Monitoring Gesetzessammlung

081U0922

IT - DPR

081U0922

Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981 n. 922)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'ottavo comma dell'art. 147, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di centoventotto da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dal presente statuto".
Il quinto comma dell'art. 152, relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 213
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