Monitoring Gesetzessammlung

076U0017

IT - DPR

076U0017

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 gennaio 1976 n. 17)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, numero 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell' art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell' art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis. - Le somme spettanti ai sensi dei precedenti articoli 2, ultimo comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di mora e le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o per prolungata rateazione".
L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risultera' disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 gennaio 1976 LEONE MORO - VISENTINI - GUI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 29
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht