096G0510
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Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1996 n. 500)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 10-10-1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 , come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , che prevede che per i medici specialisti ambulatoriali interni, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517/1993 , continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell' art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ; Visto l' art. 48 della legge 2 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali; Visto l' art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , come modificato dall' art. 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale; Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica; Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica nonche' della sua integrazione; Visto l' art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 , recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialisti ambulatoriali interni; Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato reso in data 13 giugno 1996 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanita'; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, sottoscritto in data 2 febbraio 1996, ai sensi dell' art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato ed integrato dal decreto lagislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 8 AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L' art. 48 della legge n. 833/1978 , istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale".
- Il testo dell' art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 e' il seguente: "8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 , 13 marzo 1992, n. 261 , 13 marzo 1992, n. 262 , e 18 giugno 1988, n. 255 . Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell' articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e dell' articolo 4, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 . Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano, l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 , che alla data del 31 dicembre 1992, svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministro del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'".
- Il testo dell' art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e' il seguente: "9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri.
La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , come sostituiti dall' articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula".
- Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) - c) (omissis);
d) l'organizzazione e il conferimento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dalla legge".
- La legge 12 giugno 1990, n. 146 , reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".
Art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
Ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 sottoscritto il 2 febbraio 1996
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
Area dell'attivita' specialistica extra-degenza
Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita', il Servizio Sanitario Nazionale demanda all'area funzionale "dell' assistenza specialistica extra- degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
In tale quadro, attraverso il mantenimento del rapporto convenzionale previsto dall' art. 48 della legge n. 833/78 , gli specialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalita' di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero.
Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire:
- l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualita' ai reali bisogni dei cittadini;
- l'adeguamento e il rinnovo tecnologico delle strutture poliambulatoriali;
- il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualita' totale.
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente Accordo regola, ai sensi dell' art. 48 della legge n. 833/78 , il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra le Aziende e i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo.
2. Il rapporto con il S.S.N. e' da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attivita' in piu' posti di lavoro e/o in piu' Aziende.
3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; i medici comunque garantiscono la piena disponibilita' a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici della Azienda anche secondo criteri dipartimentali.
4. Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale.
5. Le Aziende, nell'ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei medici specialisti di cui al presente Accordo, utilizzando il numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo.
6. Le Aziende garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attivita' dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalita' ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
7. I conseguenti provvedimenti che le Aziende adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui all'art. 12.
Art. 2
ART. 2
Incompatibilita'
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e dall' art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n. 412 , non e' conferibile l'incarico al medico che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale;
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. L'Azienda puo' comunque autorizzare lo specialista operante in branche chirurgiche all'esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate qualora non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuita' terapeutica;
f) svolga attivita' fiscali concomitanti per la stessa Azienda;
g) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8 giugno 1987 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 502/92 cosi' come modificato dal D.L.vo 517/93;
h) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 502/92 cosi' come modificato dal D.L.vo 517/93;
i) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio, di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e fisiochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di medicina nucleare o radioterapia, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale a mente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni o accreditato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 502/92 cosi' come modificato dal D.L.vo 517/93;
l) operi a qualsiasi titolo in prestiti, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le Aziende per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia fisica e di fisiochinesiterapia, nonche' di ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell' art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 .
2. Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 8, ad eccezione de requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la revoca dell'incarico.
3. Il provvedimento di revoca dell'incarico e' adottato dalla Azienda, sentiti il Comitato di cui all'art. 11 e lo specialista interessato.
Art. 3
ART. 3
Massimale orario e limitazioni
1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/78 , ed e' espletabile presso piu' posti di lavoro e/o piu' Aziende.
2. L'incarico puo' essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 32.
3. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile svolta in base ad altro rapporto, non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n.
833/78 .
4. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale espletabile dallo specialista, il Comitato zonale di cui all'art. 11, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita' di svolgimento presso ciascuna Azienda e dell'anzianita' dell'incarico ambulatoriale.
5. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le Aziende daranno comunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all'art. 11 e all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia, indicandone la decorrenza.
6. Il Comitato di cui all'art. 11, qualora accerti situazioni di irregolarita', ha l'obbligo di informare le Aziende interessate affinche', sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita' ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
7. Il Comitato di cui all'art. 11, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle Aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente Accordo.
Art. 4
ART. 4
Mobilita'
1. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti e in accordo con gli interessati su proposta del Comitato di cui all'art. 11, la concentrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso una sola Azienda, un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art.
9.
2. La Azienda al fine della organizzazione dell'area dell'attivita' specialistica extra-degenza puo' adottare nei confronti dello specialista provvedimenti di mobilita' fra i vari presidi della stessa Azienda, fermo restando la garanzia dell'incarico a mente del D.Leg. 502/92, art. 8 punto 8, cosi' come modificato dal D.L.vo 517/93, e nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilita' che saranno concordati a livello aziendale con i Sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quanto previsto dal presente Accordo.
3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, cosi' come previsto al comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico.
4. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
Art. 5
ART. 5
Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico
1. L'Azienda sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all'art. 11, puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attivita' di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno.
2. Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma 1 la Azienda, non adotta il provvedimento qualora:
a) non sia stata comunque assicurata la continua presenza del personale tecnico ed infermieristico necessario al buon funzionamento dei singoli servizi specialistici;
b) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature;
c) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento dello specialista.
3. Prima di adottare i provvedimenti di riduzione o soppressione di orario di cui al comma precedente l'Azienda da' corso alle misure di mobilita' di cui all'art. 4.
4. L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte della Azienda su obbligatorio parere del Comitato di cui all'art. 11 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
5. Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione dell'orario di attivita' e/o di revoca dell'incarico e' ammessa da parte dell'interessato opposizione al titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.
6. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
7. Il titolare del potere di rappresentanza della Azienda decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art. 11 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
8. Il Comitato di cui all'art. 11, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito alla Commissione di disciplina di cui all'art. 14 per i conseguenti provvedimenti.
Art. 6
ART. 6
Cessazione dall'incarico
1. L'incarico puo' cessare per rinuncia dello specialista o per revoca della Azienda ai sensi dell'art. 5, da comunicare a mezzo di raccomandata A.R..
2. La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
3. Su specifica richiesta dello specialista, l'Azienda, valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;
b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 2;
c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
d) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 26 in caso di malattia;
e) aver compiuto il 70 anno di eta';
f) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla Azienda e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della Regione o di Regione limitrofa;
g) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 14.
Art. 7
ART. 7
Sospensione dall'incarico
1. L'incarico ambulatoriale e' sospeso in caso di :
a) sospensione dall'Albo professionale;
b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 14;
c) emissione di mandato o ordine di cattura.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lett. c), la riammissione in servizio e' sempre subordinata al parere della Commissione di cui all'art. 14.
Art. 8
ART. 8
Graduatorie - Domande - Requisiti
1. Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario come sostituto, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B all'Ordine del Medici e degli Odontoiatri della/e provincia/e nelle cui Aziende lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico di sostituzione.
2. Qualora la Azienda comprenda Comuni di piu' Province la domanda deve essere inoltrata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia in cui insiste la sede legale dell'Azienda.
3. La domanda deve essere corredata del foglio notizie (Allegato B) compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico di sostituzione, nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.
4. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.
5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il 50 anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente Accordo;
b) essere iscritto all'Albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico, disposti dalle Commissioni di disciplina, previste dall'attuale o dai precedenti Accordi. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa;
c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A; il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialita', come indicato nell'allegato A, il cui possesso e' attestato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; per la branca di odontostomatologia e' titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85 .
6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A.
7. Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie.
8. Il Comitato di cui all'art. 11, ricevute dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri le domande con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvede entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda.
9. Il Direttore Generale dell'Azienda ove ha sede il Comitato ne cura la pubblicazione mediante affissione in apposito Albo presso l'Ordine dei Medici e presso l'Azienda ove ha sede il Comitato Zonale per la durata di 15 giorni.
10. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza motivata di riesame al Direttore Generale di cui al comma 9, il quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato medesimo e le approva con apposita delibera provvedendo alla loro pubblicazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto.
11. Le graduatorie definitive, approvate, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno.
12. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende.
13. L'Assessorato regionale alla Sanita' cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri e alle Aziende sedi dei Comitati di cui all'art. 11.
14. Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 9
ART. 9
Conferimento di incarico per turni disponibili
1. I provvedimenti adottati dalle Aziende per gli aumenti di orario collegati alla copertura di turni resisi vacanti vengono comunicati entro 30 giorni al Comitato di cui all'art. 11 il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
2. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali che si richiedono allo specialista, al quale deve essere attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 10, avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacita' richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla Azienda e due specialisti designati da membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all'art. 11.
3. I Sindacati firmatari del presente Accordo provvedono a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.
4. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' al Comitato di cui all'art. 11, il quale individua entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilita' pervenute, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui all'art. 10.
Art. 10
ART. 10
Modalita' per l'attribuzione dei turni disponibili
1. Premesso che lo specialista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca e all'interno di uno o piu' ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attivita' che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita':
a) specialista che nella specialita' esercitata svolga, nell'ambito zonale, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, documentata da foglio notizie; medico generico ambulatoriale, di cui alla "norma finale n. 9" in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato di cui all'art. 11 di ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
b) specialista che svolga esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 35;
c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
d) specialista che svolga altra attivita' con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attivita' ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza;
e) medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo indeterminato per la medicina dei Servizi ex art. 48 della Legge 23/12/78 n. 833 confermato ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis del D.L.vo 517/93 in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all'art. 11 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione. E' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come medico dei servizi;
f) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art. 11, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all'art. 11 di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito e' sito il presidio ambulatoriale;
g) specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione;
h) specialista in atto titolare di incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 3;
i) specialista titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM.
2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a) ad i), l'anzianita' di servizio ambulatoriale o di attivita' riconosciuta equivalente, in virtu' di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parita' di condizione; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione.
3. In ogni caso, allo specialista disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non e' consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianita' di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilita'.
4. Lo specialista in posizione di priorita' viene invitato dal Comitato zonale di cui all'art. 11, a compilare dichiarazione di disponibilita' al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla Azienda, per la formalizzazione dell'incarico, che dovra' avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
5. In deroga alle priorita' ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la Azienda, sentiti i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca, sempreche' il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attivita' professionale ai sensi del presente Accordo.
6. La Azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.
7. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la Azienda puo' conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'.
8. L'incarico provvisorio non puo' avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
9. Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dall'art. 28 per i sostituti non titolari di altro incarico.
Art. 11
ART. 11
Comitato consultivo zonale
1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o piu' Aziende, e' costituito un Comitato consultivo zonale.
2. Il Comitato ha sede presso la U.S.L. individuata nel precedente Accordo accorpata nella nuova Azienda.
3. L'Azienda sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore alla sanita' della Regione, e' tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attivita', facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso.
4. Il Comitato e' composto da:
a) il Direttore Generale dell'Azienda. o da un suo delegato, che ne assume le presidenza;
b) cinque rappresentanti tecnici delle Aziende, designati dal Direttore Generale dell'Azienda ove risiede il Comitato;
c) sei rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo: tali rappresentanti vengono designati dai Sindacati maggiormente rappresentativi a mente del disposto di cui all'art. 20 comma 3 del presente Accordo nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato firmatario, e tre eletti tra i medici specialisti ambulatoriali.
5. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.
6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti, con le stesse modalita', altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari.
7. Il Comitato e' costituito con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, che procede alla nomina dei componenti.
8. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) formazione delle graduatorie;
b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti che operano presso piu' Aziende dello stesso ambito zonale, nonche' tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso le singole Aziende con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attivita' rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art. 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonche' di ogni altra attivita' prevista dal presente Accordo;
c) indicazione, alla Azienda che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante;
d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:
dell'accertamento, sulla scorta dei fogli notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilita' con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualita' di dipendente o di convenzionato, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attivita' dell'incarico in atto svolto;
della formulazione alle Aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune;
e) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati;
f) procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente Accordo.
9. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori Generali delle Aziende in merito alle attivita' specialistiche previste dal presente Accordo.
10. Il Comitato qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola Azienda e' integrato dal titolare del potere di rappresentanza della Azienda interessata o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale.
11. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
12. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Azienda sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.
Art. 12
ART. 12
Comitato Consultivo regionale
1. In ciascuna delle Regioni e' istituito con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da:
a) l'Assessore regionale alla Sanita' o un suo delegato che ne assuma la presidenza;
b) cinque membri rappresentanti delle Aziende individuate dall'Assessore regionale alla Sanita';
c) sei membri rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti vengono designati dai Sindacati maggiormente rappresentativi a mente del disposto di cui all'art. 20 comma 3 del presente Accordo nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato firmatario, e tre eletti tra i medici specialisti ambulatoriali.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico.
3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione.
5. La sede del Comitato e' indicata dall'Amministrazione regionale.
6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti al Comitato dal presente Accordo.
7. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale unico ed alla rapida applicazione delle stesse.
8. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate.
9. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta richiesto da una delle parti.
Art. 13
ART. 13
Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12
1. I Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.
2. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
3. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.
Art. 14
ART. 14
Commissione di disciplina
1. E' istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da:
a) tre membri medici;
b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono designati tra i medici specialisti ambulatoriali da parte dei Sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale firmatari del presente Accordo.
2. Il Presidente e' individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il piu' anziano di eta'.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda.
4. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.
5. La Commissione e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
6. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
7. La Commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
8. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione propone al Direttore Generale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
a) Richiamo:
per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9.
b) Diffida;
per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9.
c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
per recidiva per inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida:
per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.
Il provvedimento comporta la sospensione della possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni.
d) Revoca:
per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto;
per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilita'.
10. La deliberazione e' comunicata, a cura del Presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di competenza e al Presidente del Comitato di cui all'art. 11, che ne dara' notizia alle altre Aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 15
ART. 15
Doveri e compiti dello specialista
1. Lo specialista che presta la propria attivita' per la Azienda deve:
a) attenersi alle disposizioni che la Azienda emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
c) redigere e trasmettere al Comitato di cui all'art. 11 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B;
d) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico.
2. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.
3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della Azienda delle ore di lavoro non effettuate.
4. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte della Azienda; in caso di recidiva o persistenza la Azienda deferisce lo specialista alla Commissione di cui all'art. 14 per i provvedimenti disciplinari.
5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla Commissione di cui all'art. 14 per i provvedimenti di competenza, anche per iniziativa del Comitato Zonale.
6. Gli specialisti gia' in servizio nel prendere visione presso il luogo del presente Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso.
