Monitoring Gesetzessammlung

078U0887

IT - DPR

078U0887

Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978 n. 887)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203 , con il quale e' stato provveduto al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova;
Vedute le deliberazioni con le quali le autorita' accademiche dell'Universita' di Padova hanno fatto presente che nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203 , e' stato indicato, tra le materie di studi del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, l'insegnamento di medicina legale e canonistica in luogo di quello di medicina legale civilistica e canonistica;
Riconosciuta la necessita' di modificare la denominazione dell'insegnamento di medicina legale e canonistica del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni dell'Universita' di Padova, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203 , in quella di medicina legale civilistica e canonistica;
Decreta:
La denominazione dell'insegnamento medicina legale e canonistica del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203 , e' modificata in quella di medicina legale civilistica e canonistica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1978 Registro n. 135 Istruzione, foglio n. 300
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