077U0894
077U0894
Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1977 n. 894)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanita'; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Costa Rica per l'importazione in Italia di carni dalla Costa Rica, con allegati e protocollo aggiuntivo, firmato a San Jose' il 23 luglio 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 4 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - DAL FALCO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 28
Art. 1
ACCORDO VETERINARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI CARNI DALLA COSTA RICA.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA
Allo scopo di facilitare i traffici commerciali tra i due Paesi, hanno deciso di concludere un accordo veterinario per l'importazione in Italia dalla Costa Rica di carni bovine, ovine e caprine, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica di Costa Rica si impegna a fornire le garanzie tecnico-igienico-sanitarie stabilite dalle autorita' italiane per l'importazione dalla Costa Rica di carni refrigerate e congelate di animali domestici appartenenti alla specie bovina, ovina e caprina che rispondano alle condizioni indicate nell'elenco annesso al presente accordo e nei relativi allegati che ne fanno parte integrante. Modifiche al presente accordo potranno essere concordate mediante intese tecniche tra il Ministero della sanita' italiano ed il Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento degli animali di Costa Rica, rese operanti mediante scambio di note a livello diplomatico.
Art. 2
Art. 2.
Al fine di rendere efficace l'esecuzione del presente accordo, il servizio veterinario centrale della Repubblica di Costa Rica inviera', periodicamente e con tempestiva regolarita' al Ministero italiano della sanita', i bollettini statistici mensili concernenti le malattie infettive diffuse degli animali nonche' tutte le informazioni riguardanti la situazione sanitaria degli allevamenti.
In particolare sara' segnalata per via telegrafica l'insorgenza di peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, febbre catarrale degli ovini, afta epizootica e vaiolo ovino.
L'informazione telegrafica sara' integrata, in ogni caso, da una dettagliata relazione sull'origine della malattia, sulla localita' di prima insorgenza, sulla sua evoluzione e sulle misure adottate per la eradicazione della malattia stessa.
Art. 3
Art. 3.
In caso di insorgenza nel territorio della Repubblica di Costa Rica di peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, afta epizootica, febbre catarrale degli ovini (blue tongue), vaiolo o in caso di insorgenza di un nuovo morbo grave e contagioso, come pure qualora un altro morbo assuma carattere estensivo e particolarmente virulento, il Governo italiano puo' vietare l'importazione di carni per esigenze di tutela della salute pubblica.
Art. 4
Art. 4.
Il presente accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello in cui le Parti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
Il presente accordo cessera' di essere operante in tutto o in parte dal momento che le condizioni e le garanzie in esso previste non risultino piu' conformi al regime sanitario stabilito dalla C.E.E. per l'importazione di animali e di carni dai Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, ovvero non piu' conformi a clausole contenute in accordi multilaterali conclusi dall'Italia o a norme modificatrici della legislazione italiana.
FATTO a San Jose' il 23 luglio 1976 in due originali ciascuno in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
p. Il Governo della Repubblica di Costa Rica
Gonzalo J. FACIO
Hernan GARRON
p. Il Governo della Repubblica italiana
Pietro MIGONE
Art. I
ELENCO DELLE GARANZIE E CONDIZIONI TECNICO-IGIENICO-SANITARIE PER L'INFORMAZIONE IN ITALIA DALLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA DI CARNI BOVINE, OVINE E CAPRINE.
Art. I.
Fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria italiana in materia di limitazioni e divieti all'importazione, le carni devono:
a) essere state ottenute in macelli e, quando si tratti di parti inferiori al quarto con osso, in laboratori di sezionamento e di disossamento posti sotto controllo veterinario permanente e riconosciuti dall'autorita' centrale competente idonei all'esportazione, in conformita' delle disposizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato A;
b) essere state ottenute da animali nati ed allevati in Costa Rica. Sara' comunque vietata l'importazione di carni qualora la Repubblica del Costa Rica introduca nel proprio territorio animali e relative carni e prodotti da Paesi nei confronti dei quali l'Italia abbia posto divieti d'importazione per i suddetti animali, carni o prodotti;
c) essere state ottenute, manipolate e lavorate nei macelli e laboratori di sezionamento di cui alla precedente lettera a), conformemente alle disposizioni degli allegati A e B;
d) essere state ottenute da animali che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento ed abbia giudicati sani e atti alla macellazione conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato B;
e) essere state sottoposte ad ispezione sanitaria dopo l'abbattimento, effettuata da un veterinario ufficiale in conformita' delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato B e non aver presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di alterazioni o malformazioni localizzate, sempre che sia stato constatato, se necessario anche per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;
f) essere state riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine;
g) essere munite di bollo, in conformita' delle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato C;
h) essere sezionate, disossate, manipolate, imballate, conservate e spedite in conformita' delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato B e del capitolo IX dell'allegato C;
i) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in conformita' delle disposizioni del capitolo X dell'allegato C;
l) essere state conservate in frigoriferi riconosciuti idonei dall'autorita' centrale competente e posti sotto controllo veterinario, quando si tratti di carni congelate ottenute negli stabilimenti di cui alla precedente lettera a), ma conservate in depositi frigoriferi situati al di fuori di detti stabilimenti, in attesa dell'ulteriore spedizione; in detti depositi e' fatto divieto di manipolare le carni destinate in Italia;
m) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato 1, rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione e redatto in lingua spagnola, con traduzione interlineare in lingua italiana; su ciascuna pagina devono essere apposti il timbro e la firma del veterinario. Il certificato sanitario deve essere rilasciato il giorno della spedizione.
