050U0196
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Soppressione a norma dell'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, dell'Azienda zootecnica di Pavia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950 n. 196)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832 , concernente provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale; Visto il regio decreto 18 aprile 1926, n. 806 , che fonda l'Istituto zootecnico provinciale di Pavia; Visto il regio decreto 9 settembre 1937, n. 1813 , che trasforma l'istituto predetto in Azienda zootecnica Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Considerato che l'Azienda zootecnica di Pavia, a causa della sua precaria situazione determinata dal mancato od inadeguato apporto degli enti finanziatori nelle spese di funzionamento, non e' piu' in grado di assolvere i compiti demandatigli dall'atto di fondazione e che pertanto si rende necessaria la sua soppressione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
L'Azienda zootecnica di Pavia, istituita a norma dell' art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832 , e' soppressa.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera', con proprio decreto, alla nomina del commissario liquidatore.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi p dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 marzo 1950 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 104. - FRASCA