Monitoring Gesetzessammlung

051U0491

IT - DPR

051U0491

Cessazione dello stato di guerra fra l'Italia e la Germania. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 luglio 1951 n. 491)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 8 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Nei confronti della Germania e delle persone fisiche e giuridiche tedesche cessano di avere applicazione per la parte in cui conservino ancora efficacia e salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le disposizioni del testo della legge di guerra, approvato col regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 , e le successive modificazioni ed aggiunte.
La Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche avranno la piena disponibilita' dei beni, diritti ed interessi dei quali siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie a partire dal 16 settembre 1947, data dell'entrata in vigore del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.

Art. 2

Restano fermi gli obblighi particolari che l'Italia ha assunto in base al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 , ed al Memorandum d'intesa in merito ai beni tedeschi in Italia firmato a Washington tra la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti di America e l'Italia il 14 agosto 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177 .

Art. 3

Per i beni, diritti ed interessi dei quali la Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie anteriormente al 16 settembre 1947, e non contemplati dal predetto Memorandum d'intesa continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, ferma restando la facolta' stabilita dall' art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1951 Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
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