Art. II
Art. II.
Non possono, inoltre, essere destinate all'esportazione verso l'Italia le carni ottenute:
1) da animali macellati d'urgenza;
2) da animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi sia la presenza di uno o piu' cistercerchi;
3) da animali trattati con antibiotici (limitatamente all'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale o antiormonale naturali o di sintesi a scopo zootecnico o terapeutico, con inteneritori, calmanti, arsenicali, antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo.
E' parimenti vietata l'esportazione di:
parti di carcasse o delle frattaglie che presentino lesioni traumatiche nonche' malformazioni e le alterazioni di cui alla precedente lettera e) dell'art. I;
carni di colore, odore, sapore e consistenza anormali;
carni immature;
carni trattate con sostanze coloranti e conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti o comunque con sostanze che influiscono sulle loro caratteristiche organolettiche o sulla loro conservabilita' o contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione italiana;
carni insudiciate o comunque in condizioni igieniche e di conservazione non ineccepibili.
Art. III
Art. III.
Gli stabilimenti di macellazione per l'esportazione di carni con osso e gli stabilimenti di macellazione, sezionamento e disossamento per l'esportazione di carni con osso e senz'osso di cui alla lettera a) dell'art. I, come pure i depositi frigoriferi di cui alla lettera i) del surrichiamato art. I, devono essere provvisti di un numero ufficiale di riconoscimento veterinario ed essere iscritti in un registro ufficiale.
L'autorita' competente della Repubblica di Costa Rica notifichera', per i consueti canali diplomatici, al Ministero italiano della sanita' l'elenco dei suddetti stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione con l'indicazione della denominazione, della sede, del numero di riconoscimento e suddivisi nelle seguenti liste:
lista n. 1: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni con osso e senz'osso;
lista n. 2: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate confezionate in pellicola plastica sottovuoto;
lista n. 3: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate cotte congelate;
lista n. 4: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione esclusivamente di carni con osso in pezzature non inferiori al quarto;
lista n. 5: depositi frigoriferi per lo stoccaggio di carni congelate con o senz'osso, riconosciuti idonei.
L'autorita' centrale competente della Repubblica del Costa Rica potra' proporre, per lo stesso tramite, al Ministero italiano della sanita' modifiche alle sopracitate liste (aggiunte, cancellazioni, sospensioni, reinclusioni). L'esportazione di carni verso l'Italia dagli stabilimenti proposti e' subordinata all'accettazione da parte del Ministero italiano della sanita' notificata alle competenti autorita' di Costa Rica per i consueti canali diplomatici.
L'esportazione verso l'Italia di carni depezzate e disossate si effettua soltanto da stabilimenti nei quali e' assicurato il ciclo completo di produzione (macellazione, lavorazione, sezionamento, disossamento, refrigerazione e congelamento, confezionamento e imballaggio).
Il Ministero italiano della sanita' puo' disporre, in ogni momento e con il benestare del Governo costaricense, l'invio di funzionari veterinari allo scopo di constatare le condizioni tecnico-igienico-sanitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento e disossamento autorizzati ad esportare verso l'Italia.
Art. IV
Art. IV.
Le carni che all'atto della loro importazione, risultino al controllo sanitario non atte al consumo o non conformi alle disposizioni previste dal presente accordo e dai relativi allegati, saranno respinte e, qualora cio' non sia possibile, distrutte o utilizzate, previa denaturazione, per uso non alimentare.
Il motivo del respingimento sara' annotato sul certificato sanitario d'origine a cura del veterinario di confine.
Art. V
Art. V.
Le carni provenienti e originarie dalla Repubblica del Costa Rica possono essere presentate all'atto dell'importazione nelle seguenti condizioni:
1) Carni bovine refrigerate o congelate.
Con osso in:
mezzene;
quarti compensati;
quarti anteriori;
quarti anteriori e posteriori ridotti (senza regione dorso-lombare);
quarti posteriori;
quarti posteriori tipo pistola;
cosce;
gambe;
avambracci;
regione dorso-lombare;
lombata;
regione del garrese e parte della regione della spalla.
Senz'osso, confezionate in pellicola plastica sottovuoto o non, in:
quarti anteriori, interi o divisi in non piu' di 5 pezzi ricomponibili;
quarti posteriori, interi o divisi in non piu' di 5 pezzi ricomponibili;
cosce, intere o divise in non piu' di 4 pezzi merceologicamente definiti;
spalle, intere o divise in non piu' di 3 pezzi merceologicamente definiti;
regione del garrese e parte della regione della spalla;
regione del fianco e dell'addome;
gambe in un solo pezzo;
avambracci in un solo pezzo;
regioni dorso-lombari, intere o divise in non piu' di 3 pezzi (filetti, controfiletti, lombate).
Le carni di vitello, il cui peso in carcasse sia inferiore ad 80 kg, possono essere importate solamente in:
carcasse scuoiate, mezzene e selle.
2) Carni bovine disossate cotte congelate.
In pezzi costituiti esclusivamente da polpa ripulita del grasso e privata delle aponeurosi, tendini e di qualsiasi parte non muscolare.
E' fatto divieto di impiegare nella preparazione di tali carni:
i sottoprodotti della macellazione;
i ritagli e le rifilature (trimmings) nonche' parti non comprese nei tagli definiti al precedente paragrafo 1).
3) Carni ovine e caprine refrigerate o congelate.
Con osso in:
carcasse intere scuoiate;
mezzene;
quarti;
spalla intera o squadrata;
regioni dorso-lombari (lombata e carre), in un solo pezzo oppure in due;
cosciotto, intero od a taglio corto.
Senz'osso in:
quarti in un solo pezzo, congelati.
4) Frattaglie.
L'importazione delle frattaglie e' consentita solo se presentate allo stato di congelazione e limitatamente a:
per la specie bovina: cervelli, lingue, timo, cuori, reni, fegati, trippe sbiancate crude o cotte, code e zampe;
per la specie ovina e caprina: cervelli, lingue, fegati, reni, cuori e stomaci.
Le autorita' centrali del servizio veterinario italiano potranno prendere in considerazione, dietro proposta delle corrispondenti autorita' costaricensi, tagli di carne diversi da quelli previsti nei precedenti paragrafi, che nuove tecnologie nella preparazione delle carni od esigenze commerciali porranno in essere in futuro.
Art. VI
Art. VI.
Ai sensi del presente accordo s'intende per:
a) veterinario ufficiale: il veterinario designato dalle autorita' sanitarie competenti dello Stato esportatore;
b) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle;
c) frattaglie: le carni diverse da quelle della carcassa definita alla precedente lettera b), anche se sono in connessione naturale con la carcassa;
d) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;
e) confezionamento: avvolgimento a diretto contatto delle carni con un involucro costituito da pellicola o laminato plastico, da garza, mussolina, stockinette o da altro idoneo materiale;
f) imballaggio: contenitore (scatola, cartone, cassa, barile, sacco di juta, tela, cotone, etc.) per riporvi le carni gia' confezionate, in conformita' della precedente lettera e) ed avente lo scopo di assicurarne una perfetta protezione durante il trasporto.
Allegato 1
ALLEGATO 1
Certificato n. ....
REPUBBLICA DI COSTA RICA
MINISTERO DI AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI
CERTIFICATO DI ORIGINE E SANITA'
per le carni refrigerate o congelate destinate alla esportazione verso l'Italia
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A
ALLEGATO A
I. - Requisiti per il riconoscimento dei macelli
1) I macelli devono avere:
a) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali;
b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si proceda alla macellazione sia di suini, sia di altre specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini;
c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomaci e degli intestini;
d) locali per la lavorazione delle budelle e delle trippe;
e) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non siano evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione;
f) locali che possano essere chiusi a chiave, riservati rispettivamente al ricovero degli animali malati o sospetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione ed a quello delle carni sequestrate;
g) locali frigoriferi di capacita' adeguata;
h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario;
i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani nonche' di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimita' delle latrine;
j) assetto ed attrezzature che consentano, in qualsiasi momento, l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria;
k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;
l) una separazione adeguata tra il reparto pulito e quello sudicio;
m) nei reparti adibiti alla lavorazione e al deposito delle carni:
pavimenti in materiale impermeabile, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusura a sifone;
pareti liscie, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;
n) un'aerazione sufficiente ed una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;
o) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale, che non alteri i colori, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;
p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantita' sufficiente; tuttavia, eccezionalmente, e' autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore purche' le condutture impiantate a tal fine non permettano di usarne per altri scopi;
q) un impianto che possa fornire acqua calda in quantita' sufficiente;
r) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;
s) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;
t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; se lo scuoiamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perche' la carcassa non tocchi il suolo;
u) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;
v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;
w) attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per la raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
x) una concimaia;
y) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.
