075U0452
075U0452
Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975 n. 452)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 , recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975 approvativo dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, in data 1 agosto 1975, relativa ai tempi ed ai modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori; Sentito il consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono concessi alla RAI-Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico della radio e della televisione su tutto il territorio nazionale, in esclusiva, ed il servizio di radiofotografia circolare, senza esclusivita'.
Art. 2
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 agosto 1975 LEONE MORO - ORLANDO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1975 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 14
Art. 1
CONVENZIONE
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare in esclusiva, e del servizio di radiofotografia circolare non in esclusiva.
Vista la nuova disciplina in materia di diffusione radiofonica e televisiva, dettata dalla legge 14 aprile 1975, numero 103 ;
Visto l'art. 3 della predetta legge n. 103, che attribuisce al Governo la facolta' di provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione mediante atto di concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica;
Visto l'art. 46 della stessa legge n. 103 che ha prorogato la convenzione tra lo Stato e la RAI 26 gennaio 1952 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della nuova convenzione;
Visto lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1975;
Sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona del direttore generale, dott. Ugo Monaco, e la RAI-Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni con sede sociale in Roma, con capitale versato di lire 10.000.000.000, rappresentata dal presidente, on.
prof. Beniamino Finocchiaro, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 7 agosto 1975, si conviene e si stipula quanto appresso.
Art. 1.
Oggetto della concessione
E' concesso in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., che d'ora in avanti sara' brevemente indicata come "RAI" o "Societa' concessionaria", il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , alle condizioni e con le modalita' di cui ai successivi articoli.
La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell' articolo 43 della Costituzione , un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformita' ai principi sanciti dalla Costituzione.
L'indipendenza, l'obiettivita' e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberta' garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.
La concessione comprende:
a) la diffusione circolare di programmi radiofonici via etere;
b) la diffusione circolare, su scala nazionale, di programmi radiofonici via filo e con qualsiasi altro mezzo trasmissivo di tipo guidato;
c) la diffusione circolare di programmi televisivi via etere;
d) la diffusione circolare, su scala nazionale, di programmi televisivi via cavo e con qualsiasi altro mezzo trasmissivo di tipo guidato.
La concessione comprende altresi':
l'installazione e l'esercizio tecnico delle reti e degli impianti destinati all'indicato servizio di diffusione circolare, sonora e televisiva, eccettuati l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di cui ai titoli II e III della legge 14 aprile 1975, n. 103 ;
la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno, sia all'estero.
E' concesso infine alla RAI il servizio di radiofotografia circolare, senza esclusivita'.
E' vietata la sub-concessione, anche parziale, dei servizi.
Art. 2
Art. 2.
Fonti legislative e regolamentari
La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nella legge 14 aprile 1975, n. 103 e nei regolamenti applicativi, e, in quanto con essi compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
Art. 3
Art. 3.
Attivita' collaterali
La RAI provvede alla conservazione e diffusione delle proprie produzioni artistiche e culturali e di quelle comunque connesse alle attivita' istituzionali anche al fine del loro sfruttamento commerciale. Essa puo', pertanto, esercitare le correlative attivita' economiche - editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi e di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, di conseguimento e sfruttamento di brevetti, di assistenza e di collaborazione tecnica a terzi e simili - purche' non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Allo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma la RAI potra' provvedere direttamente o a mezzo societa' collegate, di totale o prevalente sua proprieta', nel cui ambito la Societa' concessionaria informera' la sua attivita' alla legge 14 aprile 1975, n. 103 .
La RAI ha altresi' facolta', alle condizioni di cui al primo comma, di utilizzare i propri impianti tecnici per la organizzazione di videoconferenze, per la predisposizione e il transito di programmi televisivi da e per l'estero, e simili.
La pubblicita' radiofonica e televisiva e' ammessa, compatibilmente con le finalita' di pubblico interesse dei servizi concessi, nei limiti derivanti dalla legge, dagli indirizzi generali stabiliti in materia dalla competente Commissione parlamentare e dalle esigenze di tutela del consumatore e degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.
Ad essa la RAI, in attuazione degli indirizzi generali della Commissione parlamentare, potra' provvedere direttamente oppure a mezzo della Societa' italiana pubblicita' radiofonica (SIPRA), il cui capitale, in tal caso, dovra' rimanere interamente di proprieta' della Societa' concessionaria.
Attivita' tecniche collaterali relative alla pubblicita' radiofonica e televisiva potranno essere svolte anche dalla consociata Societa' anonima commerciale iniziative spettacoli (SACIS) ferma rimanendo la suddivisione del pacchetto azionario tra gli attuali titolari.
Non e' ammessa la partecipazione della RAI a societa' di persone.
Art. 4
Art. 4.
Capitale della RAI
Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La predetta limitazione alla negoziabilita' delle azioni dovra' essere annotata sui relativi titoli.
La Societa' concessionaria riconosce che il suo capitale sociale va opportunamente correlato allo sviluppo degli impianti e in connessione all'importanza dei servizi concessi.
Art. 5
Art. 5.
Sede sociale
La RAI dovra' avere la sede sociale e la direzione generale in Roma.
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la RAI presentera' al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle sedi, dei centri di produzione e degli uffici esistenti in Italia e all'estero.
Le variazioni all'elenco di cui al precedente comma saranno del pari presentate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 6
Art. 6.
Struttura organizzativa della Societa' concessionaria
La struttura organizzativa e produttiva centrale e periferica della RAI dovra' conformarsi alle prescrizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103 .
In particolare, la Societa' concessionaria e' obbligata ad organizzarsi in modi idonei per:
assicurare l'osservanza dei principi fondamentali sanciti dall'art. 1 della legge citata;
garantire la priorita' dell'attivita' di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacita' produttive aziendali;
favorire uno sviluppo del servizio che rispetti la importanza e la molteplicita' delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo della azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realta' del paese e in particolare con le organizzazioni piu' rappresentative dei lavori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della cultura;
garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialita' e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere al loro dovere nel rispetto dei principi della professionalita'.
Art. 7
Art. 7.
Preventivo delle entrate, bilancio consuntivo e controllo
Ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e dei regolamenti applicativi la Commissione parlamentare indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento della Societa' concessionaria.
Il preventivo annuo globale delle entrate della Societa' concessionaria dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e deve essere comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quello del tesoro entro il mese successivo.
Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere comunicati ai predetti Ministeri entro il mese successivo a quello della loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci.
I Ministeri sopraindicati si riservano la facolta' di chiedere i chiarimenti necessari e di eseguire le verificazioni opportune in ordine a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 , nonche' sull'andamento della gestione in rapporto agli obblighi derivanti dalla legge e dalla presente convenzione.
La Societa' concessionaria dovra', altresi', tenere a disposizione dei Ministeri suddetti copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Art. 8
Art. 8.
Congruita' delle entrate
I canoni di abbonamento, che, ai sensi dell' art. 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , coprono con i proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge il fabbisogno finanziario della Societa' concessionaria, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi.
A tal fine, ogni due anni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro e sentita la Commissione parlamentare, verifichera' la congruita' dei canoni predetti.
La RAI potra' altresi' richiedere che verifiche di congruita' siano effettuate in anticipo rispetto a tali termini.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ove dai risultati della verifica ne emerga la necessita', proporra' gli opportuni provvedimenti.
Art. 9
Art. 9.
Esercizio del servizio radiotelevisivo mediante gli impianti esistenti
Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione continua ad essere esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti, mediante:
a) tre reti radiofoniche a modulazione d'ampiezza e tre a modulazione di frequenza per la diffusione circolare, via etere, di tre programmi ciascuno dei quali trasmesso sia a modulazione di ampiezza che di frequenza;
b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla precedente lettera e due alla trasmissione di altri programmi.
La RAI ha facolta' di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per consentire l'ascolto stereofonico di programmi diffusi dagli altri canali;
c) due reti televisive per la diffusione circolare via etere di altrettanti programmi.
La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione risulta dall'allegato A.
La durata di diffusione dei programmi non potra' essere inferiore a:
32 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a);
16 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lettera b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli radiofonici via etere;
6 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera c) per il periodo estivo e 8 ore giornaliere complessive per i rimanenti periodi dell'anno.
La durata delle trasmissioni sara' calcolata tenendo conto di tutti i programmi radiotelevisivi effettuati, qualunque ne sia la natura, il contenuto, la provenienza e, limitatamente ai programmi radiofonici, l'ambito della diffusione.
La percentuale massima dei messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi del 5%, di cui all' art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , va riferita rispettivamente all'ammontare annuale effettivo delle ore di trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi.
Art. 10
Art. 10.
Realizzazione di impianti gia' approvati
Entro il primo biennio dall'entrata in vigore della presente convenzione la RAI procedera' alla realizzazione degli impianti radiofonici e televisivi gia' approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e specificati nell'allegato B.
Art. 11
Art. 11.
Potenziamento e sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi
La RAI s'impegna, in conformita' alle disposizioni di cui all' art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , a:
1) ristrutturare le reti e gli impianti radiofonici e televisivi al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;
2) proseguire l'estensione delle reti radiofoniche e televisive per assicurare, possibilmente, la ricezione di tutti i suoi programmi all'intero territorio nazionale ricorrendo a qualsiasi mezzo tecnico;
3) introdurre su scala nazionale, previo parere del C.I.P.E., le trasmissioni televisive a colori;
4) costruire una terza rete televisiva;
5) realizzare gradualmente altri impianti radiofonici e televisivi sino all'esaurimento delle disponibilita' consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;
6) realizzare una o piu' reti sperimentali pluricanali per la diffusione di programmi televisivi via cavo al fine di acquisire elementi utili per la programmazione del servizio su scala nazionale;
7) sperimentare le piu' avanzate tecniche in materia di trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire il
costante miglioramento del servizio
Art. 12
Art. 12.
Attribuzione di canali per i servizi radiofonici e televisivi
Le bande di frequenza che la Societa' concessionaria potra' utilizzare per diffondere via etere i propri programmi, sono quelle attribuite per la regione 1 ai servizi di radiodiffusione dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni - Ginevra 1971, e successive modificazioni.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni con proprio decreto, oltre i canali previsti dal decreto ministeriale 16 ottobre 1972 per lo sviluppo della 1ª e della 2ª rete TV, determina, previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, i canali destinati al servizio di radiodiffusione sonora e televisiva.
La Societa' concessionaria presentera' al Ministero per le poste e le telecomunicazioni, non oltre il 30 giugno 1977, un progetto di utilizzazione dei canali di cui al precedente comma, al fine di estendere ad almeno il 90% della popolazione italiana il servizio di:
radiodiffusione a modulazione di ampiezza mediante tre reti;
radiodiffusione a modulazione di frequenza mediante quattro reti idonee alla trasmissione stereofonica;
televisione mediante una rete TV in banda I e III;
televisione mediante reti TV in banda IV e V.
La Societa' concessionaria si impegna altresi' ad includere in detto progetto il piu' alto numero possibile di ulteriori impianti, tenendo conto dell'accordo di Stoccolma del 1961 relativo alle onde metriche e decimetriche.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio superiore tecnico, approva il progetto.
Per l'assegnazione in via definitiva delle frequenze di funzionamento degli impianti, il Ministro provvede in sede di approvazione dei piani tecnici particolari.
Art. 13
Art. 13.
Ristrutturazione delle reti e degli impianti
La RAI si impegna a dare inizio, non oltre il 1 gennaio 1977, alla ristrutturazione di cui al punto 1) del precedente art. 11 ed in particolare:
a) alla ristrutturazione delle reti radiofoniche a M.A. (modulazione di ampiezza). Allo scopo di tenere conto anche di accordi internazionali in corso di perfezionamento il relativo piano sara' presentato entro e non oltre il 30 giugno 1976;
b) alla ristrutturazione della rete dei collegamenti e dei relativi impianti per adeguarli alle sempre crescenti esigenze di sicurezza di esercizio e di automatizzazione nonche' alle esigenze connesse con l'introduzione dei nuovi servizi. Le opere relative saranno ultimate entro il 31 dicembre 1980;
c) alla ristrutturazione delle reti radiofoniche a M.F. (modulazione di frequenza), allo scopo di rendere possibile su una di esse la trasmissione di programmi stereofonici, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e su una altra anche la trasmissione di programmi in ambito regionale. Le opere relative saranno ultimate entro il 31 dicembre 1980.
