Monitoring Gesetzessammlung

084U0192

IT - DPR

084U0192

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 marzo 1984 n. 192)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Accertata l'opportunita' di inserire in statuto la sola norma concernente l'istituzione e la finalita' del laboratorio-centro aerofotografico potendo le norme di funzionamento costituire oggetto di autonoma regolamentazione; Considerato che tale opportunita' e' giustificata dal fatto che il laboratorio e' struttura indicata dagli organi accademici come necessaria a soddisfare le esigenze dell'intera facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bari; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 139, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il nuovo seguente articolo relativo all'istituzione di un "laboratorio-centro aerofotografico".
Art. 140. - Il laboratorio-centro aerofotografico ha lo scopo di raccogliere, interpretare, distribuire fotografie aeree utili al rilevamento e allo studio di zone di interesse archeologico e paesaggistico, dei monumenti e degli insediamenti umani; di effettuare ricerca scientifica nel campo delle tecniche del telerilevamento e delle loro applicazioni alla preparazione dei piani di programmazione territoriale, al censimento dei beni culturali, al rilevamento delle risorse ambientali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1984 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 80
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