078U0243
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Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 aprile 1978 n. 243)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Opera nazionale per i figli degli aviatori", per la rilevanza dei fini istituzionali e per la sostanziale economicita' della gestione, e' da considerare necessario ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
L'ente pubblico "Opera nazionale per i figli degli aviatori" e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - RUFFINI - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 7