La RAI si impegna altresi' a sottoporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, non oltre ii 31 dicembre 1977, un piano per la sostituzione del canale di trasmissione "C" attualmente utilizzato dagli impianti trasmittenti della prima rete nazionale e televisiva.
Art. 14
Art. 14.
Prosecuzione dell'estensione delle reti
La RAI iniziera' non oltre il 1 gennaio 1977 l'estensione delle due reti televisive esistenti, fino a servire tutti i centri abitati con popolazione non inferiore a 1.000 abitanti.
Nella fase realizzativa sara' data priorita' alle opere necessarie per estendere la ricezione della 2ª rete TV ad un'area pari a quella servita dalla 1ª rete.
La RAI potra', ogni qualvolta lo riterra' opportuno, stipulare convenzioni con i comuni, le province, le comunita' montane o appositi consorzi degli enti locali, che prevedano eventuali apporti di beni, diritti e servizi.
Art. 15
Art. 15.
Filodiffusione sonora
La RAI si impegna ad iniziare non oltre il 1 gennaio 1977 e ad ultimare entro il 31 dicembre 1979 le opere necessarie per estendere il servizio di filodiffusione sonora a tutte le citta' con almeno 100.000 abitanti e/o 15.000 utenti telefonici.
La RAI utilizzera', per realizzare tale programma, le reti telefoniche della concessionaria del servizio telefonico pubblico provvedendo a fornire gli opportuni organi di modulazione ed amplificazione.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni stabilira' con proprio decreto le norme sulla riscossione del canone di abbonamento dovuto alla RAI per il servizio di filodiffusione, nonche' il riparto dei relativi proventi tra la RAI e la concessionaria del servizio pubblico telefonico, tenendo conto dei costi rispettivamente sostenuti.
Art. 16
Art. 16.
Introduzione delle trasmissioni televisive a colori
La RAI si impegna ad effettuare trasmissioni a colori contestualmente sulle due reti esistenti, adottando il sistema denominato Phase Alternation Line (PAL) a partire da un anno dalla stipulazione della presente convenzione.
A decorrere dal periodo predetto, la data di effettivo inizio di regolari programmi a colori, per non oltre 15 ore settimanali complessive, sara' fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentiti i pareri del Comitato interministeriale per la programmazione economica e della Commissione parlamentare di vigilanza.
Nel periodo iniziale il rispetto delle norme tecniche stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dovra' essere garantito nelle aree di servizio degli impianti trasmittenti che la RAI dovra' indicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione.
Nei termini che verranno stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le succitate norme dovranno essere rispettate nelle aree di servizio di tutti gli impianti trasmittenti delle due reti televisive.
Durante lo stesso periodo le ore complessive di programmazione a colori saranno contenute nella media di 15 ore settimanali di trasmissione.
Art. 17
Art. 17.
Costruzione della terza rete televisiva
La RAI iniziera' non oltre il 1 gennaio 1978 la realizzazione di una terza rete televisiva a carattere nazionale, idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per diffusioni in ambito regionale.
Entro tre anni dall'inizio dei lavori tale rete dovra' essere estesa fino a servire tutti i capoluoghi di regione e non meno del 55% della popolazione nazionale.
Art. 18
Art. 18.
Realizzazione di ulteriori impianti
I piani particolareggiati per la realizzazione di altri impianti radiofonici e televisivi, ai sensi dell' art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , saranno presentati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non oltre il 31 dicembre 1978.
In tali piani dovra' essere rispettata, per quanto possibile, l'esigenza di organizzare gli impianti di cui al primo comma in reti ad estensione o a carattere nazionale.
Art. 19
Art. 19.
