Monitoring Gesetzessammlung

071U1300

IT - DPR

071U1300

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nell'anno 1972. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971 n. 1300)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 47 , 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370 , sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248 , concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Considerata la necessita' di effettuare nell'anno 1972 richiami, per esigenze speciali e per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, purche' ancora soggetti ad obblighi militari, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'anno 1972 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione:
n. 16.195 sottufficiali e n. 120.845 graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
n. 1500 sottufficiali e n. 5000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.;
n. 1319 sottufficiali in congedo e n. 10.372 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1971 LEONE TANASSI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 73. - VALENTINI
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