7. Il rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dall'incarico.
8. Lo specialista che presta la propria attivita' per la Azienda deve inoltre assolvere ai seguenti compiti fermo restante il rispetto dei doveri deontologici:
a) assicurare il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della Azienda;
b) assicurare il consulto specialistico interdisciplinare;
c) rispondere ai requisiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
d) utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
e) compilare le proposte motivate di ricovero correlandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
f) adeguarsi alle disposizioni della Azienda in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta;
g) prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonche' fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
h) usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla Azienda comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;
i) partecipare alle attivita' di rilevamento epidemiologico con i fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
l) informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia;
m) assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante;
n) redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari;
o) collaborare alle attivita' di farmacovigilanza pubblica;
p) partecipare alle attivita' connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate;
q) partecipare alla correlazione con i settori della Sanita' pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi di preospedalizzazione e di dimissione protetta.
9. Nell'attivita' di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista e' tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi la qualifica specialistica.
10. Le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialita' farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformita' a quanto previsto in merito dall'Accordo Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale.
Art. 16
ART. 16
Organizzazione del lavoro
1. Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantire loro, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo, un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, l'attivita' specialistica puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate dagli specialisti ambulatoriali le Aziende dovranno garantire il possesso da parte dei poliambulatori pubblici extra-ospedalieri dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui al comma 4 dell'art. 8 del D.L.vo 502/92 cosi' come modificato dal D.L.vo 517/93 e di un congruo numero di personale tecnico ed infermieristico.
Le Aziende dovranno provvedere che parte dell'orario di servizio dello specialista ambulatoriale venga riservato alle seguenti attivita' da svolgersi presso il distretto sanitario e specificatamente:
- attivita' consultoriale fra medico di medicina generale e
specialista ambulatoriale;
- accoglienza ed individuazione dei bisogni e formulazione dei
protocolli relativi al corretto percorso diagnostico curativo;
- realizzazione d'intesa con i medici di fiducia di
progetti-obiettivi per patologia.
Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma che precede i medici di medicina generale ed i medici specialisti ambulatoriali collaborano con le altre figure professionali operanti nel distretto secondo le indicazioni funzionali del coordinatore del distretto stesso.
3. E' consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto e' consentito anche alle altre branche specialistiche.
4. Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche extra-degenza l'organizzazione del lavoro deve prevedere piu' turni giornalieri e la piena utilizzazione dei presidi in parola e la contemporanea attivita' di piu' branche specialistiche tali da garantire rapida sintesi diagnostica.
5. L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve altresi' assicurare la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca per un numero di ore settimanali parametrato al numero di cittadini facenti capo al bacino di utenza, valorizzando il lavoro interdisciplinare di gruppo e la responsabilita' di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla Azienda. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.
6. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema di prenotazione che tenga conto delle richieste di prestazione che rivestono carattere di urgenza o di gravita' del caso clinico, e del numero di ore di attivita' specialistica disponibili al momento della richiesta.
7. La prenotazione relativa alle visite successive e' effettuata secondo modalita' di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuita' diagnostico terapeutica.
8. Il numero di prestazioni sia ordinarie che di particolare impegno professionale di cui all'art. 17 erogabili per ciascuna ora di attivita' sara' determinato sulla base della tipologia e della complessita' della prestazione; comunque al fine di fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista e non puo' di norma essere superiore a quattro.
9. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio.
10. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, comma 12, 13, 14.
11. La media delle prestazioni erogate dallo specialista e' soggetta a periodiche verifiche da parte della Azienda sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico strumentale e di personale esistente nel presidio.
12. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, l'Azienda provvede ad indicare le modalita' organizzative e ad autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista interessato.
13. La richiesta di prolungamento di orario puo' essere avanzata anche da parte dello specialista.
14. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il compenso orario di cui all'art. 30 maggiorato degli incrementi periodici di anzianita'.
15. L'organizzazione funzionale e gestionale della struttura pubblica specialistica extra-degenza e l'interconnessione fra i singoli servizi specialistici sono demandati alla responsabilita' di un medico a rapporto di dipendenza che non abbia funzioni di diagnosi e cura o di un medico a rapporto convenzionale a mente della norma finale n. 9 del presente Accordo o del Decreto del Presidente della Repubblica n. 504/87 .
16. Per ciascun servizio specialistico al quale sia addetta una pluralita' di sanitari convenzionati ai sensi del presente accordo, non inferiore a quattro unita' per le branche di radiologia e analisi e non inferiore a tre unita' per la fisiokinesiterapia, l'Azienda prevede la presenza di un coordinatore individuato, con l'assenso dell'interessato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca in servizio presso il presidio.
17. Lo specialista in interesse non si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto agli altri specialisti di branca, ma di coordinamento operativo con attribuzione di indirizzi e di verifica del programma di lavoro.
18. Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento in parola spetta la indennita' di cui all'art. 41.
19. Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano:
a) tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata;
b) gli atti e gli interventi specialistici di particolare impegno professionale sia intra che extra-moenia, di cui all'allegato C annesso al D.P.R. 316/90 che qui si intende integralmente richiamato.
20. Le attivita' dello specialista ambulatoriale riguardano:
a) l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle Aziende, nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio: depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle leggi nn. 194/78 e 180/78 ; tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano; educazione sanitaria e termalismo;
b) le attivita' di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi ed ortesi. L'esecuzione delle protesi dentarie e ortodontiche e' regolamentata dalle norme di cui all'allegato D annesso al D.P.R. 316/90 che qui si intende integralmente richiamato;
c) le attivita' di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A;
d) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale;
e) le attivita' di consulenza richieste dalle Aziende per i propri fini istituzionali.
21. Le modalita' tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono deman- date alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della Azienda.
22. Qualora l'incarico specialistico si svolga presso ospedali pubblici del S.S.N., fermo restando che il sanitario non e' soggetto ad alcun vincolo gerarchico, l'attivita' svolta dallo specialista ambulatoriale non puo' in alcun modo essere conteggiata ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo VI del Decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87 e successivi Accordi.
23. Nel caso di specialisti che espletano la loro attivita' all'interno di unita' operative complesse in cui opera anche personale dipendente, ai fini di quanto previsto dal comma 22 l'attivita' dello specialista va determinata dividendo il complesso delle prestazioni eseguite dall'unita' operativa per il numero dei professionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore di attivita' da ciascuno di essi svolta.
24. Al fine di garantire l'assistenza specialistica ambulatoriale extra-degenza ai cittadini, la Azienda nell'ambito della propria autonomia organizzativa puo' provvedere ad integrare il lavoro svolto dagli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo assicurando la presenza sia con specialisti che svolgono attivita' ambulatoriale a rapporto a tempo determinato sia di specialisti a rapporto di dipendenza facenti parte della pianta organica della Azienda stessa nell'ambito dell'orario ordinario di servizio del sanitario.
Art. 17
ART. 17
Prestazioni di particolare impegno professionale
1. Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 16 lo specialista, salvo controindicazioni cliniche, e' tenuto ad effettuare, secondo modalita' organizzative convenute con le Aziende, durante il normale orario di servizio, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica, allo scopo di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extradegenza.
2. Per l'espletamento di tali interventi allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.
3. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 2, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista.
4. Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attivita' dei servizi, ivi compresa l'esecuzione delle P.P.I.P., sulla base di protocolli volti a una gestione programmata e per obiettivi, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti con modalita' da concordare a livello locale e in misura comunque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari spettanti allo specialista.
5. Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 4 non siano raggiunti per ragioni non imputabili alla volonta' dello specialista, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
Art. 18
ART. 18
Prestazioni di attivita' extra-moenia
1. La Azienda per propri fini istituzionali o esigenze erogative, puo' chiedere allo specialista ambulatoriale di svolgere l'attivita' professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attivita' extra-moenia).
2. Le prestazioni specialistiche in regime di attivita' extra- moenia, sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso:
a) il domicilio del paziente, ai sensi dell'art. 25, 6 comma, della legge n. 833/78 ;
b) lo studio privato del medico di fiducia convenzionato;
c) le altre strutture pubbliche del S.S.N. (consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunita' terapeutiche scuole, fabbriche, ecc.;
d) gli ospedali pubblici del S.S.N..
3. L'attivita' extra-moenia e' svolta di norma al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato, ed e' preventivamente convenuta con lo specialista interessato.
4. La Azienda puo' chiedere allo specialista la disponibilita' a svolgere attivita' extra-moenia anche durante il suo orario di servizio, sempreche' ricorrano oggettive condizioni di fattibilita'.
5. L'attivita' extra-moenia e' richiesta ed autorizzata di volta in volta dalla Azienda.
6. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia, a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti.
7. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia durante l'orario di servizio, allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti.
Art. 19
ART. 19
Aggiornamento professionale - Formazione permanente
1. L'aggiornamento professionale-formazione permanente dello specialista comprende:
a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Azienda;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili, compresi nei programmi delle Aziende;
c) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle Aziende.
2. Le Regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ed i Sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo.
3. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del medico anche in relazione all'evoluzione della patologia.
4. I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue.
In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della Azienda.
5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'art. 30, comma 1, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita'.
6. Nei confronti dello specialista che presta la propria attivita' in piu' Aziende il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle Aziende interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna Azienda.
7. E' in facolta' della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo:
a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai Sindacati firmatari del presente Accordo;
b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari.
8. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 lo specialista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Azienda competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al sanitario spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5.
9. Al termine di ciascun corso il sanitario ha l'obbligo di fornire alla Azienda idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.
10. L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.
Art. 20
ART. 20
Tutela sindacale
1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici ambulatoriali firmatario del presente Accordo l'istituto del distacco sindacale nelle seguenti misure:
1) un distacco totale per ogni sindacato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e firmatario del presente Accordo;
2) un distacco totale ogni duemila iscritti;
3) 1500 ore annue per ogni 1000 iscritti e/o proporzionate per frazioni inferiori per l'espletamento dei compiti connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'Accordo e per i rapporti con gli enti locali del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e' rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato nazionale - viene effettuata a cura della Azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 39.
3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo.
4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.
5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali e regionali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del comma 1 del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanita' e al Ministero della Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale e' richiesto il distacco.
7. Gli Assessori regionali alla Sanita' provvedono a darne comunicazione alle Aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle Aziende interessate, e per conoscenza al Ministero della Sanita' e agli Assessorati alla Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali e' richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale del medico.
9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
Art. 21
ART. 21
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrita' fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresi' ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.
2. I sindacati firmatari del presente Accordo hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.
Art. 22
ART. 22
Diritto all'informazione
La Azienda garantisce ai sindacati firmatari del presente Accordo una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza spe- cie per quanto riguarda la funzionalita' dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra- degenza;
b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonche' i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attivita'.
Art. 23
ART. 23
Consultazioni tra le parti
1. Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a livello di Azienda, con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attivita' ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attivita' ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.
Art. 24
ART. 24
Assenze non retribuite - Mandati elettorali
1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'Azienda conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di mandato elettorale allo specialista compete, a richiesta, il trattamento previsto per le singole fattispecie dalle leggi vigenti in materia per il personale dipendente.
4. I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 10.
5. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.
6. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
7. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in piu' posti di lavoro e/o piu' Aziende il periodo di assenza non retribuito deve essere fruito contemporaneamente.
Art. 25
ART. 25
Assenza per il servizio militare
1. Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il servizio di leva o richiamo alle armi e' reintegrato nel precedente incarico, sempreche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
2. Durante il periodo di assenza per il servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.
3. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi e' conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art.
10.
Art. 26
ART. 26
Malattia - Gravidanza
1. Allo specialista che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi.
2. Alla specialista che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.
3. L'Azienda puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
Art. 27
ART. 27
Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale
1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno settimanale.
2. Il permesso e' usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di 30 giorni.
3. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sara' concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.
4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1 semestre dell'anno successivo.
5. Detto periodo e' elevato a 45 giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennita' di rischio da radiazione di cui all'art. 33.
6. Per periodi di servizio non inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
7. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 24 e 25.
8. Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
9. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 30 e 32 e, qualora dovuti, dagli articoli 31 e 33.
Art. 28
ART. 28
Sostituzioni
1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilita'.
2. Alle sostituzioni di durata superiore l'Azienda provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.
3. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile.
4. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa il diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
5. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 30 e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente Accordo.
6. Al medico sostituto che sia gia' titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dalla anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale.
7. Al sostituto competono il compenso professionale aggiuntivo secondo le modalita' del presente Accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituto, nonche' il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 35.
Art. 29
ART. 29
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. L'Azienda, sentiti i Sindacati firmatari, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai sensi dell'art. 18.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilita' verso terzi:
L. 1.500.000.000 per sinistro;
L. 1.000.000.000 per persona;
L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) per gli infortuni:
L. 1.000.000.000 per morte o invalidita' permanente;
L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea e con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo.
4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 33 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.
Art. 30
ART. 30
Compensi
1. Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario orario nella misura e con la decorrenza di cui alla presente tabella:
1/1/95 1/12/95 1/1/96 1/9/96 1/9/97
21.839 22.384 22.743 23.539 24.245
2. Gli incrementi di anzianita' di cui agli artt. 32, commi 1 e 3 , e 34, comma 2, del D.P.R. 28/9/1990, n. 316 , calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Sull'ammontare complessivo si applica un successivo incremento del 3,50% dal 1 settembre 1996 e un ulteriore incremento del 3% dal 1 settembre 1997, calcolato sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.
3. Con riferimento alle anzianita' maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 32 e 34 del D.P.R. 316/90 nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto.
In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' Enti mutuo-previdenziali o presso piu' Aziende, l'anzianita' da valutare e' quella maggiore.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.
4. Per le assenze del servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 20 e 26, commi 1 e 2, e 27 nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'Azienda.
5. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.
6. Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%.
7. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi della legge la maggiorazione e' del 50%.
8. Le Regioni attuano, di intesa con le Aziende e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.
Art. 31
ART. 31
Compenso aggiuntivo
1. Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all' art. 33 del D.P.R. 316/1990 (quote di carovita), per ogni mensilita' e sul premio di collaborazione, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992 incrementato del 3,5% dal 1/1/1995, del 2,50% dal 1/12/95, del 1,60% dal 1/1/96, del 3,50% dal 1/9/96 e del 3% dal 1/9/97. Le percentuali di incremento si applicano sulla base del piede di partenza rivalutato con la precedente percentuale.
Art. 32
ART. 32
Indennita' di disponibilita'
1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre Istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita', per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella:
1/1/95 1/12/95 1/1/96 1/9/96 1/9/97
5.175 5.304 5.389 5.578 5.745
Art. 33
ART. 33
Indennita' di rischio
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo, l'indennita' di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964 ed alla L. n. 460/1988 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreche' il rischio abbia carattere professionale.
2. Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennita' e' demandata a un'apposita Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dalla Azienda, da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all'art. 11 e da due esperti qualificati nominati dal Direttore Generale dell'Azienda.
Art. 34
ART. 34
Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo
1. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati firmatari del presente Accordo.
2. E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle Aziende di Provincie e Regioni che ne prevedano l'erogazione a norma di legge.
Art. 35
ART. 35
Rimborso spese di accesso
1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 482 per chilometro.
2. La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con cadenza semestrale al 1 gennaio e al 1 luglio, per uguale importo in percentuale delle variazioni medie di prezzo eventualmente subite dalla benzina "super".
3. Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel Comune sede del presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione al Direttore Generale dell'Azienda.
4. La misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune piu' vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
Art. 36
ART. 36
Premio di collaborazione
1. Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario, degli incrementi di anzianita' di cui all'art. 30 comma 2, del compenso aggiuntivo di cui all'art. 31 e dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 32.
2. Detto premio sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
3. Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.
4. Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, e' computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo.
5. Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete entro 90 giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attivita' prestata prima del 31 dicembre.
Art. 37
ART. 37
Contributo ENPAM
1. A favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita' ai sensi del presente Accordo, l'Azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 30), sul premio di collaborazione (art. 36), sul compenso professionale (art. 31), sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (art. 16), sui compensi per attivita' extra- moenia (art. 18) e sull'indennita' di disponibilita' (art. 32).
2. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989 .
Art. 38
ART. 38
Premio di operosita'
1. A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita' per conto delle Aziende, ai sensi del presente Accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianita' determinata ai sensi del precedente articolo 30 esclusi i periodi per i quali sia gia' intervenuta liquidazione.
2. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3. Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
4. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata.
5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il "premio" per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
6. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, sugli incrementi di anzianita' di cui all'art. 30 comma 2, sul premio di collaborazione e sull'indennita' di disponibilita'.
7. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
8. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle Aziende in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al Decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984 , che qui si intendono integralmente richiamati.
Art. 39
ART. 39
Riscossione delle quote sindacali
1. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle Aziende presso le quali il medico presta la propria op- era professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
2. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate a favore dei Sindacati firmatari del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.
3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti del sindacato.
Art. 40
ART. 40
Commissione professionale
1. In ogni Regione e' costituita ai sensi dell' art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , anche per le finalita' di cui all'art. 10 del D.L.vo 502/92 cosi' come modificato dal D.L.vo 517/93, una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:
a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e regionale;
b) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza;
c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla Commissione di disciplina di cui all'art. 14;
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le Aziende hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle Aziende nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga automaticamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
3. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione e' presieduta:
dal Presidente dell'Ordine dei medici e degli Odontoiatri della citta' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita:
cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio Sanitario Nazionale;
quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei Comitati regionali;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario.
4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'art. 42, individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualita' dell'assistenza specialistica:
a) valutazione della produttivita' degli specialisti ambulatoriali interni, diversificati per branca, in rapporto alle dotazioni strutturali e strumentali disponibili e agli standard di dotazione e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
b) valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indotti in termini di attivita' e di costi dal comportamento prescrittivo dei medici specialisti ambulatoriali interni con riferimento all'assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, alle ulteriori consulenze specialistiche e ai ricoveri ospedalieri;
c) valutazione dell'intensita' di utilizzazione delle attrezzature dei poliambulatori;
d) riflessi sull'attivita' specialistica ambulatoriale interna dell'introduzione del sistema di accesso programmato mediante centri unificati di prenotazione;
e) ampiezza e cause del fenomeno del mancato ritiro dei referti specialistici e proposte per contrastare il fenomeno ed evitare gli sprechi;
f) ampiezza e cause del fenomeno della ripetitivita' di accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali non necessari e proposte per un contenimento del fenomeno;
g) vantaggi operativi e difficolta' applicative per una effettiva integrazione dei medici specialisti ambulatoriali interni e dei medici ospedalieri nell'area di attivita' dell'assistenza specialistica territoriale; analisi della realta' locale e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
h) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale.
5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione e' tenuta ad operare anche su richiesta di una o piu' Aziende. In caso di inattivita' la Commissione e' convocata dall'Assessore regionale alla Sanita'.
Art. 41
ART. 41
Indennita' di coordinamento
1. Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento previsto ai punti 16 e 17 dell'art. 16 spetta una indennita' di coordinamento pari al 10% del compenso orario ai sensi dell'art. 30 maggiorato degli incrementi periodici di anzianita', nell'ammontare maturato il 29.2.1996.
2. Lo specialista in patologia clinica che, ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore Tecnico responsabile di laboratorio assume contestualmente l'incarico di coordinatore di branca.
Art. 42
ART. 42
Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell'Azienda 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Azienda al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.
Art. 43
ART. 43
Libera professione intra-moenia
1. L'Azienda puo' consentire l'esercizio della libera professione intra-moenia per prestazioni ambulatoriali allo specialista che ne faccia richiesta qualora, secondo una propria autonoma valutazione, sussistano le condizioni soggettive ed oggettive per il suo espletamento.
2. Lo svolgimento dell'attivita' deve avvenire fuori dell'orario di servizio, in giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con la disponibilita' di spazi e personale, e con le possibilita' di accesso dell'utenza.
3. L'Azienda stabilisce i criteri, le modalita' e la misura per la corresponsione degli onorari con riferimento e nel rispetto della tariffa minima nazionale, sentito il medico interessato, in modo che, in ogni caso, non sussistano oneri a proprio carico.
Art. 44
ART. 44
Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione
1. Nel settore dell'assistenza specialistica ambulatoriale extra- ospedaliera in diretta gestione sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2 , le prestazioni delle branche specialistiche che la Azienda non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.
2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali interni, i sindacati firmatari dell'Accordo concordano con le Aziende per ciascuna delle branche specialistiche di cui al medesimo comma 1 l'astensione dallo sciopero di almeno uno specialista per ogni giorno di durata dello sciopero.
3. Il diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
4. Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni previste secondo le procedure stabilite dall'art. 14.
5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Art. 45
ART. 45
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo ha durata triennale: 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1997.
Norme
NORMA GENERALE
1. Le parti si danno reciprocamente atto che la dizione "Azienda" utilizzata dal presente Accordo e' indifferentemente riferita alle dizioni "Azienda U.S.L." e "Azienda Ospedaliera" in relazione a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale sulla materia.
2. Le parti altresi' concordano che le norme del presente Accordo vanno recepite, sia per la parte normativa che economica, dalle "Aziende" identificate secondo quanto espresso al 1 comma.
Norma finale n. 1
1. Agli specialisti operanti presso gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), non si applica l'incompatibilita' prevista dal citato articolo, purche' ai medesimi l'incarico sia stato conferito dai suddetti enti all'epoca in cui gli stessi adottavano la regolamentazione dei rapporti ai sensi degli Accordi nazionali ex art. 48 della legge n. 833/1978 .
Norma finale n. 2
1. In deroga al disposto dell'art. 2, comma 1, lettera g), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell' art.
3, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87 .
Norma finale n. 3
In deroga al disposto dell'art. 2, comma 1, lettere h) ed i), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art.
4, comma 3, punti 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87 .
Norma finale n. 4
1. Salve le norme in materia di limitazione di orario, l'incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), non si applica agli specialisti che si trovano nelle condizioni gia' previste alla data di pubblicazione dell'Accordo di cui al DPR 291/87 .
Norma finale n. 5
1. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 3, sono fatte salve, nei limiti di 48 ore settimanali, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente n. 291/1987.
Norma finale n. 6
1. In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta garantito ad personam fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dal presente Accordo, per ore ricoperte alla data suddetta - entro il tetto massimo di 48 ore settimanali - e per branca specialistica, fatta salva la facolta' per la Azienda di attivare nei loro confronti le procedure di mobilita' di cui all'art. 4, nel rispetto peraltro delle modalita' di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le cause di cessazione e di sospensione di cui agli articoli 5, 6 e 7.
Norma finale n. 7
1. Sono confermate ad personam le posizioni non conformi al disposto dell' art. 9, comma 3, del DPR 316/90 esistenti alla data di pubblicazione del citato D.P.R., fatta salva la possibilita' di adottare i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, del presente Accordo.
Norma finale n. 8
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 35 il rimborso per spese di accesso continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne usufruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984.
Norma finale n. 9
1. Salvo quanto previsto all'art. 11, comma 1, lettera a), sono confermati, per i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 291/1987 .
Norma finale n. 10
1. Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate.
Detti specialisti sono trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in cui se ne verifica la possibilita'.
2. Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20% e del 30% per gli analisti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennita' di rischio e del compenso aggiuntivo che competono nella misura e con le modalita' di cui agli articoli 30 e 31.
3. Ai radiologi sono rimborsate le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino decurtato del 15%; agli stessi, inoltre, sono rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in base ai prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%.
4. Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico previsto per gli specialisti operanti negli ambulatori a diretta gestione.
5. Il trattamento previsto dall'art. 26 e' riconosciuto limitatamente ai casi in cui la malattia richieda ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica.
Norma finale n. 11
1. Agli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale cessato in epoca anteriore al 1 dicembre 1962, data di istituzione del "premio" di cui all'art. 38, non puo' essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico.
Norma finale n. 12
Ai medici di cui al presente accordo e' corrisposto sugli emolumenti complessivi dell'anno 1994 un incremento dell'1%.
Norma finale n. 13
le parti convengono che la dizione "medico specialista" contenuta nel presente accordo si riferisce anche ai laureati in odontoiatria, titolari di incarico.
Norma transitoria n. 1
1. Fino all'insediamento dei Comitati e delle Commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 14 del presente Accordo sono confermati in carica i Comitati e le Commissioni di cui agli articoli 13 , 14 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87 e 316/90 .
Norma transitoria n. 2
1. Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle graduatorie da valere per l'anno 1991, l'esercizio dell'attivita' specialistica in regime libero-professionale sia calcolato dal giorno successivo alla data di conseguimento della libera docenza o del titolo di specializzazione.
2. Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente ai professionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtu' dell'iscrizione allo speciale albo di cui alla legge n. 409/85 , la valutazione dell'attivita' libero professionale decorre dal giorno successivo all'iscrizione a tale Albo.
Norma transitoria n. 3
1. Per le graduatorie da valere per l'anno 1996 e per i fini indicati dal presente Accordo valgono i criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo con il D.P.R. 316/90 .
2. Laddove non sia stato possibile procedere alla formazione delle graduatorie per l'anno 1996 e' consentito agli aspiranti di presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo fermo restando l'adozione dei criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo con il D.P.R.
316/90 .
3. Per la partecipazione alle graduatorie da valere per l'anno 1997 gli aspiranti, in deroga al termine del 31 gennaio previsto dall'art. 8 del presente Accordo, possono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo.
4. Le domande gia' presentate per l'anno 1997 restano valide a tutti gli effetti e dovranno essere valutate secondo i criteri previsti dall'art. 8 del presente Accordo.
5. Il possesso dei requisiti per la inclusione nelle graduatorie previsti dal presente Accordo resta fissato alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Dichiarazione a verbale n. 1
1. Le parti convengono, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 15, comma 2, che in sede aziendale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario.
Dichiarazione a verbale n. 2
1. Per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e della Commissione di cui agli articoli 11, 12 e 14 ai componenti di parte pubblica ed al segretario spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale.
Dichiarazione a verbale n. 3
1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore regionale alla Sanita'", usata nel testo dell'Accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei Medici" e "Federazione nazionale degli Ordini dei Medici" vanno intese come "Ordine dei Medici e degli Odontoiatri" e "Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri".
Dichiarazione a verbale n. 4
1. Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S.
Dichiarazione a verbale n. 5
1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni appli- cative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'Accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanita', anche su richiesta di parte sindacale.
Dichiarazione a verbale n. 6
1. Le parti convengono che per le attivita' di fisiochinesiterapia il coordinamento di cui all'art. 16, comma 15, puo' essere affidato ad uno specialista convenzionato qualora nella struttura siano presenti almeno cinque unita' di personale tecnico-sanitario dipendente.
Dichiarazione a verbale n. 7
1. Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti nella predetta contrattazione.
Allegato A-parte I
ALLEGATO A
Parte I
BRANCA DI ALLERGOLOGIA
Branche principali
1) Allergologia
2) Allergologia ed immunologia
3) Allergologia ed immunologia clinica
Branche affini
1) Clinica dermosifilopatica
2) Clinica medica
3) Clinica medica generale
4) Clinica medica generale e terapia medica
5) Dermatologia e sifilografia
6) Dermatologia e venerologia
7) Dermosifilopatia
8) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
9) Dermosifilopatia e venerologia
10) Dermosifilopatica
11) Immunoematologia
12) Immunoematologia e servizio trasfusionale
13) Immunologia clinica
14) Laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia
15) Malattie cutanee e veneree
16) Malattie dell'apparato respiratorio
17) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
18) Malattie infettive
19) Medicina del lavoro
20) Medicina generale
21) Medicina interna
22) Patologia e clinica dermosifilopatica
23) Patologia generale
24) Patologia speciale e clinica medica
25) Patologia speciale medica
26) Patologia speciale medica e metodologia clinica
27) Pediatria
28) Pneumologia
29) Remautologia
30) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
BRANCA DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
Branche principali
1) Anestesia
2) Anestesia e rianimazione
3) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia antalgica
4) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia intensiva
5) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia iperbarica
6) Anestesia generale e speciale odontostomatologica
7) Anestesiologia
8) Anestesiologia e rianimazione
9) Anestesiologia generale e speciale odontostomatologica
10) Anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva
11) Rianimazione
12) Rianimazione e terapia intensiva
Branche affini
1) Anatomia topografica e chirurgica operatoria
2) Chimica biologica
3) Chirurgia generale
4) Clinica chirurgica e medicina operatoria
5) Farmacologia
6) Farmacologia applicata
7) Medicina operatoria
8) Nefrologia
9) Tossicologia
10) Tossicologia industriale
11) Tossicologia medica
BRANCA DI ANGIOLOGIA
Branche principali
1) Angiologia
2) Angiologia e chirurgia vascolare
3) Angiologia medica
4) Cardiologia e malattie dei vasi
5) Malattie cardiovascolari
6) Malattie cardiovascolari e reumatiche
7) Malattie dell'apparato cardiovascolare
8) Vasculopatie
segue branca di Angiologia - branche affini
1) Cardio-angiopatie
2) Cardio-angio-chirurgia
3) Cardiologia
4) Chirurgia cardiovascolare
5) Chirurgia vascolare
6) Chirurgia toracica e cardiovascolare
7) Fisiopatologia cardiocircolatoria
8) Fisiopatologia cardiovascolare
9) Geriatria
10) Gerontologia
11) Gerontologia e Geriatria
12) Medicina generale
13) Medicina interna
BRANCA DI AUDIOLOGIA
Branche principali
1) Audiologia
Branche affini
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni
2) Anatomia topografica e chirurgia operativa
3) Chirurgia
4) Chirurgia dell'infanzia
5) Chirurgia d'urgenza
6) Chirurgia generale
7) Chirurgia generale e terapia chirurgica
8) Chirurgia pediatrica
9) Chirurgia plastica ricostruttiva
10) Clinica chirurgica
11) Clinica chirurgica e medicina operatoria
12) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
13) Clinica chirurgica infantile
14) Clinica chirurgica pediatrica
15) Clinica odontoiatrica
16) Clinica otorinolaringoiatrica
17) Esami audiometrici e vestibolari
18) Foniatria
19) Medicina operatoria
segue branca di Audiologia - branche affini
20) Neurochirurgia
21) Odontoiatria e protesi dentale
22) Odontoiatria e protesi dentaria
23) Otorinolaringoiatria
24) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
25) Patologia chirurgica dimostrativa
26) Patologia speciale chirurgica
27) Patologia speciale chirurgica dimostrativa
28) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
29) Semeiotica chirurgica
30) Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria)
31) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria)
BRANCA DI CARDIOLOGIA
Branche principali
1) Cardio-angiopatie
2) Cardiologia
3) Cardiologia e malattie dei vasi
4) Cardiologia e reumatologia
5) Cardio-reumatologia
6) Fisiopatologia cardiocircolatoria
7) Fisiopatologia cardiovascolare
8) Malattie cardiache
9) Malattie cardiovascolari
10) Malattie cardiovascolari e reumatiche
11) Malattie dell'apparato cardiovascolare
12) Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dei vasi
Branche affini
1) Angiologia
2) Cardiochirurgia
3) Geriatria
4) Medicina del lavoro
5) Medicina generale
6) Medicina interna
7) Pediatria
8) Terapia medica sistematica
9) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
BRANCA DI CHIRURGIA GENERALE
Branche principali
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni
2) Chirurgia
3) Chirurgia generale
4) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
5) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
chirurgica
6) Chirurgia d'urgenza
7) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
8) Chirurgia di pronto soccorso
9) Chirurgia generale e terapia chirurgica
10) Chirurgia geriatrica
11) Chirurgia interna
12) Chirurgia oncologica
13) Chirurgia oncologica e toracico polmonare
14) Chirurgia sperimentale
15) Clinica chirurgica
16) Clinica chirurgica generale
17) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
18) Patologia chirurgica
19) Patologia speciale chirurgica
20) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
21) Semeiotica chirurgica
Branche affini
1) Anatomia topografica e chirurgica operatoria
2) Cardioangio chirurgia
3) Cardio-chirurgia
4) Chirurgia addominale
5) Chirurgia cardiaca
6) Chirurgia dell'apparato digerente
7) Chirurgia dell'infanzia
8) Chirurgia della mano
9) Chirurgia gastroenterologica
10) Chirurgia maxillo-facciale
11) Chirurgia ortopedica
12) Chirurgia pediatrica
13) Chirurgia plastica
14) Chirurgia plastica ricostruttiva
15) Chirurgia polmonare
16) Chirurgia sperimentale
17) Chirurgia sperimentale e microchirurgia
18) Chirurgia stomatologica
segue branca di Chirurgia generale - branche affini
19) Chirurgia toracica
20) Chirurgia toraco polmonare
21) Chirurgia vascolare
22) Chirurgia vie urinarie
23) Clinica chirurgica e medicina operatoria
24) Clinica ostetrica
25) Endocrinochirurgia
26) Medicina operatoria
27) Nefrologia
28) Neurochirurgia
29) Ortopedia e traumatologia
30) Ostetricia
31) Ostetricia e ginecologia
32) Otorinolaringoiatria
33) Urologia
BRANCA DI CHIRURGIA PEDIATRICA
Branche principali
1) Chirurgia dell'infanzia
2) Chirurgia infantile
3) Chirurgia pediatrica
4) Clinica chirurgica infantile
5) Clinica chirurgica pediatrica
Branche affini
1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria
2) Chirurgia generale
3) Clinica chirurgica e medicina operatoria
4) Medicina operatoria
BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA
Branche principali
1) Chirurgia plastica
2) Chirurgia plastica ricostruttiva
3) Chirurgia plastica e riparatrice
segue branca di Chirurgia plastica - branche affini
1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria
2) Chirurgia della mano
3) Chirurgia generale
4) Chirurgia maxillo-facciale
5) Chirurgia orale
6) Chirurgia pediatrica
7) Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano
8) Clinica chirurgica e medicina operatoria
9) Odontoiatria e stomatologia
10) Ortognatodonzia
11) Ortopedia e traumatologia
12) Otorinolaringoiatria
BRANCA DI DERMATOLOGIA
Branche principali
1) Clinica dermatologica e venereologia
2) Clinica dermosifilopatica
3) Clinica dermosifilopatica e venereologia
4) Dermatologia
5) Dermatologia e sifilopatia
6) Dermatologia e venereologia
7) Dermosifilopatia
8) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
9) Dermosifilopatia e venereologia
10) Dermosifilopatica
11) Malattie cutanee e veneree
12) Malattie della pelle e veneree
13) Malattie veneree e della pelle
14) Patologia e clinica dermosifilopatica
Branche affini
1) Allergologia
2) Allergologia e immunologia
3) Dermatologia allergologica e professionale
4) Dermatologia pediatrica
5) Dermatologia sperimentale
6) Leporologia e dermatologia tropicale
7) Micologia medica
8) Venerologia
BRANCA DI DIABETOLOGIA
Branche principali
1) Diabetologia
2) Diabetologia e malattie del ricambio
3) Clinica medica
4) Clinica medica generale
5) Clinica medica generale e terapia medica
6) Clinica medica e semeiotica
7) Endocrinologia
8) Endocrinologia e malattie metaboliche
9) Endocrinologia e malattie del ricambio
10) Endocrinologia e medicina costituzionale
11) Endocrinologia e patologia costituzionale
12) Malattie del ricambio
13) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio
14) Malattie del fegato e del ricambio
15) Malattie del rene, del sangue e del ricambio
16) Malattie del sangue e del ricambio
17) Malattie endocrine metaboliche
18) Medicina costituzionale ed endocrinologia
19) Medicina generale
20) Medicina interna
21) Patologia speciale medica
22) Patologia speciale e clinica medica
23) Patologia speciale medica e metodologia clinica
24) Patologia speciale medica e terapia medica
25) Scienze delle costituzioni ed endocrinologia
26) Semeiotica medica
Branche affini
1) Dietetica
2) Dietologia
3) Geriatria
4) Gerontologia e geriatria
5) Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del
ricambio
6) Malattie del ricambio e dell'apparato digerente
7) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
BRANCA DI EMATOLOGIA
Branche principali
1) Ematologia
2) Ematologia clinica
3) Ematologia clinica e di laboratorio
4) Ematologia generale
5) Ematologia generale clinica e di laboratorio
6) Malattie dell'apparato digerente e del sangue
7) Malattie del rene, del sangue e del ricambio
8) Malattie del sangue
9) Malattie del sangue e degli organi emopoietici
10) Malattie del sangue e dell'apparato digerente
11) Malattie del sangue e del ricambio
12) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
13) Patologia del sangue e degli organi emopoietici
Branche affini
1) Analisi chimico-cliniche e di laboratorio
2) Analisi clinico-chimiche e microbiologia
3) Analisi cliniche di laboratorio
4) Biochimica applicata
5) Biochimica e chimica clinica
6) Biologia clinica
7) Chimica biologica e biochimica
8) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
9) Immunoematologia
10) Immunoematologia e servizio trasfusionale
11) Medicina interna
12) Microbiologia
13) Microbiologia medica
14) Patologia generale
15) Pediatria
16) Semeiotica e diagnostica di laboratorio
17) Specialista medico di laboratorio
18) Specialista in analisi cliniche di laboratorio
19) Specialista in analisi cliniche e specialista medico
laboratorista
20) Terapia medica sistemica
21) Terapia medica sistemica ed idrologia medica
BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA
Branche principali
1) Endocrinologia
2) Endocrinologia e malattie del ricambio
3) Endocrinologia e malattie metaboliche
4) Endocrinologia e medicina costituzionale
5) Endocrinologia e patologia costituzionale
6) Malattie endocrine e metaboliche
7) Medicina costituzionale ed endocrinologia
8) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia
9) Scienza delle costituzioni ed endocrinologia
Branche affini
1) Andrologia
2) Diabetologia
3) Diabetologia e malattie del ricambio
4) Endocrinologia ostetrico-ginecologica
5) Endocrinochirurgia
6) Farmacologia
7) Fisiopatologia della riproduzione umana
8) Medicina interna
9) Medicina generale
10) Pediatria
11) Terapia medica sistematica
12) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
BRANCA DI FISIOCHINESITERAPIA
Branche principali
1) Chinesiterapia
2) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica
medica in ortopedia
3) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica
medica
4) Chinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell'apparato
motore
5) Chinesiterapia ortopedica e riabilitazione neuromotoria
6) Fisiochinesiterapia
7) Fisiochinesiterapia e riabilitazione apparato motore
8) Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria
9) Fisiochinesiterapia ortopedica
10) Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria
segue branca di Fisiochinesiterapia - branche principali
11) Fisioterapia
12) Fisioterapia e riabilitazione
13) Medicina fisica e riabilitazione
14) Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica
15) Terapia fisica
16) Terapia fisica e riabilitazione
Branche affini
1) Clinica ortopedica
2) Idrologia, climatologia e talassoterapia
3) Idroclimatologia medica e clinica termale
4) Medicina del lavoro
5) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
6) Neurologia
7) Neuropsichiatria infantile
8) Ortopedia e traumatologia
9) Reumatologia
10) Terapia medica e sistematica ed idrologia medica
BRANCA DI FONIATRIA
Branche principali
1) Foniatria
2) Foniatria ed olfattometria
Branche affini
1) Audiologia
2) Clinica otorinolaringoiatrica
3) Logopedia
4) Neuropsichiatria infantile
5) Otorinolaringoiatria
6) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
BRANCA DI GASTROENTEROLOGIA
Branche principali
1) Fisiopatologia digestiva
2) Gastroenterologia
3) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
4) Gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente
5) Malattie dell'apparato digerente
6) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio
7) Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del
ricambio
8) Malattie dell'apparato digerente e del sangue
9) Malattie del fegato
10) Malattie del fegato e del ricambio
11) Malattie del ricambio e dell'apparato digerente
12) Malattie del sangue e dell'apparato digerente
13) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
Branche affini
1) Chirurgia dell'apparato digerente
2) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
3) Clinica medica e generale
4) Clinica medica generale e terapia medica
5) Endoscopia
6) Endoscopia chirurgica dell'apparato digerente
7) Endoscopia dell'apparato digerente
8) Endoscopia digestiva
9) Endoscopia e malattie del ricambio
10) Fisiopatologia clinica
11) Fisiopatologia medica
12) Gerontologia e Geriatria
13) Medicina di pronto soccorso
14) Medicina d'urgenza
15) Medicina d'urgenza e pronto soccorso
16) Medicina generale
17) Medicina interna
18) Metodologia clinica
19) Metodologia clinica e sistematica
20) Oncologia clinica
21) Patologia speciale medica
22) Patologia speciale medica e metodologia clinica
23) Pediatria
24) Semeiotica medica
25) Terapia medica
26) Terapia medica sistematica
27) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
BRANCA DI GERIATRIA
Branche principali
1) Geriatria
2) Geriatria e gerontologia
3) Gerontologia e geriatria
4) Patologia geriatrica
Branche affini
1) Diagnostica neurochirurgica
2) Gerontologia
3) Medicina generale
4) Medicina interna
5) Neurologia
6) Neuroradiologia
7) Terapia medica sistematica
8) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
9) Semeiotica neurochirurgica
BRANCA DI IDROCLIMATOLOGIA
Branche principali
1) Idroclimatologia
2) Idroclimatologia clinica
3) Idroclimatologia e clinica termale
4) Idroclimatologia medica e clinica termale
5) Idrologia chimica
6) Idrologia, climatologia e talassoterapia
7) Idrologia, crenologia e climatologia
8) Idrologia medica
9) Idrologia medica e clinica termale
Branche affini
1) Chimica applicata all'igiene
2) Clinica del lavoro
3) Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie
respiratorie
4) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie
5) Clinica delle malattie del lavoro
6) Clinica medica
7) Endocrinologia
segue branca di idroclimatologia - branche affini
8) Endocrinologia e malattie del ricambio
9) Endocrinologia e malattie metaboliche
10) Fisiopatologia respiratoria
11) Gastroenterologia
12) Igiene
13) Igiene e medicina preventiva
14) Malattie apparato digerente e ricambio
15) Malattie apparato digerente e sangue
16) Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del
ricambio
17) Malattie dell'apparato respiratorio
18) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
19) Malattie del sangue e del ricambio
20) Malattie del tubo digerente, sangue e ricambio
21) Malattie endocrine e metaboliche
22) Malattie sangue, rene e ricambio
