Monitoring Gesetzessammlung

25G00209

IT - DPR

25G00209

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. (25G00209) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 dicembre 2025 n. 205)

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L' articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante «Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Si riporta l' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017 n. 143:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 .
1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 .
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale.
5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . In relazione a quanto previsto in attuazione dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e dell' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1, comma 619 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.
6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell' articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . In relazione a quanto previsto in attuazione dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e dell' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita' sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.»
- Si riporta l' articolo 7-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 :
«Art. 7-quater (Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 . In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 , sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 .
2. All' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita' sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis".
3. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera ibis) e' aggiunta la seguente:
"i-ter) aspettativa sindacale non retribuita";
b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale e' equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa".»
- Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, recante «Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2018, n. 117.
- Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 23 dicembre 2021, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2022, n. 32.
- Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 .
- Si riporta il comma 680 dell'articolo 1, , della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«680. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.»
- Si riporta il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«442. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , e' autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018 , adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , destinate all'attuazione di quanto previsto dall' articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 . Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all' articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 ;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 .»
- Si riporta il testo dell' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 :
«Art. 20 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al limite di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018 , adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , da destinare all'attuazione di quanto previsto dall' articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 . Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
Omissis»
- Si riporta il comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«619. In aggiunta a quanto previsto dall' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all' articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018 , adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .»
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 2 - Estensione degli istituti economici

Estensione degli istituti economici 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale con qualifica dirigenziale sono applicate, cosi' come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 :
a) articolo 9, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per le singole qualifiche;
b) articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennita' mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e' estesa al personale dirigente in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio, nella misura e con la decorrenza indicate nelle seguenti tabelle:
dal 1° gennaio 2022
INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE
DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA
Qualifica Importo mensile lordo Dirigente generale di pubblica sicurezza 1.375,22 Dirigente superiore della Polizia di Stato 1.284,55 Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera 1.284,55 Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio 1.193,87 Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera 1.103,18 Primo dirigente della Polizia di Stato 1.103,18 Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera 1.284,55 Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio 1.193,87 Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera 1.103,18 Vice Questore della Polizia di Stato 745,83 Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera 1.284,55 Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio 1.193,87 Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera 1.103,18 Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 688,85
dal 1° gennaio 2023
INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE
DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA
Qualifica Importo mensile lordo Dirigente generale di pubblica sicurezza 1.388,70 Dirigente superiore della Polizia di Stato 1.297,14 Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera 1.297,14 Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio 1.205,56 Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera 1.113,99 Primo dirigente della Polizia di Stato 1.113,99 Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera 1.297,14 Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio 1.205,56 Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera 1.113,99 Vice Questore della Polizia di Stato 753,14 Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera 1.297,14 Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio 1.205,56 Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera 1.113,99 Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 695,60 Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»:
«Art. 9 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall' articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo".»
«Art. 10 (Orario di lavoro). - 1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.»
«Art. 11 (Indennita' di rischio). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all'articolo 1 le indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 , per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
»
«Art. 12 (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita' supplementari). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all' articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.»
«Art. 14 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
- 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria:
a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.»
«Art. 15 (Indennita' per servizio aviolancistico). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.»
«Art. 16 (Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1 , 2 , 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 , spetta un'indennita', per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne.
3. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma.
4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati.
5. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con l'indennita' di missione e con le indennita' di ordine pubblico di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico.
6. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.»
«Art. 17 (Indennita' per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all' articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 , in attivita' di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.»
«Art. 19 (Indennita' 41-bis vigilanza detenuti sottoposti al regime previsto dall' articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall' articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 14,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.»
«Art. 20 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.»
«Art. 21 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonche' ai conduttori cinofili della squadra unita' cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.»

Art. 3 - Estensione degli istituti normativi

Estensione degli istituti normativi 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile sono applicate, cosi' come vigenti alla medesima data di decorrenza, le disposizioni contenute nell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , e negli articoli 22, 24 commi 1, 2 e 4, 25, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 .
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare Triennio normativo ed economico 2016-2018»:
«Art. 8 (Congedo parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall' articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
a) il congedo straordinario di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all' articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5 , non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5 , e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5 , non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»
- Si riporta il testo degli articoli 22, 24, 25, 27 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 :
«Art. 22 (Congedo e riposo solidale). - 1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 , ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 .7
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
3. Il dipendente ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 , allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 , per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.»
«Art. 24 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all' articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 , ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 170 del 2010 .
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternita'. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 .
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»
«Art. 25 (Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere). - 1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell' articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 , ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 .
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.»
«Art. 27 (Congedo per aggiornamento scientifico). - 1.
Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di congedo annuo nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all' articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 :
a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari;
b) il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza di polizia di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.»
«Art. 29 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1. La disposizione di cui all' articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e' sostituita dalla seguente:
"3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 , come modificato dall' articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 , e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.".».

Art. 4 - Importi una tantum

Importi una tantum 1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nelle seguenti tabelle:
Polizia di Stato 2021 2022 2023 Dirigente Generale di pubblica sicurezza 674,23 1.067,44 1.075,50 Dirigente Superiore della Polizia di Stato 643,59 1.018,92 1.026,62 Primo Dirigente della Polizia di Stato 612,94 970,40 977,73 Vice Questore della Polizia di Stato 582,29 921,88 928,84 Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 551,65 873,36 879,96 Corpo di polizia penitenziaria 2021 2022 2023 Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria 643,59 1.018,92 1.026,62 Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria 612,94 970,40 977,73 Dirigente di Polizia Penitenziaria 582,29 921,88 928,84 Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria 551,65 873,36 879,96 2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 5 - Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020 1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a:
a) per la Polizia di Stato: euro 209.807 per il 2018, euro 728.464 per il 2019, euro 902.446 per il 2020, euro 1.064.189 per il 2021, euro 1.018.500 per il 2022, euro 1.028.817 per il 2023 e euro 2.127.769 a decorrere dal 2024;
b) per il Corpo di polizia penitenziaria: euro 33.490 per il 2018, euro 122.767 per il 2019, euro 74.831 per il 2020, euro 93.533 per il 2021, euro 83.492 per il 2022, euro 80.766 per il 2023 e euro 285.562 a decorrere dal 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell' articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 .
3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Note all'art. 5:
- Si riporta l' articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 .
«Art. 12-bis (Misure urgenti per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno). - 1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018 , per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall' articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .
3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' disposto quanto segue:
a) per le finalita' di cui all' articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 , e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;
b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;
2) la rubrica dell'articolo 12 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;
3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il seguente:
"01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e' determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica";
c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.
4. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo";
b) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
"152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma 'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica' nell'ambito della missione 'Ordine pubblico e sicurezza', iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
5. Il fondo di cui all' articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e' incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

Art. 6 - Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023 1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.519.201 per l'anno 2024 ed euro 1.518.956 a decorrere dal 2025 per la Polizia di Stato ed euro 216.996 a decorrere dal 2024 per la Polizia penitenziaria.
2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Art. 7 - Norma transitoria

Norma transitoria 1. In via transitoria e fino alla definizione della disciplina relativa alle prerogative sindacali nell'ambito dell'area negoziale dirigenziale, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, a cui non si applicano le disposizioni previste dall' articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , possono fruire, ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario per gravi motivi, nei limiti dei 45 giorni annui previsti dalla normativa vigente.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell' articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si veda nelle note alle premesse.
CAPO II Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 8 - Ambito di applicazione e durata

Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 9 - Estensione degli istituti economici

Estensione degli istituti economici 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale dirigente sono applicate, cosi' come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 :
a) articolo 40, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per i singoli gradi;
b) articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del citato decreto Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 :
«Art. 40 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall' articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , per il personale di cui all'articolo 31 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo".»
«Art. 41 (Orario di lavoro). - 1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell' articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.»
«Art. 42 (Indennita' di rischio). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 , per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
»
«Art. 43 (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita' supplementari). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale abilitato operatore sensori di aeromobili senza equipaggio di peso pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio presso reparti che impiegano tale tipologia di aeromobili.
3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all' articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.»
«Art. 44 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
- 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale:
a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.»
«Art. 45 (Indennita' per servizio aviolancistico). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.»
«Art. 46 (Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennita' nella misura di:
a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;
b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.
2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonche' a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purche' formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale.
4. L'indennita' di cui al presente articolo:
a) non e' cumulabile con quella di missione nonche' con quella di ordine pubblico di cui all' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico;
b) e' corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.
5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.»
«Art. 47 (Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e del Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.
3. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.» «Art. 48 (Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel comune di Campione d'Italia). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il Nucleo carabinieri di Campione d'Italia compete una indennita' mensile pari all'assegno di confine di cui all' articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425 .»
«Art. 49 (Indennita' per attivita' ispettiva tributaria). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attivita' di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonche' di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorita' giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5 , e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 , istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.» «Art. 50 (Indennita' per il personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti Reparti:
a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni deputate allo svolgimento di attivita' di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche;
b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo;
c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attivita' di incident response.
2. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.» «Art. 51 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.»
«Art. 52 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita' operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale dell'Arma dei carabinieri abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi distaccamenti, i reparti di intervento montano, gli squadroni eliportati cacciatori, le squadre di soccorso alpino ovvero del servizio cinofili specializzato in soccorso alpino e impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in zone montane. La predetta indennita' compete anche al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita' operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale specializzato "Tecnico di Soccorso Alpino", impiegato presso il Soccorso Alpino della Guardia di finanza.»

Art. 10 - Estensione degli istituti normativi

Estensione degli istituti normativi 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono applicate, cosi' come vigenti alla medesima data di decorrenza, le disposizioni contenute nell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , e negli articoli 53, 55 commi 1, 2 e 4, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 .
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 :
«Art. 25 (Licenza straordinaria per congedo parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all' articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 14 , non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 14 , e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 14 , non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»
- Si riporta il testo degli articoli 53, 55, 56, e 58 del citato decreto Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 :
«Art. 53 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 , che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , per la fruizione della licenza ceduta e dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 , per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.»
«Art. 55 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all' articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 , ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 170 del 2010 .
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono con-cessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 .
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»
«Art. 56 (Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere). - 1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell' articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 , ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 .
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.»
«Art. 58 (Licenza per aggiornamento scientifico). - 1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all' articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 :
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza;
b) i militari in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza tenuti a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.»

Art. 11 - Importi una tantum

Importi una tantum 1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nelle seguenti tabelle:
Arma dei carabinieri 2021 2022 2023 Generale di corpo d'armata 704,88 1.115,96 1.124,39 Generale di divisione 674,23 1.067,44 1.075,50 Generale di brigata 643,59 1.018,92 1.026,62 Colonnello 612,94 970,40 977,73 Tenente colonnello 582,29 921,88 928,84 Maggiore 551,65 873,36 879,96 Guardia di finanza 2021 2022 2023 Generale di corpo d'armata 704,88 1.115,96 1.124,39 Generale di divisione 674,23 1.067,44 1.075,50 Generale di brigata 643,59 1.018,92 1.026,62 Colonnello 612,94 970,40 977,73 Tenente colonnello 582,29 921,88 928,84 Maggiore 551,65 873,36 879,96 2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 12 - Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020 1. Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a:
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 149.670 per il 2018, euro 802.563 per il 2019, euro 1.155.835 per il 2020, euro 1.279.348 per il 2021, euro 906.802 per il 2022, euro 923.446 per il 2023 e euro 2.341.309 a decorrere dal 2024;
b) per la Guardia di finanza: euro 71.718 per il 2018, euro 423.385 per il 2019, euro 618.718 per il 2020, euro 701.661 per il 2021, euro 71.526 per il 2022, euro 34.374 per il 2023 e euro 1.367.041 a decorrere dal 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell' articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 .
3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell' articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 , si veda nelle note all'articolo 5.

Art. 13 - Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023 1. Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.263.090 per l'anno 2024 ed euro 1.263.034 a decorrere dal 2025 per l'Arma dei carabinieri e pari a euro 345.425 per l'anno 2024 ed euro 345.223 a decorrere dal 2025 per la Guardia di finanza.
2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
CAPO III

Art. 14 - Disposizioni finali

Disposizioni finali 1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi le disposizioni normative, negoziali e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti gia' estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15 - Copertura finanziaria

Copertura finanziaria 1. In coerenza con quanto disposto dall' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica non coperti con le risorse previste a legislazione vigente, i miglioramenti economici di cui al presente decreto rimangono fissati negli importi ivi stabiliti e, per gli emolumenti correlati all'indennita' operativa di base, negli importi determinati sulla base dei valori di detta indennita' in vigore fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da parte dei successivi accordi nell'ambito delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 6.406.928 per l'anno 2021, euro 13.903.735 per l'anno 2022, euro 13.974.274 per l'anno 2023, euro 3.732.063 per l'anno 2024 e euro 3.732.731 a decorrere dall'anno 2025 si provvede:
a) quanto a euro 4.056.298 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 23.965, per l'anno 2021, a euro 1.471.441 per l'anno 2022 e euro 1.541.980 per l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a euro 2.326.665 per l'anno 2021, euro 3.722.666 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 3.722.666 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ;
e) quanto a euro 4.653.330 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e euro 9.397 per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
f) quanto a euro 10.065 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all' articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Piantedosi, Ministro dell'interno Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Crosetto, Ministro della difesa Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3391 Note all'art. 15:
- Per il testo dell' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , si veda nelle note alle premesse.
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