077U0437
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Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 luglio 1977 n. 437)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" non e' necessario ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
L'ente pubblico "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
Art. 2
Le funzioni residue delle operazioni di credito conseguenti ai mutui gia' concessi sono portate a termine da un ufficio stralcio presso il Ministero della marina mercantile.
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 9