23) Medicina costituzionale ed endocrinologia
24) Medicina del lavoro
25) Pneumologia
26) Tisiologia
27) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
28) Tisiologia e malattie polmonari
BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Branche principali
1) Epidemiologia
2) Igiene
3) Igiene ed epidemiologia
4) Igiene e medicina preventiva
5) Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanita'
pubblica
6) Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia
7) Igiene e sanita' pubblica
8) Igiene epidemiologia e sanita' pubblica
9) Igiene generale e speciale
10) Igiene pubblica
11) Metodologia epidemiologica ed Igiene
Branche affini
1) Igiene del lavoro
2) Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
3) Igiene epidermica
segue branca di Igiene e Medicina preventiva - branche affini
4) Igiene e direzione ospedaliera
5) Igiene e medicina scolastica
6) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
ed analisi cliniche
7) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
8) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e
medicina scolastica
9) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e
tecnica ospedaliera
10) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene
industriale
11) Igiene e medicina preventiva con orientamento di tecnica e
direzione ospedaliera
12) Igiene e medicina preventiva indirizzo epidemiologia sanita'
pubblica
13) Igiene e medicina preventiva indirizzo organizzazione servizi
sanitari di base
14) Igiene e medicina preventiva orientamento igiene lavoro
15) Igiene e tecnica e direzione ospedaliera
16) Igiene e tecnica ospedaliera
17) Igiene medica preventiva
18) Igiene medica scolastica
19) Igiene pratica e tecnica ospedaliera
20) Igiene scolastica
21) Medicina ed igiene scolastica
22) Microbiologia
23) Organizzazione dei servizi sanitari di base
24) Parassitologia
25) Puericultura ed igiene infantile
26) Statistica medica
27) Statistica medica e biometria
28) Statistica sanitaria
29) Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica
30) Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria
BRANCA DI MEDICINA INTERNA
Branche principali
1) Clinica medica
2) Clinica medica generale
3) Clinica medica generale e terapia medica
4) Clinica medica e semeiotica
segue branca di Medicina interna - branche principali
5) Medicina generale
6) Medicina interna
7) Patologia speciale e clinica medica
8) Patologia speciale medica
9) Patologia speciale medica e metodologia clinica
10) Patologia speciale medica e terapia medica
11) Semeiotica medica
Branche affini
1) Allergologia e immunologia clinica
2) Angiologia
3) Cardiologia
4) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali
5) Diabetologia
6) Diabetologia e malattie del ricambio
7) Dietetica
8) Ematologia
9) Endocrinologia
10) Farmacologia
11) Farmacologia clinica
12) Gastroenterologia
13) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
14) Genetica medica
15) Geriatria
16) Gerontologia
17) Idroclimatologia medica e clinica termale
18) Idrologia, climatologia e talassoterapia
19) Idrologia-crenologia e climato-terapia
20) Idrologia medica
21) Malattie del fegato e del ricambio
22) Malattie infettive
23) Malattie infettive dell'infanzia
24) Malattie infettive tropicali e subtropicali
25) Medicina del lavoro
26) Medicina dello sport
27) Medicina nucleare
28) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
29) Medicina tropicale e subtropicale
30) Metodologia clinica
31) Nefrologia
32) Neurologia
33) Oncologia
34) Pediatria
35) Pneumologia
segue branca di Medicina interna - branche affini
36) Pronto soccorso e terapia di urgenza
37) Reumatologia
38) Terapia medica sistematica
39) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
40) Tossicologia medica
BRANCA DI MEDICINA DEL LAVORO
Branche principali
1) Clinica del lavoro
3) Clinica delle malattie del lavoro
4) Fisiologia e igiene del lavoro industriale
5) Igiene industriale
6) Medicina del lavoro
6) Medicina del lavoro e assicurazioni
7) Medicina preventiva delle malattie professionali e
psico-tecniche
8) Medicina preventiva dei lavoratori
9) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
10) Tossicologia industriale
Branche affini
1) Tossicologia
2) Tossicologia clinica
BRANCA DI MEDICINA DELLO SPORT
Branche principali
1) Medicina dello sport
Branche affini
1) Anestesiologia e rianimazione
2) Audiologia
3) Cardiologia
4) Cardiologia e malattie dei vasi
5) Cardiologia e reumatologia
6) Cardioreumatologia
segue branca di Medicina dello sport - branche affini
7) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica
medica in ortopedia
8) Chirurgia
9) Chirurgia d'urgenza
10) Chirurgia dell'infanzia
11) Chirurgia generale
12) Chirurgia generale e pronto soccorso
13) Chirurgia generale e terapia chirurgica
14) Chirurgia infantile
15) Chirurgia pediatrica
16) Clinica chirurgica
17) Clinica chirurgica e medicina operatoria
18) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
19) Clinica chirurgica infantile
20) Clinica chirurgica pediatrica
21) Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie
22) Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato
respiratorio
23) Clinica delle malattie nervose e mentali
24) Clinica dermosifilopatica
25) Clinica medica
26) Clinica medica e semeiotica
27) Clinica medica generale
28) Clinica medica generale e terapia medica
29) Clinica neurologica e malattie mentali
30) Clinica neuropatologica
31) Clinica neuropsichiatrica
32) Clinica oculistica
33) Clinica ortopedica
34) Clinica ortopedica e traumatologica
35) Clinica pediatrica
36) Clinica psichiatrica
37) Clinica psichiatrica e neuropatologica
38) Dermatologia
39) Dermatologia allergologica e professionale
40) Dermatologia e sifilopatia
41) Dermatologia e venerologia
42) Dermosifilopatia
43) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
44) Dermosifilopatia e venerologia
45) Dermosifilopatica
46) Diabetologia
47) Diabetologia e malattie del ricambio
48) Ematologia
49) Ematologia clinica e di laboratorio
50) Endocrinologia
segue branca di Medicina dello sport - branche affini
51) Endocrinologia e malattie del ricambio
52) Endocrinologia e malattie metaboliche
53) Farmacologia clinica
54) Fisiokinesiterapia
55) Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria
56) Fisiokinesiterapia ortopedica
57) Fisiologia
58) Fisiologia e scienza dell'alimentazione
59) Kinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell'apparato
motore
60) Malattie cardiovascolari e reumatiche
61) Malattie del sangue
62) Malattie del sangue e del ricambio
63) Malattie del sangue e dell'apparato digerente
64) Malattie del sangue, rene e ricambio
65) Malattie del sangue, tubo digerente e del ricambio
66) Malattie dell'apparato cardiovascolare
67) Malattie dell'apparato respiratorio
68) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
69) Malattie della pelle e veneree
70) Malattie nervose
71) Malattie nervose e mentali
72) Malattie veneree e della pelle
73) Medicina aeronautica e spaziale
74) Medicina costituzionale ed endocrinologia
75) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia
76) Medicina del nuoto e attivita' sub
77) Medicina fisica e riabilitazione
78) Medicina generale
79) Medicina interna
80) Medicina sociale
81) Nefrologia
82) Nefrologia medica
83) Neurochirurgia
84) Neurologia
85) Neurologia e psichiatria
86) Neuropatologia e psichiatria
87) Neuropsichiatria
88) Neuropsichiatria infantile
89) Oculistica
90) Oftalmia e clinica oculistica
91) Oftalmoiatria e clinica oculistica
92) Oftalmologia e clinica oculistica
93) Oftalmologia e oculistica
94) Ortopedia
95) Ortopedia e traumatologia
segue branca di Medicina dello sport - branche affini
96) Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
97) Patologia chirurgica dimostrativa
98) Patologia del sangue e degli organi emopoietici
99) Patologia e clinica dermosifilopatica
100) Patologia e clinica oculistica
101) Patologia e clinica pediatrica
102) Patologia generale
103) Patologia medica dimostrativa
104) Patologia oculare e clinica oculistica
105) Patologia speciale chirurgica
106) Patologia speciale chirurgica dimostrativa
107) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
108) Patologia speciale e clinica medica
109) Patologia speciale medica
110) Patologia speciale medica dimostrativa
111) Patologia speciale medica e metodologia clinica
112) Pediatria
113) Pediatria e puericultura
114) Pediatria medica
115) Pronto soccorso e terapia d'urgenza
116) Psichiatria
117) Psichiatria e neuropatologia
118) Reumatologia
119) Scienza dell'alimentazione
120) Semeiotica chirurgica
121) Semeiotica medica
122) Terapia medica sistematica
123) Tisiologia
124) Tisiologia e malattie polmonari
125) Tossicologia medica
BRANCA DI MEDICINA LEGALE
Branche principali
1) Medicina legale
2) Medicina legale del lavoro
3) Medicina legale e delle assicurazioni
4) Medicina legale ed infortunistica
Branche affini
1) Anatomia ed istologia patologica
2) Antropologia criminale
segue branca di Medicina legale - branche affini
3) Criminologia
4) Criminologia clinica
5) Criminologia clinica e psichiatria
6) Criminologia clinica e psichiatria forense
7) Criminologia clinica indirizzo medicina psicologica e
psichiatria forense
8) Immunoematologia e servizio trasfusionale
9) Medicina delle assicurazioni
10) Medicina delle assicurazioni e medicina sociale
11) Medicina del lavoro
12) Tecnica delle autopsie
13) Tecnica e diagnostica istopatologica
14) Tossicologia forense
BRANCA DI MEDICINA NUCLEARE
Branche principali
1) Fisica nucleare applicata alla medicina
2) Medicina nucleare
3) Radiologia medica e medicina nucleare
Branche affini
1) Radiobiologia
2) Radiodiagnostica
3) Radiologia
4) Radiologia ed elettroterapia
5) Radiologia e terapia fisica
6) Radiologia medica e medicina nucleare
7) Radiologia medica e radioterapia
8) Radiologia medica e terapia fisica
9) Radioterapia
10) Radioterapia oncologica
BRANCA DI NEFROLOGIA
Branche principali
1) Emodialisi
2) Malattie del rene, sangue e ricambio
3) Nefrologia
segue branca di Nefrologia - branche affini
4) Nefrologia chirurgica
5) Nefrologia di interesse chirurgico
6) Nefrologia medica
Branche affini
1) Medicina generale
2) Medicina interna
3) Pediatria
4) Terapia medica sistematica
5) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
6) Urologia
BRANCA DI NEUROLOGIA
Branche principali
1) Clinica delle malattie nervose e mentali
2) Clinica neurologica
3) Clinica neurologica e malattie mentali
4) Clinica neuropatologica
5) Clinica neuropsichiatrica
6) Clinica psichiatrica e neuropatologica
7) Malattie nervose
8) Malattie nervose e mentali
9) Neurofisiopatologia
10) Neurologia
11) Neurologia e psichiatria
12) Neuropatologia
13) Neuropatologia e psichiatria
14) Neuropsichiatria
15) Psichiatria e neuropatologia
Branche affini
1) Clinica psichiatrica
2) Igiene mentale
3) Medicina generale
4) Medicina interna
5) Neurochirurgia
6) Neurofisiopatologia
7) Neurologia psichiatrica
8) Neuropsichiatria infantile
segue branca di Neurologia - branche affini
9) Neuropsicofarmacologia
10) Neuroradiologia
11) Psichiatria
12) Terapia medica sistematica
13) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
BRANCA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Branche principali
1) Neuropsichiatria infantile
Branche affini
1) Fisiochinesiterapia e rieducazione psicosomatica
2) Genetica medica
3) Igiene mentale
4) Neurologia
5) Neurologia infantile
6) Neuropsicofarmacologia
7) Pediatria
8) Psichiatria
9) Psichiatria infantile
10) Psicologia
11) Psicologia dell'eta' evolutiva
12) Psicologia medica
13) Psicologia sperimentale
BRANCA DI OCULISTICA
Branche principali
1) Clinica oculistica
2) Clinica oftalmologica
3) Oculistica
4) Oftalmologia
5) Oftalmia e clinica oculistica
6) Oftalmoiatria e clinica oculistica
7) Oftalmologia e clinica oculistica
8) Oftalmologia e oculistica
9) Patologia e clinica oculistica
10) Patologia oculare e clinica oculistica
segue branca di Oculistica - branche affini
1) Chirurgia oculare
2) Ortottica
3) Ottica fisiologica
4) Ottica fisiopatologica
BRANCA DI ODONTOIATRIA
Branche principali
1) Clinica odontoiatrica
2) Clinica odontoiatrica e stomatologia
3) Clinica odontoiatrica e stomatologica
4) Odontoiatria
5) Odontoiatria e protesi dentale o dentaria
6) Odontostomatologia
7) Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria
8) Stomatologia
9) Stomatologia e chirurgia maxillo-facciale
Branche affini
1) Chirurgia maxillo-facciale
2) Chirurgia orale
3) Chirurgia plastica
4) Ortodonzia
5) Ortognatodonzia
6) Otorinolaringoiatria
BRANCA DI ONCOLOGIA
Branche principali
1) Chemioterapia antiblastica
2) Oncologia
3) Oncologia clinica
4) Oncologia generale
5) Oncologia indirizzo oncologia medica
6) Oncologia indirizzo oncologia generale e diagnosi preventiva
7) Oncologia medica
segue branca di Oncologia - branche affini
1) Chemioterapia
2) Citochimica ed istochimica
3) Citologia
4) Citopatologia
5) Istituzioni di patologia generale
6) Istochimica normale e patologia
7) Istochimica patologica
8) Medicina del lavoro
9) Medicina generale
10) Medicina interna
11) Medicina nucleare
12) Oncologia generale
13) Oncologia sperimentale
14) Patologia generale
15) Radiobiologia
16) Radiodiagnostica
17) Radiologia
18) Radiologia medica
19) Radiologia medica e radioterapica
20) Radiologia medica e terapia fisica
21) Radioterapia
22) Radioterapia fisica
23) Radioterapia oncologica
24) Tecnica e diagnostica istopatologica
25) Terapia medica sistematica
BRANCA DI ORTOPEDIA
Branche principali
1) Clinica ortopedica
2) Clinica ortopedica e traumatologia
3) Clinica ortopedica e traumatologia apparato motore
4) Ortopedia
5) Ortopedia e traumatologia
6) Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
7) Traumatologia e chirurgia ortopedica
Branche affini
1) Chinesiterapica fisioterapia, ribilitazione e ginnastica in
ortopedia
2) Chirurgia della mano
3) Chirurgia generale
segue branca di Ortopedia - branche affini
4) Chirurgia plastica
5) Fisiochinesiterapia ortopedica
6) Fisioterapia e riabilitazione
7) Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi e dei
motulesi
8) Terapia fisica
9) Traumatologia
BRANCA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Branche principali
1) Clinica ostetrica
2) Clinica ostetrica e ginecologica
3) Fisiopatologia della riproduzione umana
4) Fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione
demografica
5) Fisiopatologia ostetrica e ginecologica
6) Ginecologia e ostetricia
7) Ginecologia e ostetricia indirizzo fisiopatologia della
riproduzione umana
8) Ostetricia
9) Ostetricia e ginecologia
10) Patologia ostetrica e ginecologica
11) Patologia e clinica ostetrica e ginecologica
Branche affini
1) Anatomia topografica e chirurgica operatoria
2) Chirurgia generale
3) Clinica chirurgica e medicina operatoria
4) Endocrinologia ostetrica e ginecologica
5) Endocrinologia ginecologica
6) Fisiopatologia prenatale
7) Fisiopatologia della riproduzione e della sterilita'
8) Genetica medica
9) Genetica umana
10) Ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza
11) Ginecologia endocrinologica
12) Ginecologia oncologica
13) Ginecologia urologica
14) Medicina dell'eta' prenatale
15) Medicina operatoria
16) Oncologia ginecologica
17) Patologia embriofetale
18) Puericultura prenatale
19) Semeiotica ostetrica
20) Urologia
21) Urologia ginecologica
BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
Branche principali
1) Clinica Otorinolaringoiatrica
2) Otorinolaringoiatria
3) Otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale
Branche affini
1) Audiologia
2) Chirurgia maxillo-facciale
3) Chirurgia plastica
BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA
Branche principali
1) Analisi biologiche
2) Analisi chimico-cliniche di laboratorio
3) Analisi chimico-cliniche e microbiologia
4) Analisi cliniche
5) Analisi cliniche di laboratorio
6) Batteriologia
7) Biochimica
8) Biochimica applicata
9) Biochimica clinica
10) Biochimica e chimica clinica
11) Biochimica sistematica umana
12) Biologia chimica
13) Chimica biologica
14) Chimica biologica e biochimica