II - Requisiti per il riconoscimento dei laboratori di sezionamento e disossamento
2) I laboratori di sezionamento e di disossamento devono avere:
a) un impianto frigorifero di potenzialita', capacita' e struttura tali da garantire per le carni e i locali le temperature previste dal presente capitolo e dal capitolo VII dell'allegato B;
b) locali frigoriferi di ricezione delle carni destinate al sezionamento o al disossamento, nei quali la temperatura deve essere compresa fra - 1,5 °C e + 1 °C;
c) uno o piu' locali per le operazioni di sezionamento, disossamento e confezionamento, nei quali la temperatura non deve essere superiore a + 10 °C durante la lavorazione delle carni e frattaglie;
d) un tunnel frigorifero ad aria forzata o ad apparecchiatura frigorifera a piastre per avere la congelazione;
e) celle frigorifere per lo stoccaggio delle carni congelate, nelle quali la temperatura non deve essere superiore a - 14 °C;
f) celle frigorifere per lo stoccaggio delle carni e frattaglie refrigerate, nelle quali la temperatura deve essere compresa fra - 1,5 °C e + 1 °C;
g) locali adibiti alle operazioni di imballaggio e alla spedizione delle carni, nei quali la temperatura non deve superare i + 10 °C;
h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato ad uso esclusivo del servizio veterinario;
i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani nonche' di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimita' delle latrine;
k) recipienti speciali a perfetta tenuta, di materiale inalterabile, muniti di coperchio e di sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento, per collocarvi le carni e i cascami provenienti dal sezionamento e non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni e cascami possano essere collocati, se cio' e' reso necessario, per la loro quantita' e se essi non vengano rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro;
l) nei locali di cui alle lettere a), b), c), d), e), o), i):
pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusura a sifone;
pareti liscie rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri, ad angoli e spigoli arrotondati;
m) apparecchiature per il controllo e per la registrazione delle temperature previste, nonche' per il controllo dello stato igrometrico;
n) i locali di sezionamento, disossamento e imballaggio devono essere muniti di guidovie aeree o altri dispositivi di trasporto meccanico delle carni, che consentano di evitare ogni contatto delle stesse con il suolo e con le pareti e la possibilita' di percorsi a ritroso, in maniera che le operazioni di lavorazione avvengano con il rispetto delle norme dell'igiene alimentare;
o) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione e di controllo veterinario;
p) dispositivi che assicurino un areazione adeguata dei locali adibiti alla lavorazione delle carni;
q) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, una illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori;
r) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantita' sufficiente;
s) un impianto che possa fornire acqua potabile calda in quantita' sufficiente;
t) un impianto per l'evacuazione dell'acqua di scarico che risponda alle norme igieniche;
u) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;
v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;
w) attrezzi e utensili, come ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale resistente alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili;
x) idonee installazioni ed attrezzature per la produzione del vuoto e per il condizionamento, nel caso di preparazione di carni confezionate in pellicola plastica sotto vuoto;
y) idonei locali, impianti ed attrezzature, nel caso di preparazione di carni cotte congelate.
III. - Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature nei macelli e nei laboratori di sezionamento
3) Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia:
a) in particolare il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapo, e quando necessario, coprinuca, puliti. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; e' vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;
b) cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita;
c) il materiale e gli strumenti per la lavorazione delle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia.
Essi devono essere puliti e disinfettati con cura piu' volte nel corso della giornata di lavoro nonche' alla fine della stessa e prima di essere riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni.
4) I locali e le attrezzature non devono essere adibiti ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.
5) Le carni non devono entrare in contatto col suolo.
6) L'uso di detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrita' delle carni.
7) L'utilizzazione dell'acqua potabile e' prescritta per tutti gli usi.
