051U0582
051U0582
Variazioni alle tariffe postali per l'interno della Repubblica. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951 n. 582)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193 ; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nella tabella n. 1 allegata al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052 , concernente le tariffe per i servizi postali, gia' modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 , sono apportate le variazioni risultanti dalla annessa tabella firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 2
Sono istituiti biglietti postali aerei per i Paesi europei (senza sopratassa), e per gli Stati Uniti d'America e Canada utilizzabili anche per altri paesi mediante applicazione della rispettiva sopratassa aerea.
La tassa del biglietto postale aereo per i Paesi europei e' fissata in L. 60 (55+5) e quella per gli Stati Uniti d'America e Canada' in L. 115.
Art. 3
Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1951 Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 51 - FRASCA
Tabella n. 1
TABELLA n. 1.
Variazioni alle sottonotate voci della tabella 1 allegata al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052 , gia' modificato con il decreto Presidenziale 5 aprile 1949, n. 111 .
1. Lettere:
per ogni 15 grammi o frazione............................ L. 25 per ogni 15 grammi o frazione, a tariffa ridotta......... " 13 lettere aereospresse (5 gr.) soppresso.
2. Biglietti postali:
la tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15
grammi, di lire 2 (L. 2).
3. Cartoline di Stato e dell'industria privata:
a) semplici.............................................. " 20 b) con risposta pagata................................... " 40 4. Carte manoscritte:
per i primi 200 grammi................................... " 30 per ogni 50 grammi o trazione successivi................. " 10 5. Cartoline illustrate con la sola firma del mittente e con
non piu di 5 parole di convenevoli....................... " 10 6. Biglietti da visita:
con non piu di 5 parole di convenevoli................... " 10 8. Partecipazioni di nascita, morte, matrimoni, e simili a
stampa................................................... " 10 16. Campioni di merci:
per i primi 100 grammi................................... " 20 per ogni 50 grammi o frazione in piu'..................... " 1 5
17. Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti
direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti spe-
ciali di cura dalle case produttrici:
per ogni 100 grammi o frazione........................... " 15 18. Pacchetti postali:
per i primi 200 grammi................................... " 35 per ogni 50 grammi o frazione in piu'..................... " 1 0
20. Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni con-
cessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse ap-
plicate su corrispondenze o pacchi che non hanno avuto
corso:
10 % col minimo di L. 20 con arrotondamento per eccesso
a lira intera.
23. Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego in base alla tariffa
normale, variabile a seconda che il piego sia spedito
aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in rac-
comandazione.......................................... " 55 25.
Corrispondenza fermo in posta e fermo telegrafo:
diritto fisso:
se pagato dal mittente................................. " 10 se pagato dal destinatario............................. " 15 28. Caselle postali - nolo mensile:
per le caselle aperte.................................... L. 200 per le caselle chiuse piccole............................ " 300 per lo caselle chiuse medie.............................. " 400 per le caselle chiuse grandi............................. " 500 31. Diritto per recapito a domicilio del pieghi di stampe o
carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi..................... " 20 b) per ogni piego di peso superiore al 1000 grammi fermo
il peso massimo di kg. 2.................................. " 30 32. Diritto di raccomandazione, oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse.......................... " 45 b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indica-
te alle successive lettere c) e d)........................ " 25 c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali
spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche, e isti-
tuti speciali di cura dalle case produttrici e per le
stampe periodiche spedite in abbonamento.................. " 15 a) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei
ciechi (voce invariata)................................... " 2
34. Diritto di assicurazione (oltre la tassa di francatura e
di raccomandazione):
a) ordinaria:
per le prime 1000 lire................................. " 40 per ogni 500 lire o frazione in piu'.................... " 1 5
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione
ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti so-
pra indicati):
per le prime 1000 lire................................. " 25 per ogni 500 lire o frazione in piu'.................... " 1 0
36. Espresso:
diritto fisso, oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza..................... " 50 42. Corrispettivi per concessione di servizi:
a) diritto dovuto all?amministrazione dalle agenzie auto-
rizzate alla accettazione ed al recapito delle corrispon-
denze per espresso nelle localita di provenienza per ogni
oggetto................................................... " 20 b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte,
enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro
corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto......................................... " 20 c) invariata
49. Conti correnti postali:
a) versamenti (tassa unica).............................. " 10 b) pagamenti (da addebitarsi sui conto del traente l'as-
segno):
per ogni 100.000 lire o trazione, con un massimo di
L. 30, se localizzati..................................... " 10 se all'ordine (tassa unica).............................. " 30
Visto, il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni
SPATARO