Monitoring Gesetzessammlung

081U1110

IT - DPR

081U1110

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981 n. 1110)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati del Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
farmacia veterinaria;
tossicologia e controllo degli inquinamenti;
analisi biologiche;
farmacognosia;
farmacologia applicata;
tossicologia.

Art. 2

L'art. 91 e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 91. - Il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica ed il corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comportano esami distinti alla fine di ciascun anno.
Gli studenti non possono sostenere l'esame di:
a) esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno) se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;
b) esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (secondo anno) se non hanno superato l'esame di chimica organica;
c) chimica organica se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;
d) chimica biologica se non hanno superato l'esame di chimica organica e di fisica;
e) chimica farmaceutica e tossicologica (primo e secondo anno) se non hanno superato l'esame di chimica organica;
f) fisiologia generale se non hanno superato l'esame di anatomia umana e di chimica biologica;
g) farmacologia se non hanno superato l'esame di fisiologia generale;
h) tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno superato l'esame di farmacologia.
Taluni corsi possono essere mutuati da altre facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 272
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