Monitoring Gesetzessammlung

083U0475

IT - DPR

083U0475

Concessione all'Ente nazionale italiano per il turismo del patrocinio e dell'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1983 n. 475)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , modificato dall' art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889 , e integrato dall' art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103 ;
Considerata la opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 maggio 1983 PERTINI FANFANI - DARIDA - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1983 Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 297
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