Reti sperimentali di distribuzione televisiva in cavo
Non oltre il 30 giugno 1979 la RAI dovra' realizzare tre reti sperimentali a Milano, a Roma ed a Napoli, fra di loro interconnesse, per la distribuzione in cavo di programmi televisivi, interessanti rispettivamente un'area di cui risiedano circa 20.000 abitanti.
Gli esperimenti verranno condotti utilizzando, per quanto possibile, le reti di distribuzione urbana, fino alla presa di utente, predisposte dalla concessionaria del servizio telefonico ad uso pubblico.
La RAI dovra' provvedere alla realizzazione delle stazioni di testa delle due reti ed alla loro interconnessione, utilizzando, ove ne ricorrano i presupposti, le reti interurbane di telecomunicazioni disponibili a norma del successivo art. 21.
Tali esperimenti dovranno essere effettuati con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o dei futuri provvedimenti legislativi per la disciplina della televisione via cavo pluricanale.
Su tali reti, oltre ai programmi regolarmente irradiati via etere, la RAI distribuira' un ulteriore programma.
Al termine dell'esperimento, la cui durata e' prevista in dodici mesi, la RAI presentera' al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relazione illustrativa dei risultati raggiunti, corredata dalla necessaria documentazione tecnica. Il Ministro, sulla base delle risultanze dell'esperimento, autorizza, sentito il Consiglio superiore tecnico e la Commissione parlamentare, il passaggio alla fase di elaborazione dei programmi per l'introduzione del servizio su scala nazionale.
Art. 20
Art. 20.
Prestazioni aggiuntive
Le prestazioni aggiuntive di cui all' art. 19, lettera b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103 e le relative condizioni e modalita' saranno regolate con le speciali convenzioni previste dall'art. 20 della stessa legge, da stipulare con le amministrazioni dello Stato direttamente interessate con l'intervento dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.
Art. 21
Art. 21.
Realizzazione degli impianti
La RAI ha l'obbligo di realizzare gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.
Qualora ragioni di indole tecnica ed economica lo consiglino, allo scopo di evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, la RAI potra' utilizzare gli esistenti mezzi trasmissivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreche' tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio di cui alla presente convenzione.
Le modalita' di uso dovranno essere conformi ai piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e predisposti dalla RAI d'intesa con le societa' concessionarie interessate.
I relativi canoni saranno stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tenuto presente il costo dei circuiti stessi.
Art. 22
Art. 22.
Efficienza degli impianti
La RAI si obbliga a mantenere costantemente tutti gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il normale processo di rinnovo degli impianti.
La RAI e' tenuta a trasmettere all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la documentazione relativa ai rinnovi.
Art. 23
Art. 23.
Presentazione dei piani
La determinazione dell'indirizzo generale dei servizi che formano oggetto della presente convenzione e la vigilanza su di essi spettano alla competente commissione parlamentare. La commissione parlamentare, nel procedere alla determinazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, potra' in particolare stabilire, anche in deroga ai termini indicati negli articoli da 10 a 19 della presente convenzione, l'ordine di priorita' delle realizzazioni previste negli articoli stessi.
La RAI e' tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni i seguenti tipi di piani tecnico-finanziari:
a) i piani di massima concernenti l'insieme delle realizzazioni relative ad un triennio nel campo degli impianti di diffusione e collegamento. Essi tra l'altro indicano settore per settore gli indirizzi generali e gli obiettivi che si intendono perseguire, con le realizzazioni previste.
Essi inoltre comprendono:
le caratteristiche principali degli impianti;
previsioni della societa' sull'andamento dell'utenza e dei servizi oggetto della presente convenzione;
programma di sviluppo degli impianti, elaborato in rapporto ai criteri generali di spesa e di investimento indicati dalla commissione parlamentare e al programma generale di sviluppo dei servizi radioelettrici predisposto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma ai costi correnti al momento della presentazione e indicazioni sulle effettive disponibilita' economiche della societa';
b) i piani particolari concernenti la realizzazione di impianti e reti singole previsti nei piani di massima. Essi, tra l'altro, indicano i dati, le caratteristiche e le procedure di progetto e di realizzazione, la destinazione delle opere, la ubicazione e le frequenze di funzionamento richieste e i costi preventivati. Nel caso dell'attivita' di ricerca e sperimentazione essi conterranno i dettagli e le finalita' dei singoli studi.
