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076U1064

IT - DPR

076U1064

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976 n. 1064)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 7 e' modificato nel senso che, al penultimo comma, sono aggiunte le parole "e per la facolta' di agraria". Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: sistemazioni idrauliche e difesa del suolo (annuale); idrologia e idrografia (semestrale); viabilita' ed infrastrutture rurali e forestali (semestrale); geologia applicata; microbiologia del terreno (semestrale); approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale. Nello stesso elenco l'insegnamento di coltivazioni da foraggio passa da semestrale ad annuale e l'insegnamento di produzione delle sementi per colture ortive e floreali cambia denominazione in quella di produzione delle sementi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1977 Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 257

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 7 e' modificato nel senso che, al penultimo comma, sono aggiunte le parole "e per la facolta' di agraria".
Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
sistemazioni idrauliche e difesa del suolo (annuale);
idrologia e idrografia (semestrale);
viabilita' ed infrastrutture rurali e forestali (semestrale);
geologia applicata;
microbiologia del terreno (semestrale);
approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale.
Nello stesso elenco l'insegnamento di coltivazioni da foraggio passa da semestrale ad annuale e l'insegnamento di produzione delle sementi per colture ortive e floreali cambia denominazione in quella di produzione delle sementi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1977 Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 257
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