Monitoring Gesetzessammlung

086U0996

IT - DPR

086U0996

Istituzione, nell'ambito dell'Amministrazione del debito pubblico, della commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli presso l'agenzia contabile e della commissione per l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1986 n. 996)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74 , recante l'aggiornamento di talune norme del suddetto testo unico n. 1343/1963 ; Visto il regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1961, n. 945 , recante modificazioni al suddetto regolamento generale n. 298/1911; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986; Sulla proposta del Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. E' istituita la commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli presso l'agenzia contabile, operante nell'ambito dell'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 2

1. La commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli di cui al precedente art. 1 e' composta da:
a) il direttore generale del debito pubblico, quale presidente, che puo' designare a sostituirlo un dirigente superiore in servizio presso la Direzione generale del debito pubblico;
b) il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del debito pubblico o un funzionario di detto ufficio designato a sostituirlo;
c) il direttore della ragioneria centrale del debito pubblico o un funzionario di detto ufficio designato a sostituirlo;
d) un dirigente superiore, oppure un primo dirigente, in servizio presso la Direzione generale del debito pubblico, designato dal direttore generale;
e) l'agente contabile dei titoli o un funzionario dell'ufficio da lui diretto, designato a sostituirlo;
f) il controllore capo presso l'agenzia contabile o un funzionario dell'ufficio da lui diretto, designato a sostituirlo;
g) una segreteria formata da un capo della segreteria con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due segretari con qualifica funzionale non inferiore alla settima, profilo professionale di collaboratore amministrativo, tutti in servizio presso la Direzione generale del debito pubblico.
2. La nomina dei componenti viene effettuata, per ogni anno finanziario, con apposito decreto ministeriale da predisporre a cura del direttore generale del debito pubblico sentiti, per i funzionari non appartenenti alla direzione generale, i rispettivi capi di ufficio.

Art. 3

1. Ferme restando le competenze attribuite all'agente contabile ed al controllore capo dalle disposizioni degli articoli 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 del vigente regolamento generale sul debito pubblico citato nelle premesse, la commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli presso l'agenzia contabile del debito pubblico:
a) cura la vigilanza dei titoli e valori custoditi nelle casseforti di detta agenzia contabile, avvalendosi anche delle scritture tenute dalla ragioneria centrale del debito pubblico;
b) effettua periodicamente verifiche sull'andamento del servizio del debito pubblico, affidate all'agenzia contabile;
c) propone al direttore generale i provvedimenti che possono essere adottati dall'Amministrazione nell'interesse del servizio affidato all'agenzia contabile stessa.
NOTE
Nota all'art. 3:
Il testo degli articoli 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del regolamento generale del debito pubblico, approvato con R.D.
n. 298/1911 , e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 171. - All'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale e' affidato il maneggio e la custodia dei titoli di rendita e degli stampati occorrenti per i medesimi, nonche' delle obbligazioni dello Stato e degli altri valori che pervengono alla stessa Direzione generale o che da essa siano emessi".
"Art. 172. - L'agente contabile, nell'esercizio delle sue funzioni, e' coadiuvato da un sostituto e da funzionari della Direzione generale, posti alla sua dipendenza.
La responsabilita' dell'agente contabile e' estesa anche all'operato del proprio sostituto e degli altri impiegati addetti al proprio ufficio e da lui dipendenti".
"Art. 173. - L'agente contabile dipende dal direttore generale del debito pubblico, al quale, per quanto concerne lo stesso agente, sono demandati tutti quei provvedimenti di servizio e di disciplina, che, in virtu' del regolamento approvato con regio decreto 13 dicembre 1906, n. 664 , sono di competenza del direttore generale del tesoro".
"Art. 174. - All'ufficio dell'agente contabile e' addetto un controllore capo, coadiuvato da controllori, incaricati l'uno e gli altri di esercitare le loro funzioni con ordine del direttore generale del tesoro, emanato d'accordo col direttore generale del debito pubblico.
Tutti gli atti ed i documenti firmati dall'agente contabile debbono portare il visto del controllore capo".
"Art. 176. - L'agente contabile riceve e custodisce, in apposite casseforti, o in camere casseforti, aventi ciascuna due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute una dall'agente contabile, l'altra dal controllore capo:
a) gli stampati per la formazione dei titoli al portatore, nominativi e misti, che gli vengono somministrati dall'officina cartevalori;
b) i titoli della rendita consolidata e degli altri debiti perpetui e redimibili, che vengano emessi per qualsiasi operazione ordinaria e straordinaria;
c) i titoli e altri valori che pervengano alla Direzione generale.
Custodisce pure i punzoni pei bolli a secco e per le firme a fac-simile, da apporsi sui titoli, in apposita cassaforte, una chiave della quale e' tenuta dall'ufficio di riscontro della Corte dei conti".
"Art. 177. - E' compito dell'agente contabile:
1° di munire gli stampati per i titoli al portatore e misti delle caratteristiche e indicazioni necessarie per la loro emissione;
2° di consegnare i titoli derivanti dalle operazioni richieste da Amministrazioni dello Stato, aventi sede in Roma, ai funzionari delegati dalle Amministrazioni stesse; 3° di trasmettere alle sezioni di regia tesoreria, alla tesoreria coloniale, alla delegazione del tesoro a Parigi e alle banche all'interno ed all'estero, i titoli e valori per la consegna agli aventi diritto;.
4° di provvedere al ritiro dei pieghi assicurati che pervengano alla Direzione generale.
E' pure suo compito di disimpegnare quelle altre attribuzioni, riferentisi all'allestimento e maneggio di titoli, che gli fossero affidate dal direttore generale del debito pubblico".
"Art. 178. - L'agente contabile presenta alla Direzione generale del debito pubblico le situazioni giornaliere e le contabilita' mensili.
La contabilita' e' distinta per casse, ed e' regolata da ordini di introduzione e di estrazione emessi dalla Direzione generale del debito pubblico.
I titoli ricevuti dall'agente contabile, e' dei quali, alla chiusura delle casse, la ragioneria non abbia ancora trasmesso il regolare ordine di introduzione, saranno compresi nella situazione giornaliera, per quantita' e valore, in conto a parte.
La spedizione dei titoli e' disposta con speciali ordini da quietanzarsi poi dalle parti riceventi.
Il discarico dell'agente contabile e' costituito dalle bollette di ricevuta, rilasciate dagli uffici destinatari.
La Direzione generale, dopo la parificazione della contabilita' mensile con le proprie scritture, emette il decreto di scarico che, munito del visto della Corte dei conti, viene rimesso all'agente contabile perche' lo unisca al suo conto giudiziale".
"Art. 179. - Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, e ad ogni mutamento di gestione sara' eseguita una verifica delle casse dell'agente contabile dietro ordinanza del direttore generale del debito pubblico.
La verifica e' fatta dal direttore generale o da un suo delegato, assistito dal direttore capo della ragioneria, e con intervento di un ispettore del tesoro.
Potra' farsi anche straordinariamente, sempre quando lo si ritenga opportuno, in seguito ad ordine del direttore generale del debito pubblico, o del direttore generale del tesoro, con o senza l'intervento di un ispettore del tesoro.
Una verifica straordinaria sara' fatta in ogni caso durante l'esercizio oltre quelle di cui al primo comma del presente articolo".

Art. 4

1. E' istituita la commissione per l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati, operante nell'ambito dell'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 5

1. La commissione di cui al precedente art. 4 e' composta da:
a) l'agente contabile dei titoli di debito pubblico o un funzionario dell'ufficio da lui diretto, designato a sostituirlo;
b) il controllore capo presso l'agenzia contabile o un funzionario dell'ufficio da lui diretto, designato a sostituirlo;
c) un primo dirigente in servizio presso la Direzione generale del debito pubblico, o altro funzionario della stessa direzione generale con qualifica funzionale non inferiore alla settima, profilo professionale di collaboratore amministrativo, designato dal direttore generale;
d) un primo dirigente in servizio presso la ragioneria centrale del debito pubblico, o altro funzionario, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile, designato dal direttore di detta ragioneria centrale.
2. La commissione e' presieduta dall'agente contabile predetto o, in caso di assenza o impedimento di esso, dal funzionario di qualifica piu' elevata presente.
3. La nomina dei componenti viene effettuata, per ogni anno finanziario, con apposito decreto ministeriale da predisporre a cura del direttore generale del debito pubblico sentiti, per i funzionari non appartenenti alla direzione generale, i rispettivi capi di ufficio.

Art. 6

1. Ferme restando le competenze attribuite all'agente contabile e al controllore capo dalle disposizioni regolamentari citate nel precedente art. 3, la commissione per l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati, cura l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati che pervengono all'agenzia contabile dei titoli di debito pubblico dalle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato e contenenti titoli al portatore di debito pubblico non annullati, nonche' il riscontro formale dei titoli stessi, per quantita' e capitale nominale, e per il riconoscimento della legittimita' e validita' di essi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 15
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