079U0592
079U0592
Accordo risarcimento danni in caso di incidenti della circolazione stradale (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 maggio 1979 n. 592)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il risarcimento dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale, firmato a Roma il 16 agosto 1978, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 5 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 maggio 1979 PERTINI, ANDREOTTI - FORLANI - NICOLAZZI - PRETI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 23
Art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI INCIDENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
LA REPUBBLICA ITALIANA
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
Animate dal desiderio di migliorare la situazione giuridica dei loro cittadini in caso di incidenti della circolazione accaduti nell'altro Stato,
Considerando che "l'assicurazione della responsabilita', civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore" e' obbligatoria nei due Stati e questi hanno istituito appositi organismi per provvedere al risarcimento dei danni cagionati da veicoli a motore non assicurati, non identificati o stranieri,
Ritengono opportuno, nelle loro relazioni reciproche, di rinunciare, ove sussistano, alle restrizioni previste nella loro legislazione nei confronti dei sinistrati stranieri e si accordano sulle seguenti disposizioni:
Art. 1.
I cittadini di uno dei due Stati, danneggiati da un veicolo a motore nell'altro Stato, godono, per quel che concerne il risarcimento dei danni, degli stessi diritti nei confronti degli appositi organismi dei cittadini dello Stato in cui l'incidente e' avvenuto, indipendentemente dal fatto che il danno sia cagionato da un veicolo straniero, da un veicolo non coperto da assicurazione, o non identificato. Cio' vale anche nei confronti dei detentori di veicoli dispensati dall'assicurazione obbligatoria, come ad esempio i detentori di veicoli statali in Svizzera; sono pero' esclusi i ciclomotori e le macchine agricole aventi stazionamento abituale in Italia salvo che detti veicoli non siano assoggettati all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art. 2
Art. 2.
1) I cittadini italiani possono richiedere, nei confronti dell'organismo svizzero, un indennizzo nei limiti degli importi minimi assicurativi previsti dalla legislazione italiana in vigore al momento del sinistro.
2) Tale limitazione non si applica nel caso in cui il danno causato da un veicolo straniero sia risarcito in base al sistema del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) o in base ad altra valida assicurazione.
Art. 3
Art. 3.
1) Sono assimilati ai cittadini di uno dei due Stati contraenti le persone domiciliate nel suo territorio.
2) Il concetto di veicolo a motore si determina secondo la legislazione del Paese dove avviene l'incidente.
Art. 4
Art. 4.
Conformemente alla delega speciale del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente accordo vale anche per quel Principato.
Art. 5
Art. 5.
1) Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno notificato che le procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni sono state espletate.
2) Ogni Parte contraente puo' denunciare il presente accordo con effetto dalla fine dell'anno civile. La denuncia deve essere notificata all'altra Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi.
FATTO a Roma il 16 agosto 1978 in duplice copia in lingua italiana.
Per la Repubblica italiana Per la Confederazione svizzera
Mario MONDELLO Antonino JANNER
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI