077U0217
077U0217
Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 aprile 1977 n. 217)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , modificato dall' art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889 ;
Considerata la opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio delle opere universitarie;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, delle opere universitarie, costituite ai sensi dell' art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , presso le Universita' degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 6