Entro il mese di settembre di ciascun anno la RAI presenta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con adeguata documentazione, il piano di massima per il successivo triennio.
Le indicazioni del piano di massima saranno elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo.
Entro novanta giorni dalla presentazione del piano di massima, il Ministro, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni, procede alla sua approvazione oppure formula le proprie osservazioni.
Il termine suddetto e' prorogato di giorni trenta, quando l'amministrazione richieda altri elementi entro sessanta giorni dalla presentazione.
I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima saranno di volta in volta autorizzati secondo i piani particolari che la RAI e' tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di inizio della realizzazione.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni approva, entro sessanta giorni dalla presentazione, il piano particolare. Il termine e' prorogato di giorni sessanta qualora l'amministrazione richieda integrazioni e modifiche.
La realizzazione delle opere previste dai piani di cui agli articoli da 10 a 19 della presente convenzione e' subordinata alle effettive disponibilita' finanziarie della RAI in relazione anche a tutti gli altri oneri gravanti sulla gestione aziendale; tali disponibilita' potranno peraltro conseguirsi anche con le entrate che alla RAI eventualmente conceda con la legge lo Stato, ai sensi dell' art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103 .
La RAI informa di volta in volta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'avvenuta attivazione degli impianti.
La RAI, inoltre, e' tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni richieda.
Art. 24
Art. 24.
Attivita' di ricerca
Al fine di perseguire il miglioramento dei servizi, la RAI e' tenuta a svolgere ricerche e sperimentazioni sulle piu' avanzate tecniche in materia di radio e telediffusione e di sfruttamento delle ridondanze dei segnali, secondo programmi di massima e piani particolari sottoposti al Ministro per le poste e le telecomunicazioni che li approva sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Il Ministero si riserva di coordinare le sperimentazioni promosse dalla RAI con analoghe e affini ricerche condotte dallo stesso Ministero e da altri gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni.
La RAI informa periodicamente il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nell'attivita' di ricerca.
Art. 25
Art. 25.
Controllo della ricezione radiofonica e televisiva
La RAI provvedera', con ogni opportuno mezzo di ricognizione e di indagine, a tenere costantemente aggiornata la conoscenza:
delle caratteristiche dei sistemi per la ricezione radiofonica e televisiva;
delle condizioni di ricezione di qualsiasi programma radiofonico e televisivo in qualunque punto del territorio nazionale;
della occupazione, nelle varie localita', delle frequenze comprese nelle bande attribuite alla radiodiffusione;
degli elementi che localmente degradano la qualita' della ricezione;
della consistenza e della localizzazione delle utenze.
La RAI presenta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una relazione annuale sui dati acquisiti.
Ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competenti ai sensi dell'art. 240 del codice postale e delle telecomunicazioni, la RAI dovra' dare tempestiva notizia di ogni elemento suscettibile di provocare turbativa al servizio e dovra' fornire la collaborazione tecnica per la sua eliminazione.
Art. 26
Art. 26.
Controlli e collaudi
La societa' concessionaria e' tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e ai propri impianti al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti da effettuare a norma degli articoli 193 e 200 del codice postale e delle telecomunicazioni.
Art. 27
Art. 27.
Attrezzature tecniche accessorie
I mezzi destinati allo svolgimento del servizio saranno dotati delle necessarie attrezzature tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti al loro funzionamento, nonche' di collegamenti telefonici di servizio.
Art. 28
Art. 28.
Canone di concessione
La RAI corrispondera' per il 1975 al Ministero del tesoro ed all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo rispettivamente del 5,60% e del 4% di tutti i proventi lordi da essa realizzati (fanno, quindi, eccezione gli introiti non costituenti proventi quali gli interessi attivi, i contributi per interessi sui mutui, le entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali e da accensione di mutui, le somme recuperate o rimborsate da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici quale corrispettivo per l'avvenuta effettuazione di servizi speciali, gli sconti e gli abbuoni concessi dai fornitori su spese gia' contabilizzate), con esclusione della quota sui canoni attribuita all'Accademia di Santa Cecilia ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56 , e successive modificazioni.