8) E' vietato spargere segatura o altro materiale analogo sui pavimenti dei locali di cui alle lettere b), c), d), e), g), del punto 1) ed alle lettere b), d), e), f), g), del n. 2).
9) Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi insudiciamento delle carni. Le schegge d'ossa e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere raccolte man mano nei recipienti di cui alla lettera k) del n. 2.
10) La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:
a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo A e B, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, portatrici degli agenti delle suddette malattie;
b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;
c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;
d) che esercitano contemporaneamente una attivita' che esponga le carni ad inquinamenti;
e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle in materia plastica che proteggano una ferita delle dita, fresca e non infettata.
11) Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attivita'. Tale certificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogni qualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest'ultimo.
Allegato B
ALLEGATO B
IV. - Visita sanitaria "ante mortem"
12) Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante mortem il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello piu' di 24 ore.
13) Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a regola d'arte e in condizioni di illuminazione adeguate.
14) La visita deve permettere di accertare:
a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;
b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano;
c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione.
15) Non possono essere macellati gli animali:
a) le cui condizioni rientrino nei casi elencati alle precedenti lettere a) e b);
b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non puo' essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;
c) nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi o che siano riconosciuti tubercolotici in seguito a reazione positiva ad una prova tubercolinica.
V. - Igiene della macellazione
16) Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.
17) Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Non puo' essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.
18) E' obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo.
19) L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al piu' tardi mezz'ora dopo il dissanguamento. Polmoni, cuore, fegato, milza e linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; cio' vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente ed ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimita' della carcassa fino al termine dell'ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche, ma essere liberati dal tessuto adiposo che li circonda.
20) E' vietata l'insufflazione delle carni nonche' l'uso di panni per la loro ripulitura.
21) Le carcasse dei bovini di oltre 3 mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale puo' richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale.
22) E' vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.
23) Le carni trattenute in osservazione e sequestrate, gli stomaci, gli intestini, le pelli, le corna e le unghie, devono essere deposti appena possibile in appositi locali.
VI. - Ispezione sanitaria "post mortem"
24) Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione.
25) L'ispezione post mortem deve comprendere:
a) l'esame visivo dell'animale macellato;
b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;
c) le incisioni di organi e di linfonodi;
d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;
e) se del caso, analisi di laboratorio.
26) In particolare devono essere esaminati:
a) il colore del sangue, la sua coagulabilita' e l'eventuale presenza di corpi estranei;
b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidici (Lnn, retropharyngiales, mandibulares et parotidei) nonche' le amigdale, isolando la lingua al punto da consentire una accurata esplorazione della cavita' boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;
c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;
d) il pericardio e il cuore, quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
e) il diaframma;
f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonche' i linfonodi periportali (Lnn. portales);
g) il tubo gastroenterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);
h) la milza;
i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;
j) la pleura e il peritoneo;
k) gli organi genitali; nella vacca l'utero e' inciso longitudinalmente;
l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammari); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (sinus lactiferus);
m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.
I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il piu' possibile sottili.
In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali superficiali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i soprasternali (Lnn. sternales craniales), i cervicali profondi (Lnn. cervicales profundi), i costocervicali (Lnn.
costocervicales), i precurali (Lnn. subiliaci), gli ischiatici (Lnn. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lan. iliaci et lumbales), i poplitei (Lnn. poplitei).
Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.
27) Deve inoltre essere effettuata sistematicamente:
A) La ricerca dell'eventuale presenza di cisticerchi nei bovini di eta' superiore a sei settimane, in corrispondenza:
della lingua, la cui muscolatura deve essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;
dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea;
del cuore, che, oltre all'incisione di cui alla precedente lettera d), deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;
dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;
del diaframma, la cui parte muscolare deve essere liberata dalla sierosa;
delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili.
B) La ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante un'incisione profonda della base del lobulo di Spigelio.
28) Nell'ispezione post mortem il veterinario ufficiale puo' essere coadiuvato da personale ausiliario non laureato ma particolarmente addestrato nella tecnica ispettiva. La responsabilita' del giudizio finale sulla commestibilita' delle carni spetta solo e comunque al veterinario ufficiale.
VII. - Norme relative alle carni destinate al sezionamento e al disossamento
29) Un sezionamento piu' esteso di quello in mezzene o in quarti ed il disossamento sono autorizzati soltanto nei locali del laboratorio di sezionamento e disossamento.
30) Le carni destinate all'esportazione verso l'Italia allo stato di refrigerazione devono essere ottenute da animali macellati da non oltre cinque giorni.