15) Clinica di laboratorio
16) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
17) Medicina preventiva con orientamento di laboratorio
18) Microbiologia
19) Microbiologia clinica
20) Microbiologia e virologia
21) Microbiologia medica
22) Patologia clinica
23) Patologia generale
24) Semeiotica e diagnostica di laboratorio
25) Specialista medico di laboratorio
26) Specialista in analisi cliniche e di laboratorio
27) Specialista in analisi cliniche e specialista medico
laboratorista
segue branca di Patologia clinica - branche affini
1) Anatomia ed istologia patologica
2) Anatomia patologica
3) Anatomia patologica e istologia patologica
4) Anatomia patologica e tecniche di laboratorio
5) Chimica clinica
6) Chimica e microscopia clinica
7) Citochimica ed istochimica
8) Citologia
9) Citopatologia
10) Diagnostica di laboratorio
11) Ematologia
12) Igiene
13) Igiene ed epidemiologia
14) Igiene e medicina preventiva
15) Igiene e sanita' pubblica
16) Igiene e tecnica ospedaliera
17) Igiene generale e speciale
18) Igiene pubblica
19) Igiene, tecnica e direzione ospedaliera
20) Immunochimica
21) Immunoematologia
22) Immunologia
23) Immunologia clinica
24) Immunopatologia
25) Istituzioni di patologia generale
26) Istochimica normale e patologica
27) Istochimica patologica
28) Istologia clinica
29) Istologia patologica
30) Istologia normale e patologica
31) Medici laboratoristi
32) Micologia medica
33) Parassitologia
34) Parassitologia medica
35) Settore laboratorista
36) Settore e medici laboratoristi
37) Tecnica e diagnostica istopatologica
38) Virologia
BRANCA DI PEDIATRIA
Branche principali
1) Clinica pediatrica
2) Clinica pediatrica e puericultura
3) Patologia e clinica pediatrica
4) Patologia neonatale
5) Pediatria
6) Pediatria e puericultura
7) Pediatria indirizzo pediatria generale
8) Pediatria preventiva e puericultura
9) Pediatria preventiva e sociale
10) Pediatria sociale e puericultura
11) Puericultura
Branche affini
1) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali
2) Genetica medica
3) Immaturi
4) Malattie infettive
5) Malattie infettive dell'infanzia
6) Malattie infettive tropicali e subtropicali
7) Medicina ed igiene scolastica
8) Medicina generale
9) Medicina interna
10) Medicina tropicale e subtropicale
11) Neonatologia
12) Nipiologia
13) Nipiologia e paidologia
14) Pediatria indirizzo neonatologia e patologia neonatale
15) Puericultura e dietetica infantile
16) Puericultura ed igiene infantile
17) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale
all'infanzia
18) Terapia intensiva per immaturi ad alto rischio
19) Terapia medica sistematica
20) Terapia medica sistematica ed idrologica medica
BRANCA DI PNEUMOLOGIA
Branche principali
1) Broncopneumologia
2) Clinica della tubercolosi
3) Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato
respiratorio
segue branca di Pneumologia - branche principali
4) Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie
5) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie
6) Fisiopatologia respiratoria
7) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
8) Malattie dell'apparato respiratorio
9) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
10) Malattie polmonari e dei bronchi
11) Pneumotisiologia
12) Pneumologia e fisiopatologia respiratoria
13) Tisiologia
14) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
15) Tisiologia e malattie polmonari
16) Tubercolosi e malattie delle vie respiratorie
Branche affini
1) Chirurgia toracica
2) Geriatria
3) Gerontologia
4) Medicina del lavoro
5) Medicina generale
6) Medicina interna
7) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
8) Riabilitazione cardiaca e respiratoria
9) Riabilitazione respiratoria
10) Terapia medica sistematica
11) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
BRANCA DI PSICHIATRIA
Branche principali
1) Clinica delle malattie nervose e mentali
2) Clinica neurologica e malattie mentali
3) Clinica neuropsichiatrica
4) Clinica psichiatrica
5) Clinica psichiatrica e neuropatologica
6) Igiene mentale
7) Malattie nervose e mentali
8) Neurologia e psichiatria
9) Neuropatologia e psichiatria
10) Neuropsichiatria
11) Psichiatria
12) Psichiatria e neuropatologia
segue branca di Psichiatria - branche affini
1) Antropologia criminale
2) Clinica neurologica
3) Clinica neuropatologica
4) Criminologia clinica
5) Igiene mentale
6) Neurologia
7) Neurologia psichiatrica
8) Neuropsichiatria infantile
9) Neuropsicofarmacologia
10) Psichiatria infantile
11) Psicologia
12) Psicologia ad indirizzo medico
13) Psicologia clinica
14) Psicologia del ciclo di vita
15) Psicologia del lavoro
16) Psicologia sociale applicata
17) Psicologia sperimentale
18) Psicotecnica
19) Psicoterapia e Psicologia clinica
BRANCA DI RADIOLOGIA
Branche principali
1) Radiologia
2) Radiodiagnostica
3) Radiodiagnostica e scienza delle immagini
4) Radiologia diagnostica
5) Radiologia e elettroterapia
6) Radiologia e fisioterapia
7) Radiologia e radioterapia
8) Radiologia e terapia fisica
9) Radiologia indirizzo radiodiagnostico e scienze delle immagini
10) Radiologia indirizzo radiologia diagnostica
11) Radiologia medica
12) Radiologia medica e medicina nucleare
13) Radiologia medica e radioterapia
14) Radiologia medica e terapia fisica
15) Radiologia orientamento radiodiagnostico
16) Radiologia radiodiagnostica
segue branca di Radiologia - branche affini
1) Anatomia radiologica
2) Fisica nucleare applicata alla medicina
3) Medicina nucleare
4) Medicina nucleare ed oncologica
5) Medicina e radioterapia
6) Neuroradiologia
7) Radiobiologia
8) Radioimmunologia
9) Radioterapia
10) Radioterapia oncologica
BRANCA DI REUMATOLOGIA
Branche principali
1) Reumatologia
Branche affini
1) Cardioreumatologia
2) Farmacologia
3) Malattie cardiovascolari e reumatiche
4) Medicina generale
5) Medicina interna
6) Pediatria
7) Terapia medica sistematica
8) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
BRANCA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
Branche principali
1) Dietologia
2) Fisiologia e scienza dell'alimentazione
3) Scienza dell'alimentazione
4) Scienza dell'alimentazione ad indirizzo dietetico
5) Scienza dell'alimentazione ad indirizzo nutrizionistico
6) Scienza dell'alimentazione e dietetica
7) Scienza dell'alimentazione e dietologia
segue branca di Scienza dell'alimentazione e dietologia - branche
affini
1) Auxologia normale e patologica
2) Biochimica applicata
3) Chimica biologica
4) Clinica medica
5) Clinica medica e semeiotica
6) Clinica medica generale
7) Clinica pediatrica
8) Diabetologia
9) Diabetologia e malattie del ricambio
10) Endocrinologia e malattie del ricambio
11) Endocrinologia e malattie metaboliche
12) Farmacologia
13) Fisiologia della nutrizione
14) Fisiologia umana
15) Gastroenterologia
16) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
17) Geriatria
18) Gerontologia
19) Gerontologia e geriatria
20) Idrologia medica
21) Igiene
22) Igiene ed epidemiologia
23) Igiene e medicina preventiva
24) Igiene e medicina scolastica
25) Igiene e sanita' pubblica
26) Igiene e tecnica ospedaliera
27) Igiene generale e speciale
28) Igiene pubblica
29) Igiene scolastica
30) Igiene tecnica e direzione ospedaliera
31) Idrologia medica
32) Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del
ricambio
33) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio
34) Malattie del fegato e del ricambio
35) Malattie del ricambio
36) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
37) Medicina costituzionalistica endocrinologica
38) Medicina del lavoro
39) Medicina generale
40) Medicina interna
41) Patologia e clinica pediatrica
42) Patologia neonatale
43) Patologia speciale e clinica medica
44) Patologia speciale medica
45) Patologia speciale medica e metodologia clinica
segue branca di Scienza dell'alimentazione e dietologia - branche
affini
46) Pediatria
45) Puericultura
47) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale
all'infanzia
48) Puericultura e dietetica infantile
49) Puericultura ed igiene infantile
50) Terapia medica sistematica
51) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
BRANCA DI TOSSICOLOGIA MEDICA
Branche principali
1) Farmacoterapia e tossicologia medica
2) Medicina tossicologica e farmacoterapia
3) Tossicologia
4) Tossicologia clinica
5) Tossicologia forense
6) Tossicologia industriale
7) Tossicologia medica
Branche affini
1) Analisi chimico-cliniche e microbiologia
2) Anatomia ed istologia patologica
3) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio
4) Anatomia patologica
5) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio
6) Anestesia e rianimazione
7) Anestesiologia e rianimazione
8) Biochimica e chimica clinica
9) Cardiologia
10) Clinica medica
11) Clinica medica generale
12) Clinica medica generale e terapia medica
13) Farmacologia
14) Farmacologia applicata
15) Farmacologia clinica
16) Farmacologia indirizzo tossicologico
17) Malattie del fegato e del ricambio
18) Medicina generale
19) Medicina interna
20) Microbiologia
21) Microbiologia applicata
segue branca di Tossicologia medica - branche affini
22) Nefrologia
23) Nefrologia medica
24) Parassitologia medica
25) Patologia e clinica medica
26) Patologia speciale medica
27) Patologia speciale medica e metodologia clinica
28) Pronto soccorso e terapia d'urgenza
29) Virologia
BRANCA DI UROLOGIA
Branche principali
1) Clinica delle malattie delle vie urinarie
2) Clinica urologica
3) Malattie delle vie urinarie
4) Malattie genito-urinarie
5) Nefrologia chirurgica
6) Patologia e clinica delle vie urinarie
7) Urologia
8) Urologia ed emodialisi
9) Patologia urologica
Branche affini
1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria
2) Chirurgia generale
3) Chirurgia pediatrica
4) Clinica chirurgica e medicina operatoria
5) Medicina operatoria
6) Nefrologia
Allegato A-parte II
ALLEGATO A
Parte II
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 8 DELL'ACCORDO.
Titoli Punteggio
A) TITOLI ACCADEMICI
1) Voto di laurea:
Voto di laurea 110 e lode ............................3.00 Voto di laurea 110 ...................................1.80 Voto di laurea da 101 a 109 ..........................1.20 2) Specializzazioni o libere docenze in branche principali:
per la prima specializzazione o libera docenza .......3,00 per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza 1,00
3) Specializzazioni o libere docenze in branche affini:
per la prima specializzazione o libera docenza .......1,20 per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza 0,40
4) Voto di specializzazione:
voto di specializzazione 70/70 in branca principale
(una sola volta) ....................................0,80 Al concorrente che nella stessa branca abbia conseguito la specializzazione e la libera docenza, viene attribuito una sola volta il punteggio previsto.
B) ATTIVITA' PROFESSIONALE
Attivita' professionale svolta a qualsiasi titolo nella branca principale dopo la data del conseguimento del titolo valido
per l'inclusione in graduatoria
p.1.20 per ogni anno di attivita' frazionabile per mese
A parita' di punteggio vale l'anzianita' di laurea e in subordine l'anzianita' anagrafica.
C) ODONTOIATRI
Per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, medici e laureati in odontoiatria, partecipanti alle graduatorie per la branca di odontostomatologia, per la valutazione dei titoli di attivita' professionale si fa riferimento alla data di iscrizione nello
speciale albo degli odontoiatri ai sensi della legge n. 409 del 1985 .
NORME FINALI
1. Resta confermata la titolarieta' degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente allegato sulla base di titoli validi all'epoca del conferimento, ancorche' non piu' inclusi negli elenchi di cui alla prima parte dell'allegato medesimo.
2. Si concorda sulla opportunita' di incontri annuali per la eventuale revisione e l'aggiornamento della parte prima dell'allegato A. Tali incontri si svolgeranno in tempi utili affinche' gli aggiornamenti concordati possano avere applicazione in sede di formazione delle graduatorie nell'anno successivo.
3. Le intese intervenute sulla materia sono approvate con decreto del Ministro della sanita'.
Allegato B
ALLEGATO B
ALL'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI ..........................
OGGETTO: Domanda di inclusione nella graduatoria di ............... ................della Provincia di ....................... per l'anno 19.... per svolgere la propria attivita' presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi
dell'Accordo nazionale con i medici specialisti
ambulatoriali.
Il sottoscritto Dott. ........................................
nato a .........................(Prov. di ........................) via ......................................... n. ....... CAP ...... tel.: ................... laureato in ............................. iscritto all'Ordine Provinciale dei medici e degli odontoiatri di
...............in data ...............chiede, ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali di essere incluso per l'anno ..... nella graduatoria di ........... relativa alla Provincia ..........................nel cui ambito
territoriale s'intende ottenere incarico ambulatoriali.
A tale fine dichiara di essere in possesso dei titoli e
requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea
documentazione.
............................... ..............................
Data Firma
Spazio riservato all'Ordine Provinciale
dei Medici e degli Odontoiatri
_____________________________________________________________________
Si attesta che il Dr. ........................................
risulta aver conseguito:
1) La laurea in ........................................in data ......... con voti .......................presso l'Universita' di .........................
2) L'abilitazione all'esercizio professionale in data ......... presso l'Universita' di ...........................................
3) iscritto all'Albo professionale dei Medici della provincia
di .......................................in data .................
4) iscritto allo speciale Albo degli Odontoiatri della
provincia di .............................in data .................
5) il diploma di specializzazione:
- nella branca di ........................in data .................
- nella branca di ........................in data .................
- nella branca di ........................in data .................
_____________________________________________________________________
............................... ..............................
Data Timbro e firma del Presidente
dell'Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri (o suo
delegato)
Sono stati irrogati a carico del Professionista i sottoindicati provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni
previste dagli accordi:
_
FOGLIO NOTIZIE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA
GRADUATORIA PER L'ANNO ......... BRANCA DI ..................
_
FOGLIO NOTIZIE DA COMPILARE ANNUALMENTE DA PARTE DEGLI
SPECIALISTI INCARICATI
Il sottoscritto (cognome) .................................... (nome) ..................................... nato il .............. a ................................(provincia di ..................) via ............................................. n. ..............
Cap ...................... Tel. ...................................
DICHIARA
di possedere i seguenti titoli:
A) TITOLI ACCADEMICI
1) Laurea in medicina o odontoiatria:
laurea in .....................................con voto ........... conseguita il .............presso l'Universita' di ................
2) Specializzazioni o libere docenze in branca principale:
Specializzazione/libera docenza in ......................... conseguita il ............presso l'Universita' di ................. con voto ..............
Specializzazione/libera docenza in ......................... conseguita il ............presso l'Universita' di ................. con voto ..............
Specializzazione/libera docenza in ......................... conseguita il ............presso l'Universita' di ................. con voto ..............
