075U0554
075U0554
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 luglio 1975 n. 554)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ;
Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151, e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595, 27 agosto 1964, n. 1042, 5 settembre 1966, n. 908, 13 novembre 1970, n. 1212 e 30 novembre 1973, n. 1048;
Vista la deliberazione assunta il 12 gennaio 1974 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, che assume la nuova denominazione di "Istituto di credito fondiario umbro marchigiano", ente morale con sede in Ancona, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 luglio 1975 LEONE COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 6
Art. 1
ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO UMBRO MARCHIGIANO
Art. 1.
L'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, fondato dalle casse di risparmio delle Marche ed al quale hanno successivamente aderito le casse di risparmio dell'Umbria, e' ente morale a carattere consorziale, con personalita' giuridica e gestione autonoma, soggetto a vigilanza in conformita' delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.
Art. 2
Art. 2.
L'Istituto ha sede in Ancona ed ha durata illimitata.
Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle leggi vigenti, nelle regioni marchigiana ed umbra.
L'Istituto puo' compiere altresi' quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.
Presso l'Istituto inoltre ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238 , ed avente un proprio statuto approvato in conformita' della legge stessa.
Art. 3
Art. 3.
Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.
Art. 4
Art. 4.
I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a L. 3.429.500.000 e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 250.000 ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio delle Marche e dell'Umbria come appresso:
Cassa di risparmio e monte di credito su pegno
di Ancona - n. 901 quote.......................... L. 225.250.000 Cassa di risparmio di Ascoli Piceno - numero
1.427 quote....................................... 356.750.000 Cassa di risparmio di Citta' di Castello - n. 405
quote............................................. 101.250.000 Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana -
n. 549 quote...................................... 137.250.000 Cassa di risparmio di Fano - n. 667 quote..... 166.750.000 Cassa di risparmio di Fermo - n. 857 quote.... 214.250.000 Cassa di risparmio di Foligno - n. 470 quote.. 117.500.000 Cassa di risparmio di Jesi - n. 1.189 quote... 297.250.000 Cassa di risparmio di Loreto - n. 287 quote... 71.750.000 Cassa di risparmio di Narni - n. 179 quote.... 44.750.000 Cassa di risparmio di Orvieto - n. 292 quote.. 73.000.000 Cassa di risparmio di Perugia - n. 1.536 quote. 384.000.000 Cassa di risparmio della provincia di Macerata
- n. 2.252 quote.................................. 563.000.000 Cassa di risparmio di Pesaro n. 1.871 quote... 467.750.000 Cassa di risparmio di Spoleto - n. 256 quote.. 64.000.000 Cassa di risparmio di Terni - n. 580 quote.... 145.000.000
-------------- L. 3.429.500.000
I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 1.714.750.000, ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.
Dovra' in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all' art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474 , e al decreto ministeriale 6 marzo 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1965, n. 88.
Qualora per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante e' tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al contenimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.
La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, e' ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non puo' avere luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.
La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.
Art. 5
Art. 5.
I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 30 e sono investiti a norma delle leggi vigenti.
Art. 6
Art. 6.
Sono organi dell'istituto:
l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il comitato consultivo;
il direttore generale.
Art. 7
Art. 7.
L'assemblea e' costituita dai rappresentanti delle casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.
Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.
Art. 8
Art. 8.
Spetta all'assemblea:
a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione nonche' i sindaci di sua competenza;
b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;
c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;
d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;
e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci;
f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.
Art. 9
Art. 9.
L'assemblea ordinaria e' convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub a), b), e), f).
Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione, di propria iniziativa quando lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'istituto.
Negli ultimi due casi, l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 10
Art. 10.
La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Art. 11
Art. 11.
Salvo quanto e' precisato nel seguito del presente articolo per la validita' delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi sia rappresentata almeno la meta' dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia. Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate.
Debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione. Per le decisioni sugli oggetti di cui al paragrafo c) dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti dei presenti.
Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo d) dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno la meta' dei fondi di garanzia e la totalita' dei voti dei presenti. Possono assistere all'assemblea i direttori generali degli istituti partecipanti.
Art. 12
Art. 12.
L'Istituto e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto di nove membri eletti dall'assemblea: sei tra gli amministratori delle casse di risparmio partecipanti marchigiane e tre fra gli amministratori delle casse di risparmio partecipanti umbre.
I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tutti i componenti il consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.
Art. 13
Art. 13.
Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne' i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.
Art. 14
Art. 14.
Al presidente, ai vice presidenti ed agli altri componenti il consiglio si potra' corrispondere per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato, e di eventuali commissioni, nonche' per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sara' stabilita dall'assemblea.
In ogni caso non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
Art. 15
Art. 15.
Alla sostituzione degli amministratori in caso di vacanza puo' provvedere per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all' art. 2386 del codice civile .
Art. 16
Art. 16.
I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso le casse di risparmio partecipanti decadono dalla carica di amministratori dell'Istituto.
Art. 17
Art. 17.
Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente e due vice presidenti.
Un vice presidente deve essere un consigliere eletto fra gli amministratori delle casse di risparmio marchigiane, l'altro deve essere un consigliere eletto fra gli amministratori delle casse di risparmio umbre.
Art. 18
Art. 18.
Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed e' convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci.
Nei casi d'urgenza, la convocazione puo' essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno due giorni interi.
Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione delle sedute segrete, partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto.
Art. 19
Art. 19.
Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e' esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.
Esso delibera fra l'altro:
1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;
2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;
3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;
4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui;
5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;
6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;
7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti nonche' su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto;
8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, o sulla rinuncia agli atti del giudizio stesso per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;
9) sulla nomina di sette componenti il comitato consultivo di cui al successivo art. 23;
10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;
11) sulla restrizione di formalita' ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;
12) sui compiti e le responsabilita' da attribuire alle casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'Istituto;
13) sulle eventuali elargizioni per beneficenza e pubblica utilita', nei limiti degli importi a tale scopo destinati dall'assemblea dei partecipanti in sede di approvazione del bilancio annuale;
14) su quanto altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.
