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050U0193

IT - DPR

050U0193

Modificazioni alle tariffe dei pacchi postali ed istituzione di un diritto di ricevuta nei servizi della corrispondenza, pacchi e vaglia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1950 n. 193)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 ; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Per l'accettazione dei pacchi postali per l'interno della Repubblica vengono istituite due distinte tariffe:
una tariffa regionale (tariffa n. 1) per l'interno di ogni Regione e per gli intercambi fra le province che facciano parte di due Regioni limitrofe e che siano direttamente a contatto territoriale;
una tariffa nazionale (tariffa n. 2) per i rimanenti scambi da una Regione ad altra della Repubblica.

Art. 2

La tariffa n. 1 si applica anche agli scambi di pacchi fra la Sicilia e la provincia di Reggio Calabria e tra la Sardegna e la provincia di Roma.

Art. 3

Le tasse corrispondenti alle due tariffe di cui all'articolo 1 sono stabilite nella allegata tabella A, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 4

La sovrattassa speciale di trasporto aereo per i pacchi impostati e diretti all'interno della Repubblica e' fissata in L. 220 fino a 1000 grammi piu' L. 110 per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di maggior peso.
I pacchi inviati per via aerea sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di cui al primo comma, del relativo diritto fisso di L. 80 di cui al n. 8 della tabella A allegata al presente decreto.

Art. 5

Alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 , e' aggiunta la seguente voce:
"58 - Diritto di ricevuta, nella misura fissa di L. 10, per l'accettazione di raccomandate, assicurate, e pacchi e per la emissione di vaglia. Per i vaglia telegrafici compete un solo diritto di ricevuta.
Il diritto di cui al presente numero e' soddisfatto mediante applicazione ed annullamento di francobolli sulle corrispondenze e sui vaglia accettati e sui bollettini dei pacchi".
La voce n. 15 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053 , e' modificata come segue:
"15 - Diritto di ricevuta (per tutti i telegrammi interni e internazionali) L. 10".

Art. 6

Il presente decreto avra' effetto dal 1 gennaio 1950.
Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 2. - FRASCA

Tabella A

TABELLA A
Tariffe per i pacchi postali interni
1. - Pacchi ordinari.
Tariffa n. 1:
fino a 1 kg......................................... L. 45
da oltre 1 a 3 kg.................................. " 90
" 3 a 5 " .................................. " 135
" 5 a 10 " .................................. " 220
" 10 a 15 " .................................. " 290
" 15 a 20 " .................................. " 335
Tariffa n. 2:
fino a 1 kg......................................... " 80
da oltre 1 a 3 kg................................... " 160
" 3 a 5 "................................... " 240
" 5 a 10 "................................... " 400
" 10 a 15 "................................... " 500
" 15 a 20 "................................... " 6100
Per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe, con arroton- damento per eccesso alla lira intera.
2. - Pacchi urgenti:
a) non ingombranti.
Tariffa n. 1:
fino a 1 kg......................................... L. 170
da oltre 1 a 3 kg................................... " 260
" 3 a 5 "................................... " 350
Tariffa n. 2:
fino a 1 kg......................................... L. 240
da oltre 1 a 3 kg................................... " 400
" 3 a 5 "................................... " 560
b) ingombranti.
Tariffa n. 1:
fino a 1 kg......................................... L. 195
da oltre 1 a 3 kg................................... " 305
" 3 a 5 "................................... " 420
Tariffa n. 2:
fino a 1 kg......................................... L. 280
da oltre 1 a 3 kg................................... " 480
" 3 a 5 "................................... " 680
Le tariffe sono comprensive del diritto di recapito per espresso.
3 - Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati
alle armi.
Tariffa n. 1:
fino a 5 kg........................................ L. 25
" a 10 "........................................ " 35
Tariffa n. 2:
fino a 5 kg........................................ L. 40
" a 10 " ........................................ " 60
Per gli ingombranti aumento dal 50 % sulle tariffe, con arrotondamen- to per eccesso a lira intera.
4. - Recipienti vuoti di ritorno.
Tariffa n. 1:
non ingombranti..................................... L. 55
ingombranti......................................... " 95
Tariffa n. 2:
non ingombranti..................................... L. 90
ingombranti......................................... " 160
5. - Per i pacchi contenenti libri, spediti da editori:
a) ordinari:
riduzione del 25 % sulle tariffe, con arrotondamento per ec- cesso alla lira intera.
b) urgenti:
riduzione del 25 % sulle tariffe degli urgenti, diminuite del diritto di recapito per espresso con arrotondamento per ec- cesso alla lira intera.
6. - Diritto di assicurazione:
L. 100 per le prime 1000 lire di valore assicurato, L. 50 per ogni 1000 lire successive o frazione di 1000 lire.
7. - Diritto di assegno: per ogni pacco L. 20.
8. - Recapito per espresso: per ogni pacco L. 80.
9. - Tassa giornaliera di custodia del pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 10 (con un massimo di L. 60);
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 15 (con un massimo di L. 90).
10. - Diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:
a) per invii, richiedenti, se impostati, la tariffa n. 1:
per ogni pacco o collo fino a 1 kg.................. L. 15
" " " da oltre 1 a 5 kg........... " 35
" " " " 5 a 10 "........... " 45
" " " " 10 a 20 "........... " 55
b) per invii richiedenti, se impostati, la tariffa n. 2:
per ogni pacco o collo fino a 1 kg.................. L. 25
" " " da oltre 1 a 5 kg........... " 55
" " " " 5 a 10 "........... " 75
" " " " 10 a 20 "........... " 105
11. - Indennita per smarrimento:
a) pacchi ordinari, compresi quelli contenenti abiti civili per richiamati alle armi:
affrancati con la tariffa n. 1:
fino a 3 kg...................................... L. 225
da oltre 3 a 5 kg............................... " 300
" 5 a 10 "................................ " 375
" 10 a 15 "................................ " 525
" 15 a 20 "................................ " 675
affrancati con la tariffa n. 2:
fino a 3 kg...................................... L. 375
da oltre 3 a 5 kg............................... " 500
" 5 a 10 "................................ " 625
" 10 a 15 "................................ " 875
" 15 a 20 "................................ " 1125
b) recipienti vuoti di ritorno:
spediti con la speciale tariffa ridotta n. 1........ L. 150
spediti con la speciale tariffa ridotta n. 2........ " 250
c) per pacchi contenenti libri spediti da editori, l'indennita '
di cui alla lettera a) e ridotta in proporzione alla riduzio- ne della tariffa, con arrotondamento per eccesso alla lira intera.
12. - Limiti per l'assicurazione e per l'assegno riflettente i pac- chi:
nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe L. 30.000;
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime L. 15.000;
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie postali e fra queste L. 1000.
Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO
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