Specializzazione/libera docenza in ......................... conseguita il ............presso l'Universita' di ................. con voto ..............
3) Specializzazioni o libere docenze in branca affine:
Specializzazione/libera docenza in ......................... conseguita il ............presso l'Universita' di .................
Specializzazione/libera docenza in ......................... conseguita il ............presso l'Universita' di .................
DICHIARA ANCORA DI
(Barrare la voce che interessa)
a) avere un rapporto di lavoro subordinato presso
qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero SI NO esercizio professionale ...............................
b) svolgere attivita' medico-generica in quanto
medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto
negli elenchi previsti dalla convenzione unica dei SI NO medici generici .......................................
c) essere iscritto negli elenchi dei medici
pediatri di libera scelta SI NO
...................................................... |____| |____|
d) esercitare la professione medica con rapporto di
lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti
o strutture sanitarie pubbliche o private non
appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che
non adottino le clausole normative ed economiche | SI | | NO | dell'accordo stesso .................................. |____| |____|
e) operare a qualsiasi titolo in case di cura
convenzionate con l'Azienda | SI | | NO | (in caso affermativo indicare l'Azienda).............. |____| |____|
f) svolgere attivita' fiscali per conto di Aziende
(in caso affermativo indicare l'Azienda) | SI | | NO | ..................................................... |____| |____|
g) avere una qualsiasi forma di cointeressenza
diretta o indiretta con case di cura private e | SI | | NO | industrie farmaceutiche .............................. |____| |____|
DICHIARA altresi'
di percepire indennita' di rischio in base ad altro
rapporto lavorativo SI NO
...................................................... |____| |___
(in caso di risposta affermativa indicare il tipo di
attivita' svolta e la misura dell'indennita' percepita) ..
..................................................................
Il sottoscritto allega la documentazione in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo e comprovante quanto da lui
dichiarato nel presente foglio notizie:
1) ...............................................................
2) ...............................................................
3) ...............................................................
4) ...............................................................
5) ...............................................................
6) ...............................................................
7) ...............................................................
8) ...............................................................
9) ...............................................................
10) ...............................................................
11) ..............................................................
12) ...............................................................
............................... ..............................
(Data) (Firma per esteso)
-------------
N.B. - Il presente foglio notizie, con le appropriate modificazioni, e' utilizzato anche per le comunicazioni che annualmente i titolari di incarico devono fornire ai sensi dell'art. 15. In tal caso esso deve essere inviato al Comitato di cui all'art. 11.
Allegato C
ALLEGATO C
SPECIALISTI AMBULATORIALI
Prestazioni di particolare impegno professionale
Le prestazioni di particolare impegno professionale di cui al presente allegato ancorche' ascritte a specifiche branche possono essere effettuate anche da specialisti di branche diverse nonche' dai medici di cui alla norma finale n. 11.
Atti ed interventi comuni a tutte le branche Impegno orario
specialistiche professionale
----- ----
1) Consulto ambulatoriale con il medico
generico e/o specialista di altra
branca 30'
2) Consulto domiciliare con il medico
generico e/o con specialista di altra
branca 90'
ALLERGOLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Test cutanei per gruppo di allergeni
(6 x gruppo) 15'
ANALISI
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Metodi elisa ....................................... 15'
2) Marker epatite ..................................... 15'
3) Toxo ............................................... 15'
4) Rubeo .............................................. 15'
5) Pap test ........................................... 15'
6) Dosaggi morfina e derivati ......................... 15'
7) Metodi RIA ......................................... 15'
Le maggiorazioni di orario dovute ai sensi dell'art. 19 per questa branca vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle ore di incarico di cui ciascuno e' titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite.
ANESTESIOLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Anestesie periferiche:
a) loco regionale per infiltrazione ................ 15'
b) tronculare ...................................... 15'
c) plessica ........................................ 30'
2) Prestazione anestesiologica in corso di
indagini diagnostiche speciali (contrastografie,
T.A.C., endoscopie, etc.) o di piccoli
interventi terapeutici (posizionamento spirali,
etc.) .............................................. 30'
3) Analgesia o sedazione in corso di indagini
diagnostiche come sopra o di piccoli interventi
terapeutici (posizionamento spirali, etc.).......... 30'
4) Elettroanalgesia transcutanea (Tens) ............... 30'
5) Infiltrazione anestetica faccette articolari
vertebrali ......................................... 60'
ANGIOLOGIA E ANGIOCHIRURGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Dopplersonografia: un arto (arteriosa e venosa) .... 15'
2) Dopplersonografia: due arti (arteriosa e venosa) ... 30'
3) Fotopletismogramma (per singola zona) .............. 15'
4) Iniezioni sclerosanti (per seduta) ................. 15'
5) Legatura della safena alla crosse .................. 60'
6) Legatura di vena perforante incontinente ........... 60'
7) Pletismogramma (per ciascun arto) .................. 15'
8) Reografia .......................................... 15'
9) Doppler vasi sopraortici ........................... 30'
AUDIOLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Impedenziometria ................................... 15'
CARDIOLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Ecg dinamico sec. Holter completo .................. 45'
2) Ecocardiogramma completo m. Mode ................... 30'
3) Ecocardiogramma completo bidimensionale ............ 30'
4) Eco doppler-grafia cardiaca completa ............... 30'
segue CARDIOLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
5) ECG a domicilio (oltre la visita) .................. 15'
6) Test ECG al cicloergometro ......................... 30'
CHIRURGIA GENERALE E CHIRURGIA INFATILE
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Ascesso: incisione di a. superficiale o circoscritto 10'
2) Ascesso: incisione di ascesso sottoaponeurotico .... 15'
3) Biopsia linfonodi ascellari ........................ 50'
4) Corpo estraneo: asportazione di c.e. profondo ...... 20'
5) Patereccio ......................................... 15'
6) Tumori: asportazione di piccoli tumori superficiali
benigni e cisti .................................... 15'
7) Tumori: asportazione per distruzione di piccole
malformazioni cutanee benigne con termocoagulazione
o diatermocoagulazione ............................. 15'
8) Unghia: asportazione di unghia incarnita ........... 10'
9) Unghia: cura radicale di unghia incarnita .......... 15'
10) Cisti sinoviale tendinea: asportazione radicale .... 30'
11) Ematoma: svuotamento di ematoma profondo per
incisione .......................................... 30'
12) Favo: incisione del favo del collo, del dorso e della
nuca ............................................... 15'
segue CHIRURGIA GENERALE E CHIRURGIA INFANTILE
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
13) Flemmone: incisione di flemmone superficiale ....... 15'
14) Flemone: incisione di flemmone profondo ............ 30'
15) Lingua: frenulotomia ............................... 10'
16) Asportazioni di tumori e cisti superficiali del
volto .............................................. 15'
17) Mammella: incisione di ascesso mammario profondo ... 15'
18) Mammella: incisione di ascesso mammario superficiale
o di mastite ....................................... 15'
19) Ano: escissione di noduli emorroidali isolati ...... 30'
20) Ano: incisione di noduli emorroidali trombosati .... 20'
21) Iniezioni sclerosanti di emorroidi interne ......... 20'
22) Ano: legatura con elastici di emorroidi interne .... 20'
23) Escissione di papilla anale ipertrofica ............ 15'
24) Agoaspirato mammario per esame citologico .......... 15'
25) Agoaspirato tiroideo ............................... 15'
26) Asportazione cisti della mammella .................. 30'
27) Svuotamento ematoma per aspirazione ................ 15'
28) Biopsia linfonodi cervicali ........................ 30'
CHIRURGIA PLASTICA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Asportazione di piccole neoformazioni benigne del
volto .............................................. 30'
2) Intervento per tumori benigni di medie proporzioni
dei tessuti molli .................................. 30'
3) Exeresi di tumore maligno superficiale ............. 30'
4) Exeresi di tumore maligno del volto ................ 30'
5) Cicatrici piccole del volto esiti di traumatismi:
trattamento (per cicatrici) ........................ 30'
6) Cicatrici piccole esiti di traumatismi: trattamento
correttivo (per cicatrice) ......................... 15'
7) Laser terapia cutanea .............................. 60'
DERMATOLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Crioterapia con protossido d'azoto ................. 15'
2) Crioterapia con azoto liquido ...................... 10'
3) Crioterapia con neve carbonica (per seduta) ........ 10'
4) Dermoabrasione meccanica con anestesia locale ...... 30'
5) Cauterizzazione, diatermoelettrocoagulazione di
cisti, fibromi, lipomi. ecc. ....................... 15'
6) Prelievi per biopsia ............................... 30'
7) Asportazioni di piccole neoformazioni del volto .... 30'
8) Asportazione di piccoli tumori benigni e cisti ..... 15'
DIABETOLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Test dinamici per la valutazione della funzionalita'
pancreatica ........................................ 30'
FISIATRIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Manipolazione vertebrali (manu medica) ............. 15'
2) Esame elettrodiagnostico con curve I/T ............. 15'
3) Rieducazione logopedica individuale (ciclo di sei
sedute o frazioni) ................................. 15'
4) Rieducazione neuromotoria (ciclo di sei sedute o
frazioni) .......................................... 30'
5) Infiltrazioni con medicamenti ...................... 15'
6) Mesoterapia ........................................ 15'
7) Elettroanalgesia transcutanea (TENS) ............... 15'
8) Protocollo di riabilitazione ....................... 15'
9) Laserterapia ....................................... 15'
GASTROENTEROLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Esofagoscopia ...................................... 30'
2) Gastroscopia (esofagogastroscopia) ................. 30'
3) Duodenoscopia (esofagogastroduodenoscopia) ......... 60'
4) Rettosigmoidoscopia ................................ 30'
5) Colonscopia parziale (sinistra) .................... 60'
6) Anorettoscopia ..................................... 15'
7) Sondaggio gastrico ................................. 15'
8) Sondaggio duodenale ................................ 30'
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Spirometria globale (prove di funzionalita'
respiratoria) con volume residio ................... 20'
2) Idem piu' determinazione consumo O2 ................ 30'
3) Toracentesi ........................................ 15'
MEDICINA DEL LAVORO
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Certificato di idoneita' al lavoro specifico ....... 30'
2) Spirometria ........................................ 20'
3) Ergometria ......................................... 30'
MEDICINA DELLO SPORT
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Ergometria ......................................... 30'
2) Spirometria ........................................ 20'
3) I.R.I. ............................................. 10'
MEDICINA LEGALE
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Visite collegiali richieste da leggi o regolamenti
o da enti pubblici o privati:
- senza relazione scritta .......................... 30'
- con relazione scritta ............................ 60'
2) Consulenze tecniche in tema di responsabilita'
civile o di polizze per infortuni .................. 60'
NEUROCHIRURGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Neurolisi .......................................... 45'
2) Neurorafia di piccoli nervi ........................ 60'
3) Biopsia e prelievo di nervo ........................ 60'
NEUROLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Esame elettromiografico (piu' la visita):
- per segmento ..................................... 15'
- per segmento con velocita' di conduzione motoria.. 15'
- per segmento con velocita' di conduzione sensitiva 15'
2) Elettroencefalogramma .............................. 30'
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Psicoterapia individuale (per seduta) .............. 30'
2) Psicoterapia nucleo familiare ...................... 30'
OCULISTICA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Disostruzione chiusura canale lacrimale ............ 15'
2) Intervento per calazio ............................. 30'
3) Sutura palpebrale .................................. 15'
4) Tarsorrafia ........................................ 60'
5) Asportazione piccoli tumori e cisti ................ 30'
6) Ascesso palpebrale (incisione) ..................... 10'
7) Estrazione corpi estranei dalla cornea ............. 10'
8) Asportazione corpi estranei ........................ 10'
9) Piccole cisti congiuntivali ........................ 20'
10) Pterigio o pinguecola .............................. 30'
11) Stricturotomia ..................................... 15'
12) Campimetria - perimetria ........................... 30'
ODONTOIATRIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Radiografia endorale ............................... 15'
2) Estrazione del terzo molare in disodontiasi ........ 15'
3) Estrazione di dente o radice di dente in inclusione
osteo mucosa ....................................... 30'
4) Apicectomia (esclusa cura canalare) ................ 45'
5) Piccoli interventi di chirurgia orale (ascessi,
sequestrotomie, raschiamento osseo, etc.) .......... 15'
segue ODONTOIATRIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
6) Trattamento di emorragie post-avulsive mediante
sutura o lembi a distanza dall'estrazione .......... 20'
7) Intervento per cisti mascellari o mandibolari rx
accertati .......................................... 60'
8) Carie penetrante: cura e otturazione con terapia
canalare per denti monocanalari (compreso restauro
coronale) .......................................... 30'
9) Carie penetrante: cura e otturazione con terapia
canalare per denti pluriradicolati (compreso restauro
coronale) .......................................... 40'
10) Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti) ......... 20'
11) Prestazioni ortodontiche: programma terapeutico .... 30'
12) Prestazioni protesiche: programma terapeutico ...... 30'
ONCOLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Iniezione di antiblastici .......................... 10'
2) Fleboclisi di antiblastici per uno o piu' soggetti
trattati contemporaneamente ........................ 60'
ORTOPEDIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Bendaggio alla colla di Zn coscia-piede ............ 30'
2) Bendaggio a 8 per clavicola ........................ 30'
3) Bendaggio secondo Dessault semplice ................ 30'
4) Bendaggio secondo Dessault amidato o gessato ....... 30'
5) Applicazione gessi (voce unica) .................... 30'
6) Busto gessato con o senza spalle ................... 45'
7) Frattura grandi segmenti: riduzione incruenta ...... 30'
8) Fratture medie segmenti: riduzione incruenta ....... 30'
9) Fratture piccoli segmenti: riduzione incruenta ..... 30'
10) Frattura-lussazione grandi articolazioni: riduzione
incruenta .......................................... 30'
11) Frattura-lussazione medie articolazioni: riduzione
incruenta .......................................... 30'
12) Frattura-lussazione piccole articolazioni riduzione
incruenta .......................................... 30'
13) Lussazione grandi articolazioni: riduzione
incruenta .......................................... 15'
14) Lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta 15'
15) Lussazione piccole articolazioni: riduzione
incruenta .......................................... 15'
16) Tenolisi ........................................... 30'
17) Tenorrafia ......................................... 30'
18) Ascesso freddo: iniezione intraascessuale successiva
modificatrice ...................................... 15'
segue ORTOPEDIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
19) Borsiti: asportazione di borsiti retro olecraniche
e/o perotulee ...................................... 15'
20) Amputazione di piccoli segmenti .................... 30'
21) Artrocentesi ....................................... 15'
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Biopsia mirata della vulva ......................... 15'
2) Biopsia della vagina ............................... 15'
3) Biopsia della portio ............................... 15'
4) Biopsia mirata cervicale ........................... 15'
5) Diatermocoagulazione del collo uterino ............. 15'
6) Asportazione di polipi utero-cervicali ............. 15'
7) Applicazione di I.U.D. ............................. 30'
8) Colposcopia ed eventuale prelievo di materiale ..... 15'
9) Ecografia .......................................... 30'
10) Prelievo secreti per strisci citologici ............ 10'
OTORINOLARINGOIATRIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Prelievo per biopsia (orecchio, fosse nasali,
rinofaringe, cavo orale) ........................... 10'
2) Prelievo per biopsia laringea ...................... 60'
3) Cateterismo tubarico ............................... 10'
4) Riduzione fratture nasali: semplici ................ 30'
5) Causticazioni varici del setto ..................... 10'
6) Cauterizzazione dei turbinati (per lato) ........... 10'
7) Tamponamento nasale anteriore ...................... 10'
8) Tamponamento nasale posteriore ..................... 15'
9) Audiogramma ........................................ 15'
PEDIATRIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Frenulotomia linguale .............................. 15'
2) Frenulotomia del prepuzio .......................... 15'
PSICHIATRIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Psicoterapia individuale (per seduta) .............. 30'
2) Psicoterapia nucleo familiare ...................... 30'
RADIODIAGNOSTICA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Colangiografia endovenosa .......................... 30'
2) Urografia endovenosa ............................... 30'
3) Studio eta' ossea del bambino ...................... 20'
4) Clisma opaco doppio contrasto ...................... 45'
5) Stomaco e duodeno doppio contrasto ................. 30'
6) Ecografia .......................................... 30'
REUMATOLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Infiltrazioni intrarticolari ....................... 15'
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Protocollo dietetico computerizzato ................ 30'
2) Protocollo la dieta ................................ 15'
UROLOGIA
Atti ed interventi Impegno orario
professionale ----- ----
1) Endoscopia vescicale ............................... 40'
2) Litotrisia endoscopica (oltre l'endoscopia) ........ 40'
3) Circoncisione ...................................... 40'
4) Cateterismo dell'uretere ............................. 45'
5) Causticazione endoscopica uretro-prostatica (oltre
l'endoscopia) ...................................... 20'
6) Elettrocoagulazione endoscopica vescicale .......... 40'
7) Profilo pressorio uretrale ......................... 40'
8) Esame urodinamico completo ......................... 40'
Allegato D
ALLEGATO D
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROTESICHE
(PROTESI DENTARIE ED ORTODONTICHE) - ORTESI
1) Le parti riconoscono che, anche al fine di soddisfare le condizioni di eseguibilita' degli interventi demandati allo specialista ambulatoriale, previsti dall'art. 18, comma 19 - lett. b, l'ambulatorio odontoiatrico della U.S.L. deve essere dotato di tutte le attrezzature tecnicamente indispensabili all'odontoiatra per un corretto e proficuo esercizio della specifica attivita' professionale finalizzata all'applicazione di protesi dentarie e ortodontiche, alla stregua delle indicazioni elencate in calce al presente documento.