Art. 20
Art. 20.
Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita' la proposta si intende respinta.
I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale nella sua qualita' di segretario del consiglio.
Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.
Art. 21
Art. 21.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato consultivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
Sentito il direttore generale egli:
1) consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto;
2) consente la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell' art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646 ;
3) consente i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui gia' deliberati dal consiglio di amministrazione;
4) consente la liberazione dalle iscrizioni e dalle trascrizioni ipotecarie degli immobili che garantiscono quote di mutui frazionati, allorquando tali quote vengano completamente estinte;
5) consente la rinuncia agli atti esecutivi e la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati;
6) compie ogni atto conservativo a tutela dei crediti dell'Istituto, promuove le azioni possessorie e quelle esecutive per inadempienza del mutuatario; interviene nelle procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi;
7) delibera, nei casi di urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione e ne chiede la ratifica al consiglio medesimo alla prima adunanza; fatta eccezione per delibere d'urgenza relative a concessione di mutui, a frazionamenti, restrizioni e riduzioni che saranno portate al consiglio stesso, alla prima adunanza, per conoscenza anziche' per ratifica.
Il presidente ha facolta' di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.
In caso di assenza o di impedimento il presidente e' sostituito da uno dei due vice presidenti e, nel caso che anche questi siano entrambi assenti o impediti, dal consigliere piu' anziano.
A parita' di anzianita' di carica, la sostituzione del presidente e dei vice presidenti, spetta al consigliere piu' anziano per eta'.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
Art. 22
Art. 22.
La gestione dell'Istituto e' controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi e un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia.
I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.
Art. 23
Art. 23.
Il comitato consultivo si compone del presidente o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di altri sette membri nominati ogni biennio dal consiglio di amministrazione fra i direttori o altri dirigenti designati dalle casse di risparmio partecipanti.
Il comitato si riunisce, di regola, ogni trimestre per procedere all'esame generale della situazione economica, finanziaria ed operativa dell'Istituto e formulare, ove lo reputi opportuno, eventuali proposte. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario a giudizio del consiglio di amministrazione o del presidente, per la trattazione di argomenti di carattere straordinario e di particolare importanza concernenti la gestione; e' in facolta' del presidente di invitare a queste adunanze i direttori generali di tutte le casse di risparmio partecipanti.
Le adunanze del comitato sono valide quando siano presenti il presidente o ci ne fa le veci ed almeno quattro membri tra i quali il direttore generale o chi lo sostituisce ai sensi dello statuto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono, con un anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza.
I verbali delle adunanze del comitato debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario.
Ai membri del comitato, che risiedono fuori della sede dell'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Art. 24
Art. 24.
Alla direzione dell'istituto e' preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.
Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e con voto deliberativo, alle riunioni del comitato consultivo.
Egli inoltre:
a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle rappresentanze, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;
c) firmata la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, gli ordini di prelevamento delle somme di pertinenza dell'istituto sui conti presso le partecipanti ed altri istituti di credito, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;
d) funge da segretario delle assemblee, del consiglio e del comitato e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;
e) riferisce al comitato consultivo ed al consiglio di amministrazione sulle domande di mutuo, nonche' su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;
f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'istituto, nonche' ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;
g) formula proposte ed esprime parere sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;
h) predispone il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.
In caso di assenza o di impedimento del direttore generale ne assume le funzioni il vice direttore generale, se nominato, e, in via subordinata, altro dirigente dell'Istituto all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
Art. 25
Art. 25.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale e' facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione o della corrispondenza ordinaria, nonche' delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni.
Art. 26
Art. 26.
Per lo svolgimento delle operazioni l'Istituto si avvale di personale proprio e, occorrendo, delle prestazioni di liberi professionisti esterni scelti dal consiglio di amministrazione.
Presso l'Istituto puo' inoltre essere distaccato, per particolari temporanee esigenze, personale appartenente alle casse di risparmio partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze delle casse di risparmio alle quali compete il rimborso della relativa spesa.
Art. 27
Art. 27.
Le casse di risparmio partecipanti funzionano come rappresentanze e, pertanto, attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali; assistono e agevolano i richiedenti nella estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni, trasmettono alla direzione dell'Istituto le domande corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere.
Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalita' prescritte dall'Istituto; all'incasso delle semestralita' di ammortamenti e degli altri versamenti da farsi all'Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto.
Art. 28
Art. 28.
L'Istituto deve previamente chiedere e le rappresentanze sono tenute ad esprimere il preventivo, motivato e ponderato parere su ciascuna operazione di mutuo, su l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, su la rivendita degli immobili pervenuti in proprieta' dell'Istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e su ogni altro provvedimento concernente mutuatari o immobili che rientrano nella rispettiva zona di competenza territoriale.
Art. 29
Art. 29.
Le casse di risparmio partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad esse delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.
Art. 30
Art. 30.
L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile alla assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Gli utili netti della gestione, sempre rispettandosi il disposto dell'art. 67 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere assegnati:
1) per un decimo alla costituzione ed all'incremento del fondo di riserva ordinario;
2) alle casse di risparmio partecipanti a titolo di dividendo, in misura non superiore al 6% delle quote da ciascuna conferite;
3) per la parte restante, e sempreche' il fondo di riserva raggiunga il limite di cui all'art. 67 del testo unico, a disposizione dell'assemblea.
Art. 31
Art. 31.
Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto, si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro
COLOMBO