All'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovra' inoltre essere devoluto, per l'anno 1975, un ulteriore canone commisurato al 2% o dei proventi annui netti della pubblicita' radiofonica.
A decorrere dal 1976 la RAI corrispondera' all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo del 4,50% su tutti i proventi lordi, calcolati con i criteri indicati nel primo comma.
Il versamento del canone dovra' essere effettuato non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.
Art. 29
Art. 29.
Deposito cauzionale
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve effettuare, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale di L. 200.000.000, in numerario, o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Tale deposito dovra' essere eseguito presso la Cassa depositi e prestiti.
Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati per qualsiasi ragione, la Societa' concessionaria dovra' reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.
Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della Societa' concessionaria.
L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la Societa' concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Societa' concessionaria e' tenuta a reintegrare il deposito nei termini sopra indicati.
Art. 30
Art. 30.
Riscatto
Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalita' e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni.
Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.
Art. 31
Art. 31.
Penale e revoca
Nei casi di inadempienza da parte della RAI degli obblighi derivanti dalla presente convenzione o dalle altre norme vigenti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all' art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 .
In caso di applicazione della penale prevista nel primo comma di detto articolo, la Societa' concessionaria e' tenuta altresi' a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una somma pari a nove volte l'ammontare della penale applicata.
Art. 32
Art. 32.
Estensione e durata della concessione
La concessione si estende a tutto il territorio della Repubblica italiana.
Essa ha la durata di sei anni a far tempo dal decreto del Presidente della Repubblica che approva e rende esecutiva la presente convenzione ed e' rinnovabile per un periodo non superiore, ai sensi dell' art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103 .
Art. 33
Art. 33.
Liquidazione di crediti
Per le maggiori prestazioni effettuate dalla RAI, ai sensi dell'art. 3, lettere a), b), c), e) ed f), della convenzione di proroga approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 , nel periodo dal 1 gennaio 1975 fino alla data di entrata in vigore della presente convenzione, i corrispettivi ad essa dovuti saranno stabiliti, ai sensi dell' art. 2 del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113 , convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 245 , dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni d'intesa con il Ministro per il tesoro sentita la Societa' concessionaria.
Art. 34
Art. 34.
Rapporti con altre concessioni
Restano salve le competenze attribuite in esclusiva dalle vigenti concessioni alle societa' concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni.
Art. 35
Art. 35.
Registrazione ed efficacia
L'efficacia della convenzione e' subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva e rende esecutiva.
Roma, addi' 7 agosto 1975
Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente
On. Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Per l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni
Il direttore generale
Dott. Ugo MONACO
In attuazione e adempimento di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta in data 8 agosto 1975 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., come sopra rappresentati, convengono che il terzo comma dell'art. 28 della suestesa convenzione, stipulata in data 7 agosto 1975, sia sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1976 la RAI corrispondera' all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministero del tesoro un canone annuo rispettivamente nella misura del 2,50% e del 2% su tutti i proventi lordi, calcolati con i criteri indicati nel primo comma; la percentuale che affluira' al Ministero del tesoro resta destinata per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero".
Rimane ferma ogni altra pattuizione della suindicata convenzione.
Roma, addi' 8 agosto 1975
Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente
On. Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Per l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni
Il direttore generale
Dott. Ugo MONACO
Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-Allegato A
ALLEGATO A
IMPIANTI TRASMITTENTI TELEVISIVI IN ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 1975
Programma nazionale:
Impianti ................................. n. 806 (1)
Secondo programma:
Impianti ................................. n. 408 (2)
IN COSTRUZIONE AL 30 GIUGNO 1975
Programma nazionale:
Impianti ................................. n. 52
Secondo programma:
Impianti ................................. n. 112
Programmi stranieri, in lingua francese, per la Val D'Aosta:
Impianti ................................. n. 30
(1) Esistono, inoltre, n. 11 impianti ripetitori di collegamento in ponte radio.
(2) Esistono, inoltre, n. 9 impianti ripetitori di collegamento in ponte radio.
Parte di provvedimento in formato grafico