2) Le parti, come presupposto essenziale per la qualificazione del Servizio e a garanzia della professionalita' della categoria degli specialisti ambulatoriali, sottolineano l'esigenza che, nella individuazione dei laboratori odontotecnici da convenzionare le UU.SS.LL. accertino con il massimo rigore la effettiva sussistenza presso i lavoratori stessi delle condizioni organizzative, tecnico- strumentali e di personale idonee a garantire obiettivamente la qualita' merceologica delle protesi, la loro funzionalita' in relazione alle esigenze cliniche degli assistiti e la loro piena rispondenza alle prescrizioni dello specialista.
3) Le parti ribadiscono che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi all'applicazione delle protesi dentarie ed ortodontiche attengono alla piena ed esclusiva responsabilita' professionale dello specialista odontoiatra.
In particolare, ferme restando le prerogative istituzionali degli organi sanitari delle UU.SS.LL., sono di esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, secondo sua scienza e coscienza, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione:
a) la predisposizione del piano di lavoro finalizzato all'applicazione della protesi;
b) l'effettuazione di tutte le prestazioni medico-chirurgiche necessarie alla preparazione del cavo orale;
c) la rilevazione delle impronte;
d) la prescrizione, nell'ambito delle possibilita' organizzative del servizio e avuto riguardo alle richieste degli assistiti, del tipo di protesi piu' rispondente alle esigenze cliniche degli assistiti stessi. Per la prescrizione medesima si conviene sull'impiego di modulario analogo al fac-simile allegato;
e) la scelta dei materiali sanitariamente piu' opportuni;
f) le conseguenti indicazioni tecnico-sanitarie per la realizzazione del manufatto da parte del laboratorio convenzionato;
g) le operazioni di applicazione delle protesi;
h) la verifica della qualita' della protesi sia sul piano della rispondenza alle esigenze dell'assistito ed alla prescrizione e sia sul piano merceologico;
i) le eventuali indicazioni tecnico-sanitarie per la sua rettifica;
l) gli atti medici di controllo successivo ed il giudizio finale sulla idoneita' della protesi.
In conseguenza di quanto sopra si chiarisce che devono intendersi esclusi i rapporti professionali diretti tra l'assistito e il
laboratorio odontotecnico convenzionato officiato della
realizzazione della protesi e che laddove rapporti di tal genere dovessero instaurarsi, la circostanza deve essere assunta come condizione risolutiva della convenzione con il laboratorio.
4) Le parti convengono che le UU.SS.LL., nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione delle protesi in cui lo specialista lo ritenga utile e solo in caso di sua esplicita richiesta, debbono garantire la presenza nell'ambulatorio di un odontotecnico diplomato del laboratorio convenzionato per lo svolgimento, in base alle indicazioni dello specialista stesso, delle attivita' ausiliarie consentite dalle leggi in vigore.
5) Le parti, al fine di perseguire la migliore produttivita' del servizio ed anche in relazione alle esigenze poste dalla necessita' di programmare la collaborazione dell'odontotecnico diplomato, sottolineano l'opportunita' che gli orari di svolgimento dell'attivita' specialistica ambulatoriale finalizzata all'applicazione delle protesi siano tenuti distinti da quelli in cui viene effettuata la normale attivita' del gabinetto dentistico.
6) Per l'attribuzione degli incarichi finalizzati all'esecuzione dell'attivita' protesica si richiamano le norme di cui all'art. 10, comma 2.
Relativamente agli specialisti in servizio alla data del 16
ottobre 1984, l'esecuzione delle attivita' protesiche puo' essere affidata agli stessi nel caso che si dichiarino disponibili ad
accettare aumenti di orario finalizzati allo svolgimento delle dette attivita'.
7) Le clausole del presente documento si estendono, con gli opportuni adattamenti, all'attivita' ortesica.
A) Dotazione del gabinetto odontoiatrico:
- riunito dentale completo di poltrona con azzeramento, micromotore
con manipolo, turbina con manipolo, lampada, siringa aspiratore, compressore;
- apparecchio radiografico endorale;
- servomobili;
- sgabello per operatore;
- sterilizzatrice;
- strumentario per visite, prevenzione, cure conservative (comprese
quelle canalari), estrazioni, chirurgia orale ambulatoriale e paradontologia.
B) Dotazione specifica per protesi ed ortesi:
- portaimpronte alluminio forate;
- portaimpronte anatomiche serie complete;
- alginato;
- materiale prima impronta;
- prese diamante per preparazione turbo trapano;
- prese tungsteno per preparazione turbo trapano;
- ruotine per denti varie forme;
- ruotine per acciaio varie forme;
- punte montate per ritocco forme varie e tipi;
- ruotine diamantate varie forme;
- pinza universale;
- pinza Waldasch;
- pinza Adams;
- pinza piegafili;
- pinza tronchese;
- pinze ossivore;
- pinza Reynolds;
- martello leva-corone;
- scodelle per gesso ed alginato varie forme;
- spatole per cera grandi e piccole;
- spatole per cera Lecron;
- gesso duro per modelli;
- gesso extra duro rosa;
- gesso per ortodonzia bianco;
- corona provvisorio policarbonato;
- carta per articolazione blu e rossa;
- confezione cemento per fissaggio protesi;
- resina a freddo per provvisori;
- resina per riparazioni rapide;
- cera collante;
- resina per ribassare;
- cera per masticazione;
- cera per modellare;
- micromotore laboratorio per ritocchi protesi;
- spazzolini a feltro e tela per lucidare protesi;
- base platten argentate.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Foglio n. 1 - per l'assistito
Regione ........................ N. d'ordine ..................
Unita' Sanitaria Locale ........
SERVIZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA
___________________________________________________________________ | | | Assistito ....................................................... | | Cognome Nome Data di nascita | | | | Familiare ........................ di ........................... | | Relazione parentela Generalita' capo famiglia |
| | | Residente a ......................... Via ............... N. .... | | | | Rel. ................................ Tessera ................... | |___________________________________________________________________| | | | | PRESCRIZIONE DELLO SPECIALISTA | Contributo convenzionale a | | ODONTOIATRA AMBULATORIALE | carico dell'assistito L. ...... | |_________________________________| interamente versato con | | | bollettino n. ................. | | | del ........................... | | |_________________________________| | | | | | L'assistito, munito del presente| | DESCRIZIONI PROTESI | foglio, dovra' presentarsi |
| (Schema, Tipo, Colore) | presso questo gabinetto | | | odontoiatrico per | | | l'effettuazione delle prove o | | | per l'applicazione definitiva | | | della protesi nei giorni ...... | |_________________________________|_________________________________| | | | | LAVORI VARI E RIPARAZIONI | | | | | | | | | | | | |_________________________________| | | | | | La protesi e' stata applicata il |
| | giorno .............. | | | | | | ............................... | | | | | L'Odontoiatra | Firma Controfirma Timbo | | | Odontoiatra assistito USL | | ............. | ........... ......... ......| |_________________________________|_________________________________|
N.B.: L'assistito, per qualunque ragione o esigenza attinenti la
protesi, dovra' rivolgersi a questa Unita' Sanitaria Locale.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Foglio n. 2 - per il
laboratorio odontotecnico
Regione ........................ convenzionato
Unita' Sanitaria Locale ........ N. d'ordine ..................
SERVIZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA
FOGLIO COMMISSIONE
____________________________ | Laboratorio convenzionato | | ...........................| ______________________________________|____________________________| | | | Assistito ....................................................... | | Cognome Nome Data di nascita | | | | Familiare ........................ di ........................... | | Relazione parentela Generalita' capo famiglia |
| | | Residente a ......................... Via ............... N. .... | | | | Rel. ................................ Tessera ................... | |___________________________________________________________________| | | | | PRESCRIZIONE DELLO SPECIALISTA | Contributo convenzionale a | | ODONTOIATRA AMBULATORIALE | carico dell'assistito L. ...... | |_________________________________| interamente versato con | | | bollettino n. ................. | | | del ........................... | | |_________________________________| | | | | | Il laboratorio convenzionato e' |
| DESCRIZIONI PROTESI | impegnato ad apprestare quanto | | (Schema, Tipo, Colore) | di propria competenza per | | | l'effettuazione delle prove o | | | per l'applicazione della protesi| | | nei giorni .................... | |_________________________________|_________________________________| | | | | LAVORI VARI E RIPARAZIONI | SEZIONE RISERVATA PER L'USO | | | INTERNO DEL LABORATORIO | | |_________________________________| | | | | | | |__________|__________|___________| | L'Odontoiatra | | | | | .................. |__________|__________|___________| | | | | | | |__________|__________|___________| | | | | | | |__________|__________|___________| |_________________________________| | | | La protesi e' stata applicata il |
| Indicazioni dello specialista | giorno .............. | | per il laboratorio odontotecnico| | | convenzionato | ............................... | | | | | L'Odontoiatra | Firma Controfirma Timbo | | | Odontoiatra assistito USL | | ............. | ........... ......... ......| |_________________________________|_________________________________|
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Foglio n. 3 - per gli atti
della Unita' Sanitaria
Regione ........................ Locale
Unita' Sanitaria Locale ........ N. d'ordine ..................
SERVIZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA
____________________________ | Laboratorio convenzionato | | ...........................| ______________________________________|____________________________| | | | Assistito ....................................................... | | Cognome Nome Data di nascita | | | | Familiare ........................ di ........................... | | Relazione parentela Generalita' capo famiglia |
| | | Residente a ......................... Via ............... N. .... | | | | Rel. ................................ Tessera ................... | |___________________________________________________________________| | | | | PRESCRIZIONE DELLO SPECIALISTA | Contributo convenzionale a | | ODONTOIATRA AMBULATORIALE | carico dell'assistito L. ...... | |_________________________________| interamente versato con | | | bollettino n. ................. | | | del ........................... | | |_________________________________| | | | | | Il laboratorio convenzionato e' |
| DESCRIZIONI PROTESI | impegnato ad apprestare quanto | | (Schema, Tipo, Colore) | di propria competenza per | | | l'effettuazione delle prove o | | | per l'applicazione della protesi| | | nei giorni .................... | |_________________________________|_________________________________| | | | | LAVORI VARI E RIPARAZIONI | Giudizio specialista odontoiatra| | | sulla protesi: | | | | | | | | L'Odontoiatra | | | .................. | | | | | | | | |_________________________________|_________________________________| | | | | Indicazioni dello specialista | La protesi e' stata applicata il |
| per il laboratorio odontotecnico| giorno .............. | | convenzionato | | | | ............................... | | | | | L'Odontoiatra | Firma Controfirma Timbo | | | Odontoiatra assistito USL | | ............. | ........... ......... ......| |_________________________________|_________________________________|
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISSTI
AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23.12.1978 N.
833 E DEL COMMA 8 DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92
COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 517/93:
Regione Toscana: MARTINI
Regione Abruzzo: DEL COLLE
Regione Emilia-Romagna: BISSONI
Regione Lazio: COSENTINO
Regione Lombardia: BORSANI
Regione Marche: MASCIONI
Regione Piemonte: D'AMBROSIO
Regione Sicilia: GRILLO
Regione Umbria: DI BARTOLO
Regione Veneto: BRAGHETTO
Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali Italiani
(S.U.M.A.I.):
MELEDANDRI
CIAMPELLETTI
BARRESI
SANTORO
GRASSO
Federazione Medici:
C.G.I.L. Medici: CAU
U.I.L. Medici: CALI'
CUMI - AMFUP: MASUCCI
F.I.A.L.S. Medici: MATCOVICH
C.I.S.L. Medici: SCOLERI
CAPOGROSSI
MAGLIETTA
Il presente accordo e' stato sottoscritto anche dalle seguenti
Organizzazioni Sindacali:
Unione Medici Unita' Sanitarie
(U.M.U.S.) VERNIERO
PONTICELLI
CONF.SAL Medici: DE GIROLAMO
S.U.M.I.: SORRONE