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare per i quali, corretto l'eventuale vizio di refrazione, l'acutezza visiva, dopo osservazione in ospedale militare, risulti ridotta: a) a meno di 4/10 del normale in 0.0.; b) a meno di 1/10 del normale in un 0.
Nella valutazione in ogni caso, il perito dovra' attenersi alle norme contenute nella tabella seguente:
=====================================================================
Ridotta attitudine
Idoneita | militare | Riforma
---------------------------------------------------------------------
| |
6/10 in O. O. oppure | Da 6/10 a 4/10 in O. | -4/10 in O. O. op
-
8/10 in un O. e 1/10 | O. oppure da 5/10 a | pure -1/10 in un O .
nell'altriio O. | 8/10 in un O. e 1/10 |
nell'altro O.
| |
Per la idoneita', e' pertanto richiesto:
visus 0. 0. = minimo 6/10;
visus in un 0. = minimo 1/10, purche' nell'altro raggiunga gli
8/10.
Avvertenza: La determinazione soggettiva del visus sara' fatta alla distanza di metri 5, con scale ottotipiche decimali internazionali.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 46

Art. 46.
L'emeralopia, accertata in ospedale militare.
La riduzione concentrica grave del campo visivo e tutte le affezioni delle vie ottiche, previa osservazione in ospedale militare, e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 47

Art. 47.
La miopia accertata con metodo schiascopico e ad accomodazione inerte, quando in ciascun occhio superi le sei diottrie (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 48

Art. 48.
Gli altri vizi di refrazione (ipermetropia e astigmatismo miopico, ipermetropico, misto) quando, dopo la piu' utile correzione tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 49

Art. 49.
Le forme di anisometria in cui, dopo la piu' utile correzione pratica tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati dall'art. 45 del presente elenco. La constatazione dovra' farsi con osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 50

Art. 50.
La mancanza totale del padiglione di un orecchio e tutte le lesioni ed alterazioni di esso che siano causa di deformita' grave e deturpante (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 51

Art. 51.
L'otite media purulenta cronica, anche se unilaterale, da qualsiasi causa sostenuta.
Gli esiti di antro-atticotomia (operazione radicale) quando permanga fistola retroauricolare. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare, e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita' (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 52

Art. 52.
La sordita' completa bilaterale. La sordita' completa unilaterale accompagnata da ipoacusia dell'altro lato di grado tale che la voce ordinaria di conversazione sia percepita a meno di 5 metri. In tutti i casi dopo, osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della, rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 53

Art. 53.
L'ipoacusia bilaterale sostenuta da causa inamovibile, di grado tale che la, voce di conversazione sia percepita ad una distanza inferiore a metri 5 (vedi anche elenco B) L'ipoacusia unilaterale sostenuta da causa inamovibile, di grado tale che la voce di conversazione sia percepita ad una distanza inferiore a metri uno. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita' (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 54

Art. 54.
Le affezioni organiche e funzionali del labirinto (osreo e membranoso) ed i loro esiti, persistenti oltre il periodo della rivedibilita'. In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 55

Art. 55.
La mancanza totale del naso.
Le alterazioni congenite e acquisite e le malattie del naso, delle fosse nasali e del rinofaringe che producano evidente deformita' della fisionomia e inducano notevoli disturbi funzionali a carattere permanente: dopo osservazione in ospedale militare e, se del caso, dopo trascorso il periodo della, rivedibilita'.
Le malattie delle fosse nasali e del rinofaringe che sano croniche e tali da indurre disturbi funzionali gravi, accertate con osservazione in ospedale militare, se ritenute suscettibili di miglioramento, trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 56

Art. 56
L'ozena da accertarsi con osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 57

Art. 57.
Le affezioni neoplastiche o suppurative dei seni paranasali.
Le affezioni catarrali croniche con ispessimento della mucosa, dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 58

Art. 58.
Le imperfezioni e gli esiti permanenti delle malattie delle labbra e della mucosa orale (restringimento dell'orificio orale, labbro leporino nelle sue varieta', aderenze delle guance con le gengive, ecc.) gravi al punto da produrre evidente deformita' o notevoli alterazioni funzionali.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 59

Art. 59.
La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini.
La mancanza o la carie estesa di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia o il meccanismo della masticazione, con disturbi dispeptici e con risentimento dello stato generale. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare. Per le forme non raggiungenti i limiti per la riforma vedi elenco B.
Avvertenza: Il perito indichera' sempre il numero e la sede dei denti mancanti e di quelli cariati.
L'eliminazione dal servizio per alterazione della dentatura non si applica ai sottufficiali ed ufficiali che possono correggerla con apparecchi di protesi.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 60