Dette carni, ad eccezione di quelle lavorate a caldo, devono essere portate dopo la macellazione:
ad una temperatura a cuore compresa tra 0 °C e + 7 °C se destinate alla preparazione di pezzature con osso;
ad una temperatura a cuore compresa fra 0 °C e + 2 °C se destinate alla preparazione di tagli disossati, condizionati sotto vuoto o non.
Il sezionamento a caldo e' ammesso a condizione che le carni siano trasportate senza rottura del carico, direttamente dal locale di macellazione al laboratorio di sezionamento e che siano immediatamente sezionate e disossate.
Le carni destinate invece ad essere esportate allo stato di congelazione, in pezzatura con osso inferiori al quarto o disossate, devono essere portate dopo la macellazione a una temperatura a cuore compresa fra 0 °C e + 7 °C, fatta eccezione per quelle lavorate a caldo.
31) Le carni refrigerate destinate al sezionamento e al disossamento, dopo essere state portate alle temperature sopra indicate, devono essere, sino al momento della loro utilizzazione, depositate e mantenute nei locali di cui alla lettera b) del capitolo II dell'allegato A.
32) Ad eccezione che nella lavorazione a caldo, la temperatura interna delle carni non dovra' superare nel corso del sezionamento, disossamento, confezionamento e imballaggio, rispettivamente:
a) i + 7 °C per le carni destinate alla preparazione di pezzature con osso refrigerate o di pezzature con osso o senz'osso congelate;
b) i + 4 °C per le carni destinate alla preparazione di tagli disossati refrigerati, condizionati sotto vuoto o non.
33) Subito dopo la lavorazione, il confezionamento e l'imballaggio le carni destinate ad essere esportate:
allo stato di refrigerazione, devono essere stoccate e mantenute sino al momento della spedizione nelle celle di cui alla lettera 1) del capitolo II dell'allegato A;
allo stato di congelazione, devono essere congelate nei locali di cui alla lettera d) del capitolo II dell'allegato A e successivamente stoccate nelle celle di cui alla lettera e) del capitolo II del predetto allegato A.
34) Le carni bovine cotte congelate devono essere sottoposte ad un trattamento termico ad umido tale che una temperatura di almeno + 65 °C raggiunga tutte le loro parti e successivamente sottoposte a congelazione rapida.
35) Oltre l'osservanza delle norme igieniche di cui al capitolo III dell'allegato A, il veterinario ufficiale deve effettuare:
a) il controllo, all'inizio di ogni fase di lavorazione, della pulizia e della disinfezione dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonche' dell'igiene del personale;
b) il controllo all'inizio di ogni fase di lavorazione dello stato di conservazione delle carni destinate al sezionamento ed al disossamento;
c) periodici controlli di laboratorio sulle carni, sui locali, sulle attrezzature e utensili, recipienti e acque di erogazione.
Allegato C
ALLEGATO C
VIII. - Bollatura
36) La bollatura delle carni deve essere effettuata sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale.
37) La bollatura deve essere praticata a mezzo di un bollo metallico ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza, recante, in caratteri perfettamente leggibili, le seguenti indicazioni:
nella parte superiore la scritta in lettere maiuscole;
al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o del laboratorio di sezionamento;
nella parte inferiore la scritta: INSP.
I caratteri di stampa devono avere una altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.
38) Le carcasse devono essere bollate:
quelle di peso superiore a 60 kg su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato, spalla e pleura;
quelle di peso inferiore a 60 kg, devono recare almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.
Devono inoltre essere sempre bollati la testa, la lingua, il cuore, i polmoni e i fegati: tuttavia per i bovini di meno di tre mesi, gli ovini e i caprini la bollatura della lingua e del cuore non e' obbligatoria.
39) Per le parti ricavate dalle carcasse nei locali di sezionamento e di disossamento il bollo di cui al n. 37) dovra' essere apposto su ogni pezzo o taglio di carne, fatta eccezione per le carni cotte congelate, il sego e le code.
Per tagli congelati costituiti dai muscoli dell'avambraccio o della gamba, destinati all'industria per la trasformazione delle carni - confezionati sotto forma di pani in sacchi di materiale plastico e successivamente imballati cosi' come previsto all'ultimo comma del n.
43) - il bollo sanitario puo' essere apposto su un'etichetta solidamente fissata con un piombo al sacco di plastica, al momento della chiusura.
40) La bollatura puo' essere effettuata a inchiostro o a fuoco: per la bollatura a inchiostro puo' essere usato esclusivamente il metilvioletto.
I fegati devono sempre essere bollati a fuoco.
IX. - Confezionamento e imballaggio
41) I materiali impiegati nel confezionamento ed imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare:
essere tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;
non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana; essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante la manipolazione ed il trasporto.
42) Le carni congelate in carcasse, mezzene e quarti con osso indicati all'art. V del presente accordo, refrigerati o congelati devono essere imballati in doppio involucro costituito:
all'interno da stocchinetta o da altro materiale che assicuri la stessa protezione;
all'esterno, da juta, cotone o da altro materiale corrispondente.
Le code, zampe, gli stomaci e le trippe congelati devono essere:
a) avvolti direttamente in involucro costituito da stocchinetta o da altro materiale che assicuri la stessa protezione;
b) successivamente imballati in cartoni, casse, sacchi o altro idoneo contenitore.
43) Le carni refrigerate o congelate con osso, in tagli diversi da quelli indicati al precedente n. 42) e le carni refrigerate o congelate senza osso, i cervelli, il timo, le lingue, i cuori, i reni ed i fegati, devono essere:
a) avvolte direttamente per ogni singolo pezzo subito dopo il sezionamento o il disossamento in un involucro trasparente, incolore, inodore, imputrescibile;
b) successivamente imballate in cartoni o casse; ogni cartone o cassa deve contenere un singolo pezzo o taglio oppure piu' tagli o pezzi aventi la stessa base anatomica.
Le carni congelate senz'osso costituite da un quarto intero o diviso in non piu' di 5 pezzi ricomponibili, possono essere avvolte direttamente per ogni singolo pezzo, oppure possono essere confezionate in un unico involucro trasparente, inodore, imputrescibile e successivamente imballate in cartoni, casse o sacchi che devono contenere un singolo quarto.
Le carni congelate senz'osso costituite da piu' pezzi aventi la stessa base anatomica, possono essere avvolte direttamente per ogni singolo pezzo oppure possono essere confezionate in un unico involucro trasparente inodore, incolore, imputrescibile e successivamente imballate in cartoni o casse. Ogni cartone o cassa puo' contenere un singolo pezzo o taglio oppure piu' tagli o pezzi aventi la stessa base anatomica.
Per i muscoli dell'avambraccio e della gamba, congelati e destinati all'industria di trasformazione della carne, condizionati in confezioni contenenti piu' pezzi aventi la stessa base anatomica, l'involucro di cui al precedente comma deve essere costituito da un sacco plastico che dovra' essere sigillato e l'imballaggio esterno puo' essere costituito da un sacco di juta o da altro idoneo materiale.
44). I cartoni, le casse, i sacchi e gli altri contenitori esterni devono essere muniti di una etichetta ben visibile ed applicata in modo tale all'imballaggio da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura.
L'etichetta, oltre il bollo sanitario di cui al precedente n. 37), deve recare le indicazioni seguenti:
denominazione e sede dello stabilimento;
denominazione anatomica o merceologica delle parti di carcassa o delle frattaglie;
denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;
peso netto dell'unita' di imballaggio;
data di confezionamento.
45) Le carni bovine cotte congelate devono essere condizionate sotto forma di monoblocchi in involucri aventi i requisiti previsti alla lettera a) del precedente n. 43) e successivamente imballate in cartoni. Ogni cartone deve recare, mediante iscrizione diretta oppure apposita etichetta ben visibile ed applicata in modo tale da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura, le indicazioni seguenti:
riproduzione del bollo sanitario di cui al precedente n. 37);
dizione: "carni bovine cotte congelate";
denominazione e sede dello stabilimento;
peso netto dell'unita' di imballaggio;
data di confezionamento.
46) I materiali a contatto diretto con le carni nel corso della lavorazione, conservazione e del trasporto nonche' i materiali impiegati nel confezionamento e nell'imballaggio devono rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione italiana.
I materiali impiegati nel confezionamento e nell'imballaggio delle carni devono essere nuovi.
X. - Trasporto
47) Le carni devono essere trasportate in mezzi costituiti ed attrezzati in modo che sia assicurata per tutta la durata del trasporto:
a) una temperatura a cuore compresa fra 0 °C e + 2 °C per le carni refrigerate;
b) una temperatura a cuore non superiore a meno 10 °C per le carni e le frattaglie congelate.
In ogni caso la temperatura dei mezzi adibiti al trasporto delle carni refrigerate di cui alla precedente lettera a) non deve essere superiore a - 1,5 °C.
48) I vagoni, gli automezzi e le stive delle navi e degli aerei destinati al trasporto delle carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:
a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni ne' renderle nocive alla salute dell'uomo.
Dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;
b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;
c) per il trasporto di carcasse, mezzene e quarti di carne, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad una altezza tale che le carni non tocchino il pavimento: tale disposizione non si applica alle carni e alle frattaglie congelate o alle carni refrigerate provviste di imballaggio igienico.
49) I vagoni e gli automezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti a trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.
50) Nessun altro prodotto puo' essere trasportato con le carni in uno stesso vagone o automezzo o stiva di nave o di aereo.
51) La pulizia e la disinfezione dei vagoni e degli automezzi adibiti al trasporto delle carni devono aver luogo immediatamente dopo lo scarico.
52) Durante le operazioni di carico e durante il trasporto le carni devono essere protette in modo tale da evitare ogni contatto con sostanze che possono insudiciarle o comunicare loro qualsiasi odore.
53) Le carcasse, le mezzene ed i quarti refrigerati devono essere sempre trasportati appesi.
54) Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i vagoni, gli automezzi, le navi e gli aerei adibiti al trasporto nonche' le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni di igiene stabilite nel presente capitolo.
Art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica per l'importazione in Italia di carni dalla Costa Rica.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA
Hanno deciso di includere nel dispositivo dell'accordo veterinario per l'importazione in Italia di carni dalla Costa Rica firmato il 23 luglio 1976 a San Jose' le carni refrigerate o congelate provenienti da animali della specie equina ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Alle carni refrigerate o congelate di animali domestici appartenenti alla specie equina (cavallo, asino e mulo) provenienti dalla Costa Rica si applicano le norme dell'accordo indicato nel preambolo, quelle dell'elenco, ad esso annesso, delle garanzie e condizioni tecnico-igienico-sanitarie e relativi allegati, nonche' le norme del presente protocollo aggiuntivo.
Art. 2
Art. 2.
All'art. 2, secondo comma, dell'accordo indicato nel preambolo sono aggiunte le parole "peste equina ed encefalomieliti equine".
Art. 3
Art. 3.
All'elenco delle garanzie e condizioni tecnico-igienicosanitarie annesso all'accordo indicato nel preambolo sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
A) All'art. 1, la lettera a) e' integrata con il seguente periodo: "Se trattasi di carni equine, in tali macelli non deve essersi verificato alcun caso di encefalomieliti equine nel giorno di macellazione".
B) All'art. 1, la lettera c) e' integrata con il seguente comma:
"Se trattasi di carni equine, esse debbono essere state ottenute da animali originari da allevamenti nei quali, al momento del trasferimento al macello, non erano in atto provvedimenti di polizia veterinaria per encefalomieliti equine, morva e rabbia".
C) All'art. V, e' aggiunto un n. 5) dal seguente testo:
"Carni equine.
Le carni equine refrigerate o congelate importate dalla Costa Rica devono essere presentate in:
quarti anteriori con osso;
quarti posteriori con osso;
quarti anteriori disossati, interi o divisi in non piu' di tre pezzi ricomponibili;
quarti pistole con osso;
cosciotti con osso, interi;
cosciotti senz'osso, interi;
filetti;
fegati, cuori, lingue".
D) Nel certificato di origine e sanita' (allegato n. 1) - alla voce "Carni di... (specie animale)" - quando trattasi di carni equine deve essere specificato se di cavallo, asino o mulo.
E) All'allegato B, capitolo V, il n. 21) e' sostituito come segue:
"21) Le carcasse dei solipedi e dei bovini di oltre tre mesi, debbono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. Ai solipedi deve essere divisa a meta', longitudinalmente, la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale puo' richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale".
F) All'allegato C, capitolo VIII, dopo il n. 40) va inserito un n. 40-bis) del seguente testo:
"40-bis) Le carni equine refrigerate o congelate importate dalla Costa Rica devono essere contrassegnate su ciascun pezzo dal bollo sanitario previsto dal presente capitolo VIII nonche' da un timbro rettangolare delle dimensioni di cm 8 per cm 2 recante in caratteri perfettamente leggibili la dicitura "equino" con lettere maiuscole; i caratteri a stampa devono avere un'altezza di cm 2 ed una larghezza di cm 1, ad eccezione della lettera I. La bollatura deve essere effettuata a fuoco o a inchiostro metilvioletto; i fegati devono essere bollati a fuoco".
Art. 4
Art. 4.
Il presente protocollo aggiuntivo entrera' in vigore contemporaneamente all'accordo indicato nel preambolo e potra' essere denunziato con preavviso di tre mesi.
FATTO a San Jose', addi' 23 luglio 1976, in due originali ciascuno in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica di Costa Rica
Gonzalo J. FACIO
Hernan GARRON
Per il Governo
della Repubblica italiana
Pietro MIGONE