Art. 60.
I vizi di conformazione e gli esiti di di lesioni traumatiche del palato osseo o molle, con perdita di sostanza e con grave alterazione funzionale. I vizi di conformazione e gli esiti di lesioni delle ossa mascellari, con permanente compromissione della funzione. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 61

Art. 61.
Le affezioni gravi e croniche del palato osseo o molle o dei mascellari accertate in ospedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilita', se giudicate suscettibili di utili modificazioni.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 62

Art. 62.
Le alterazioni congenite od acquisita della lingua quando inducano evidenti disturbi funzionali.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 63

Art. 63.
Il sordomutismo e il mutismo di natura organica, legalmente comprovati.
Nei casi non comprovati legalmente, previa osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 64

Art. 64.
Le malattie croniche e gravi delle ghiandole salivari accertate in ospedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilita', se giudicate suscettibili di utile modificazioni.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 65

Art. 65.
L'ipertrofia cronica tonsillare con accentuati disturbi della deglutizione, della respirazione o della fonazione (dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenuti suscettibile di utile modificazione, trascorso il periodo della rivedibilita'.
Le affezioni croniche delle tonsille palatine con episodi acuti recidivanti, che diano luogo a sofferenza di organi importanti per la economia vitale (apparato renale, cardio-vascolare, articolazioni, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 66

Art. 66.
L'adenoidismo manifesto soprattutto per ipertrofia considerevole delle tonsille faringee (vegetazioni adenoidi), quando si accompagni ad alterazioni dello sviluppo somatico o a disturbi rilevanti della respirazione o ad affezioni croniche dell'orecchio medio, previa osservazione in ospedale militare e, se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 67

Art. 67.
Le malattie croniche gravi del faringe e dell'esofago ed i loro esiti accertati con osservazione in ospedale militare e, se ritenute suscettibili di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilita'.
I vizi di conformazione ed i disturbi di canalizzazione del faringe e dell'esofago tali da ostacolare la deglutizione, la respirazione o la fonazione, dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 68

Art. 68.
Il gozzo quando costituisca notevole deformita'.
L'aumento di volume permanente della tiroide, (di grado tale da produrre ostacolo per la respirazione o la circolazione. In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 69

Art. 69.
Tutte le, affezioni organiche croniche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea accertati in ospedale militare.
Se ritenuti suscettibili di utili modificazioni trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 70

Art. 70.
La gobba anche se non voluminosa.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 71

Art. 71.
La malattie croniche e gli esiti insanabili di affezioni acute dei ronchi, dei polmoni e delle pleure, accertati in ospedale militare.
Le forme ritenute modificabili, trascorso il periodo della
rivedibilita'. Per gli esiti lievi di pleurite vedi elenco 8.
Per le forme di natura tubercolare, vedi art. 12.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 72

Art. 72.
Le affezioni del mediastino di qualsiasi natura ed i loro esiti che ostacolino la respirazione, la deglutizione o la circolazione o che producano notevoli disturbi della innervazione. In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 73

Art. 73.
L'ectopia o la transposizione di visceri toraco-addominali, quando sia disturbata la funzione di essi o quella di organi vicini, dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 74

Art. 74.
I vizi valvolari organici di cuore, le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio ed i loro esiti insanabili.
L'angina pectoris. In ogni caso previa osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 75

Art. 75.
I disturbi funzionali del cuore di qualsiasi specie e natura purche' gravi e permanenti, dopo osservazione in ospedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilita'.
Avvertenza: Per le forme che non raggiungono i limiti per la
riforma vedi elenco B.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 76

Art. 76.
Le malattie delle arterie quando siano causa di gravi e permanenti disturbi funzionali o trofici importanti. Gli aneurismi di qualsiasi grado e specie, sempre dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 77

Art. 77.
L'ipertensione essenziale di grado notevole accertata in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 78

Art. 78.
Le varici degli arti inferiori, quando siano estese, voluminose e con molteplici e grossi nodi oppure siano complicate da edemi od ulcerazioni.
Gli esiti di flebite o di linfoangioite caratterizzati da edemi e da disturbi trofici in atto, quando ostacolino la funzione dell'arto o persistano oltre il periodo della rivedibilita'. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 79

Art. 79.
I vizi di conformazione, le malattie croniche degli organi addominali ed i loro esiti, le ulceri gastro-duodenali, le peritoniti che per natura, grado o sede diano luogo ad evidenti disturbi funzionali, previa osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 80

Art. 80.
Le ptosi viscerali, allorche' inducano gravi disturbi funzionali.
In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare e, nelle
forme suscettibili di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 81

Art. 81.
Le emorroidi croniche voluminose e molteplici complicate da prolasso della mucosa rettale o da ulcerazioni o che per le frequenti emorragie abbiano indotto fenomeni di grave anemia, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita' e sempre dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 82

Art. 82.
I vizi di conformazione, le malattie croniche della porzione anale del retto e dell'orifizio anale nonche' i loro esiti insanabili, accertati in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 83

Art. 83.
Le ernie viscerali di qualsiasi specie e grado, anche se unilaterali, sempre dopo osservazione in ospedale militare.
Avvertenze: Per quelle allo stato di punta, vedi elenco B. Per gli ufficiali e sottufficiali le ernie non complicate, riducibili e contenibili, anche se scrotali, non danno luogo a provvedimenti medico-legali.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 84

Art. 84.
Il foro ombelicale pervio per vizio congenito.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 85

Art. 85.
La mancanza, la ritenzione e l'atrofia grave dei testicoli. Se unilaterale, quando vi siano segni di mancata virilita'. Nei casi dubbi previa osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 86

Art. 86.
L'idrocele comunicante ben manifesto.
L'idrocele cistico della vaginale del testicolo, se di volume notevole.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 87

Art. 87.
La perdita totale o di una considerevole porzione del pene.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 88

Art. 88.
I restringimenti uretrali organici di grado notevole.
Le fistole uretrali di qualsiasi grado o sede, dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 89

Art. 89.
L'epispadia.
L'ipospadia, solo quando lo sbocco uretrale si trovi nel solco balano-prepuziale o posteriormente ad esso. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 90

Art. 90.
L'enuresi da qualsiasi causa sostenuta, purche' accertata in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 91

Art. 91.
Le malattie croniche del rene.
Gli esiti ritenuti non utilmente modificabili di affezioni acute del rene.
La mancanza od il vizio di conformazione di un rene.
In tutti i casi previa osservazione in ospedale militare e, occorrendo, trascorso il periodo della rivedibilita'.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 92

Art. 92.
I vizi di conformazione, le malattie croniche gravi dell'uretere e della vescica ed i loro esiti insanabili, dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 93

Art. 93.
Le malattie e gli esiti di lesioni dello scroto, dei testicoli, delle vie seminali e della prostata, gravi e cronici accertati in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo di rivedibilita'.
Avvertenza: Per le forme tubercolari vedi art. 12, elenco A.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 94

Art. 94.
a) La mancanza di una mano o di un piede;
b) La grave menomazione funzionale di una mano o di un piede, dopo
osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 95

Art. 95.
La mancanza totale o la perdita completa della funzione:
a) di un pollice;
b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;
c) delle ultime tre dita di una mano;
d) di due dita e di un metacarpale di una mano;
e) di due indici;
f) di tre dita fra le due mani;
g) delle ultime due falangi di un indice, insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;
h) delle due ultime falangi di cinque dita fra le due mani;
i) della falange ungueale di tutte le dita di una mano;
l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani, compresa quella dei due pollici;
m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice;
n) della falange ungueale di sette dita fra le due mani, esclusa quella dei due pollici.
Avvertenza: La perdita funzionale dovra' sempre essere constatata in ospedale militare (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 96

Art. 96.
La mancanza totale o la perdita completa della funzione:
a) di tre dita di un piede;
b) dei due alluci;
c) di un alluce e di altre due dita fra i due piedi;
d) di quattro dita fra i due piedi, esclusi gli alluci;
e) della falange ungueale di un alluce e di altre quattro falangi
ungueali fra i due piedi.
Avvertenza: La perdita funzionale dovra' essere sempre constatata in ospedale militare (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 97

Art. 97.
Il sudore fetido dei piedi, quando sia abituale, copioso, macerante, dopo osservazione in ospedale militare.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 98

Art. 98.
La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia.
Il vizioso atteggiamento dei piedi (equino-varo-valgotalo). Le dita soprannumerarie dei piedi solo quando producano manifesto impedimento all'uso della calzatura militare.
Le dita soprannumerarie e le alterazioni insanabili delle dita della mano, quando impediscano il libero maneggio delle armi ed i servizi marinareschi.
In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco B).

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 99

Art. 99.
La ineguaglianza degli arti superiori allorche' l'accorciamento di uno di essi sia almeno di cinque centimetri.
La ineguaglianza degli arti inferiori quando l'accorciamento di uno di essi sia di almeno tre centimetri.
In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco B).
Avvertenza: Per gli ufficiali e sottufficiali la ineguaglianza degli arti, consecutiva a fratture riportate nel corso del servizio, saranno causa di inidoneita' solo quando siano molto appariscenti o producano marcata claudicazione o siano di grave ostacolo per i servizi inerenti al loro grado e categoria.

Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 100

Art. 100.
Le malattie, imperfezioni o deformita' non specificate in questo elenco, ma che rendono palesamente inabili al servizio militare,
daranno luogo alla riforma dopo osservazione in ospedale militare.
Avvertenza: L'individuo che abbia varie infermita' od imperfezioni, nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa e' contemplata, per motivare il giudizio di inabilita' permanente, sara' riformato in seguito ad osservazione in ospedale militare quando il complesso di quelle
infermita' o imperfezioni lo rendano inabile al servizio militare.
Visto: il Ministro per la difesa
PACCIARDI
-------------------------

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 1

ELENCO B.
Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine militare (R.A.M.).
Art. 1.
La statura da m. 1,50 a m. 1,54 compreso.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 2

Art. 2.
Gli esiti lievi di pleurite.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 3

Art. 3.
Le alterazioni muscolari, tendinee ed aponevrotiche, indicate nell'art. 18 elenco A, non raggiungenti i limiti per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 4

Art. 4.
Le tenosinoviti e le borsiti croniche che non raggiungano i limiti per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 5

Art. 5.
Le deformazioni dello scheletro dovute a rachitismo e ad altra causa, quando non raggiungano i limiti per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 6

Art. 6.
Le deformazioni ossee ed articolari consecutive a traumatismi di grado inferiore a quello richiesto per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 7

Art. 7.
Le anchilosi e le rigidita' articolari che non raggiungano i limiti per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 8

Art. 8.
Le lussazioni antiche, incomplete che non raggiungano i limiti per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 9

Art. 9.
I disturbi della parola (dislalia, disartria) non raggiungenti i limiti per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 10

Art. 10.
Le alopecie quando non siano di grado tale da giustificare il provvedimento di riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 11

Art. 11.
Le affezioni delle palpebre contemplate nell'art. 34 dell'elenco A, non raggiungenti i limiti per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 12

Art. 12.
L'epifora.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 13

Art. 13.
Le congiuntiviti manifestamente croniche non considerate nell'elenco A.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 14

Art. 14.
Le imperfezioni o gli esiti di malattie o di traumi del globo oculare, per i quali, corretto l'eventuale vizio di refrazione, l'acutezza visiva sia inferiore a 6/10 ma non a, 4/10 in 0.0. oppure non inferiore a 5/10 in un 0. e ad 1/10 nell'altro 0.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 15

Art. 15.
La miopia che superi le 4 diottrie in ciascun occhio, ma non superi le sei.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 16

Art. 16.
L'ipermetropia e l'astigmatismo miopico, ipermetropico, misto in cui, dopo la piu' utile correzione tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta a valori inferiori a 6/10 ma non a 4/10 in 0.0. oppure a valori non inferiori a 5/10 in un 0. ed a 1/10 nell'altro.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 17

Art. 17.
La mancanza parziale del padiglione auricolare e le sue alterazioni meno vistose.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 18

Art. 18.
Le otiti medie catarrali croniche, gli esiti di otite media purulenta cronica e di antro-atticotomia senza fistola retroauricolare, gli esiti di mastodectomia anche se unilaterali.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 19

Art. 19.
L'ipoacusia bilaterale con voce di conversazione percepita a distanza superiore a metri 5 ma non superiore a metri 7, e quella unilaterale con distanza uditiva superiore a 1 metro ma non a 2.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 20

Art. 20.
La mancanza o la carie estesa dei denti di grado tale da disturbare il meccanismo della fonazione o della masticazione, ma senza raggiungere i limiti per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 21

Art. 21.
I disturbi funzionali di cuore, comprese le nevrosi cardiache, che non raggiungano i limiti per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 22

Art. 22.
Le varici e gli esiti manifesti di flebite e linfoangioite che non raggiungano i limiti per la riforma.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 23

Art. 23.
Le ernie viscerali allo stato di punta.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 24

Art. 24.
Il varicocele voluminoso e nodoso, l'idrocele cistico del cordone spermatico e l'idrocele cistico della vaginale di non notevole volume.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 25

Art. 25.
La mancanza totale di una o piu' dita delle mani e dei piedi che non sia causa di inabilita', assoluta. La mancanza parziale di piu' dita fra le due mani e fra i due piedi non contemplate nell'elenco A, tale da disturbare il maneggio delle armi, i servizi marinareschi o le marce.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 26

Art. 26.
Il piede piatto bilaterale, quello unilaterale di grado notevole e tutte quelle altre deformita' dei piedi non contemplate nell'elenco A le quali siano d'impedimento alla marcia e alla esecuzione dei servizi marinareschi.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 27

Art. 27.
L'accorciamento di un arto inferiore da 1 a meno di 3 centimetri.

Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine- art. 28

Art. 28.
Tutte le malattie, imperfezioni e deformita' non specificate nel presente elenco, che, pur non raggiungendo i limiti per la riforma, riducono palesemente l'attitudine militare.
Visto: Il Ministro per la difesa
PACCIARDI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht