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073U0375

IT - DPR

073U0375

Accordo tra Repubblica italiana e Repubbliche sovietiche sui servizi aerei (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 marzo 1973 n. 375)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui servizi aerei e allegati, concluso a Roma il 10 marzo 1969, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 18 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 marzo 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - VALSECCHI - BOZZI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 155. - VALENTINI

Art. 1

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui servizi
aerei.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione
delle Repubbliche socialiste sovietiche, desiderosi di contribuire allo sviluppo dei servizi aerei tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, hanno concordato quanto segue:
Articolo 1.
Nel presente accordo e negli allegati che ne formano parte
integrante le sottomenzionate espressioni hanno il seguente significato:
a) per "territorio" s'intende la terraferma, le acque
territoriali contigue e lo spazio aereo ad esse sovrastante, che si trovano sotto la sovranita' del relativo Stato;
b) per "Autorita' Aeronautiche" s'intende per il Governo della
Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile nonche' ogni persona fisica o giuridica autorizzata ad esplicare qualunque funzione nell'interesse del suddetto Ministero, e per il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, s'intende il Ministero dell'aviazione civile dell'URSS o qualsiasi persona fisica o giuridica, autorizzata ad esplicare qualunque funzione nell'interesse del suddetto Ministero;
c) per "linea concordata" s'intende il servizio aereo regolare
operato a mezzo di aeromobili per il trasporto civile di passeggeri, bagagli, merci e posta;
d) per "impresa aerea designata" s'intende la societa' aerea
designata in conformita' alle disposizioni degli allegati al presente accordo.

Art. 2

Articolo 2.
1. L'impresa aerea designata di ciascuna Parte contraente
nell'esercizio delle linee concordate godra' dei seguenti diritti:
a) fare scali sul territorio dell'altra Parte contraente nei
punti stabiliti nell'Allegato I al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare passeggeri, bagaglio, posta e merci di tipo internazionale;
b) fare scali sul territorio dell'altra Parte contraente per
scopi non commerciali negli aeroporti appositamente stabiliti lungo le aerovie internazionali della relativa Parte contraente.
2. I voli lungo le linee concordate saranno effettuati lungo le
aerovie internazionali, previste da ciascuna Parte contraente sul proprio territorio, considerando le rotte piu' convenienti a scelta dell'impresa aerea designata.
3. Nessuna disposizione indicata al punto 1 del presente articolo sara' intesa conferire all'impresa aerea designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare a bordo dell'aeromobile, nel territorio della altra Parte contraente, passeggeri, bagagli, posta e merci destinati ad altro punto del territorio di questa ultima Parte contraente.

Art. 3

Articolo 3.
L'esercizio delle linee concordate puo' essere iniziato dopo che
ognuna delle Parti contraenti avra' designato la propria impresa aerea per l'esercizio di queste linee.

Art. 4

Articolo 4.
1. L'impresa designata da ciascuna Parte contraente allo scopo di operare i servizi convenuti offrira' una capacita' adeguata a soddisfare le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il traffico internazionale sulle rotte convenute.
2. Le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, si
accorderanno in merito all'applicazione pratica dei principi esposti nel paragrafo 1, di cui sopra.
3. Le frequenze, gli orari dei servizi e il tipo di aeromobile
devono essere concordati dalle imprese designate e devono essere sottoposti per l'approvazione alle Autorita' aeronautiche almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore dei detti orari.
4. Eventuali voli supplementari, al di fuori dell'orario, possono essere effettuati in seguito ad accordo delle imprese aeree designate a condizione di presentazione da parte dell'impresa aerea interessata, per l'approvazione delle Autorita' aeronautiche, di richiesta almeno 5 giorni prima e nei casi di urgenza non piu' tardi di 24 ore prima dell'effettuazione dei voli.

Art. 5

Articolo 5.
1. Le tariffe, stabilite dalle imprese aeree designate di ogni
Parte contraente per i servizi aerei verso il territorio o dal territorio dell'altra Parte contraente, devono essere stabilite ad un livello ragionevole, tenendo in considerazione fattori come spese di esercizio, redditi ragionevoli e le tariffe di altre compagnie aeree.
2. Le tariffe, di cui al punto 1 del presente articolo, devono
essere concordate dalle imprese aeree designate di ambedue le Parti contraenti, tenendo conto delle tariffe di altre compagnie aeree, stabilite su tutta la rotta o su un tratto di essa.
3. Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno 45 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le Autorita' aeronautiche concordano in questo senso.
4. Qualora le imprese aeree designate non riescano a mettersi
d'accordo su una tariffa, esse dovranno dare notifica alle rispettive Autorita' aeronautiche, le quali cercheranno esse stesse di raggiungere un accordo per un'adeguata tariffa entro 60 giorni dalla data della notifica.
Cosi' pure, nel caso in cui una delle Parti contraenti non sia
soddisfatta di una tariffa gia' esistente, essa dovra' notificarla all'altra Parte contraente al fine di invitare congiuntamente le imprese aeree designate a raggiungere un accordo su una nuova tariffa. In mancanza di tale accordo le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti procederanno ai termini di quanto previsto nel comma precedente.

Art. 6

Articolo 6.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o
revocare i diritti indicati nell'articolo 2 del presente Accordo nel caso in cui essa non ha prove sufficienti che la proprieta' sostanziale o l'effettivo controllo dell'impresa aerea designata dall'altra Parte contraente appartiene a cittadini o organi di questa Parte contraente o in caso di inosservanza da parte della impresa aerea delle leggi e regolamenti vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente o di inadempienza delle condizioni in base alle quali vengano concessi i diritti conformemente al presente Accordo.

Art. 7

Articolo 7.
I problemi che possono sorgere nell'applicazione dell'Allegato III del presente Accordo, contenente le condizioni relative alla sicurezza ed alla regolarita' dei voli, saranno risolti dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti che si avvarranno degli organi nazionali competenti.

Art. 8

Articolo 8.
1. Gli aeromobili utilizzati per i voli internazionali dall'impresa
designata da una Parte contraente, nonche' le loro normali dotazioni di bordo, i carburanti e gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, ivi compresi i viveri, le bevande alcooliche ed i tabacchi, sono esenti all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, da dazi doganali, spese di ispezione e da altre imposte e tasse a condizione che tali dotazioni, carburanti, lubrificanti e provviste si trovino a bordo dell'aeromobile fino al loro trasporto di ritorno.
2. Sono egualmente esenti da tali dazi, spese, imposte e tasse, ad eccezione del pagamento da esigersi per i servizi prestati:
a) le provviste di bordo, le dotazioni normali di bordo e le
parti di ricambio prese sul territorio di una Parte contraente nelle misure e condizioni stabilite dalle Autorita' della detta Parte contraente e destinate al consumo di bordo degli aeromobili utilizzati per i voli internazionali dall'impresa designata dall'altra Parte contraente;
b) i carburanti e gli oli lubrificanti, le parti di ricambio e le
normali dotazioni di bordo, ivi comprese le stoviglie di bordo, introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente esclusivamente per i servizi tecnici o la riparazione degli aeromobili utilizzati per i voli internazionali;
c) i carburanti e gli oli lubrificanti presi a bordo, anche negli
aeroporti intermedi, dagli aeromobili utilizzati per i voli internazionali dall'impresa designata dall'altra Parte contraente anche quando siano consumati in un tratto della rotta al di sopra del territorio della Parte contraente nel quale sono stati presi a bordo.
3. I materiali e prodotti indicati nei punti 1 e 2 del presente
articolo che si trovino a bordo dell'aeromobile utilizzato dall'impresa designata da una Parte contraente possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte contraente solo con il consenso delle autorita' doganali di detta ultima Parte contraente.
In tale caso essi possono essere messi sotto il controllo delle suindicate autorita' fino al momento in cui non siano riesportati oppure non ricevano un'altra destinazione, in conformita' con le disposizioni doganali.

Art. 9

Articolo 9.
1. Le leggi e le norme di una Parte contraente, che regolano
l'ingresso e l'uscita dal suo territorio degli aeromobili, che effettuano voli internazionali, o l'impiego e la navigazione di questi aeromobili, durante la loro permanenza entro i confini del suo territorio, saranno applicate agli aeromobili delle imprese aeree designate dall'altra Parte contraente.
2. Le leggi e le norme di una Parte contraente, che regolano
l'arrivo e la partenza dal suo territorio dei passeggeri, degli equipaggi o delle merci degli aeromobili, in particolare le norme che regolano le formalita' doganali, valutarie, dei passaporti e di controllo sanitario saranno applicate ai passeggeri, agli equipaggi o alle merci degli aeromobili dell'impresa aerea designata dall'altra Parte contraente al momento dell'arrivo e della partenza dal territorio di quella Parte contraente.

Art. 10

Articolo 10.
Gli aeromobili dell'impresa aerea designata da ciascuna Parte
contraente durante i voli sul territorio dell'altra Parte contraente devono avere i contrassegni distintivi dello Stato d'appartenenza stabiliti per i voli internazionali, i certificati di registrazione e al volo e gli altri documenti di navigazione stabiliti dai Ministeri dell'aviazione civile delle Parti contraenti. I piloti e gli altri membri dell'equipaggio devono avere i documenti prescritti.

Art. 11

Articolo 11.
1. In caso di incidente aereo gli aeromobili dell'impresa aerea
designata da una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, la Parte contraente sul cui territorio si e' verificato l'incidente dovra' informare immediatamente l'altra Parte contraente con i mezzi piu' celeri e promuovera' subito un'inchiesta circa i motivi e circostanze dell'incidente.
2. La Parte contraente sul cui territorio si e' verificato
l'incidente prendera' le misure possibili per assicurare la conservazione delle prove, ivi compresa la sicura custodia dell'aeromobile e del suo contenuto, per tutto quel periodo che risulti necessario ai fini di un'inchiesta e prestera' adeguata assistenza ai passeggeri ed ai membri dell'equipaggio dell'aeromobile.
3. La Parte contraente che conduce l'inchiesta dovra' facilitare
l'accesso all'aeromobile, al suo contenuto e a qualsiasi parte di esso.
4. La Parte contraente il cui aeromobile ha subito l'incidente
avra' diritto di nominare un proprio rappresentante accreditato e suoi consulenti che possono essere presenti all'inchiesta.
5. La commissione d'inchiesta per l'incidente formata dalla Parte contraente sul territorio della quale ha avuto luogo l'incidente permettera' al rappresentante accreditato della Parte contraente il cui aeromobile ha subito l'incidente di effettuare, in particolare, l'esame del relitto sul luogo dell'incidente e inoltre, attraverso la commissione per l'inchiesta, di effettuare l'interrogatorio di testimoni oculari e di altri testimoni allo scopo di ottenere informazioni relative alle circostanze dell'incidente e la piena disponibilita' di tutte le informazioni e le prove e di fare le riproduzioni autentiche di tutti i documenti che riguardano le circostanze dell'incidente.
6. La Parte contraente che conduce l'inchiesta sullo incidente
dovra' nel piu' breve tempo possibile fornire all'altra Parte contraente una relazione sulle circostanze dell'incidente e le conclusioni della commissione d'inchiesta.

Art. 12

Articolo 12.
1. Ogni Parte contraente fornira', con l'osservanza del principio della reciprocita', alla impresa aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di avere propri uffici di rappresentanza sul territorio dell'altra Parte contraente nei punti indicati nell'Allegato I.
2. Per l'apertura ed il successivo esercizio di tali uffici, le
imprese aeree designate si atterranno alle norme vigenti in materia nel Paese ospitante con la osservanza del principio della reciprocita'.
3. Il numero delle persone da adibire agli stessi uffici verra'
stabilito sulla base di un accordo tra le imprese aeree designate che dovra' essere sottoposto alla approvazione da parte delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti.
4. I rappresentanti delle imprese aeree designate come pure i
membri di equipaggio degli aeromobili devono essere cittadini delle Parti contraenti.

Art. 13

Articolo 13.
Il regolamento dei conti tra le imprese aeree designate si
svolgera' in conformita' con l'Accordo sui pagamenti, in vigore tra l'Italia e l'URSS.
Le somme a favore dell'impresa aerea designata dall'altra Parte
contraente saranno liberamente trasferite e non saranno soggette ad alcun tipo di imposta ne' di limitazione.

Art. 14

Articolo 14.
Le tasse e gli altri pagamenti per l'uso degli aeroporti, compresi i loro edifici, l'attrezzatura tecnica e gli altri servizi, saranno determinati in conformita' con i tassi stabiliti ufficialmente dalle autorita' competenti di ciascuna Parte contraente sul proprio territorio.

Art. 15

Articolo 15.
In uno spirito di stretta collaborazione i Ministeri dell'aviazione
civile delle Parti contraenti effettueranno di tanto in tanto delle consultazioni allo scopo di assicurare l'ottemperanza dei principi e l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 16

Articolo 16.
Se una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare qualche disposizione del presente Accordo, potra' richiedere l'inizio delle consultazioni tra le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla data della richiesta. Se le Autorita' aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente Accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.
Se una delle Parti contraenti ritenga opportuno apportare qualche modifica agli allegati del presente Accordo, tale modifica potra' essere effettuata per accordo diretto tra le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.

Art. 17

Articolo 17.
1. Tutte le controversie che si riferiscono alle disposizioni del presente Accordo saranno risolte dalle Autorita' aeronautiche di ambedue le Parti contraenti.
La decisione presa in tal modo verra' confermata per via
diplomatica.
2. Se le Autorita' aeronautiche non raggiungeranno un accordo,
ciascuna delle due Parti contraenti puo' richiedere delle consultazioni che dovranno avere inizio al piu' presto possibile, ma in nessun caso non oltre 60 giorni dal giorno in cui si riceve tale richiesta, a meno che non vi sia un'altra intesa sul cambiamento del periodo tra le Parti contraenti.

Art. 18

Articolo 18.
1. Il presente Accordo e gli Allegati relativi, che sostituiscono il Protocollo sulle comunicazioni aeree, firmato a Roma il 22 febbraio 1965, entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo che ambedue le Parti contraenti si saranno notificate, al piu' presto possibile, lo adempimento delle formalita' costituzionali, richieste per la loro approvazione.
2. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato, salvo denuncia da notificarsi per iscritto. In tal caso l'Accordo cessera' di avere effetto sei mesi dopo la data della consegna del documento di denuncia.
FATTO a Roma il 10 marzo 1969 in due esemplari, nella lingua
italiana e russa, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana SANTINI
Per il Governo
della Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche
BUGAEV

Accordo tra Repubblica italiana e Repubbliche sovietiche sui servizi aerei-Allegato I

ALLEGATO I
Linee concordate
1. rotte per i servizi italiani:
Punti in Italia-Mosca e vv.
2. rotte per i servizi sovietici:
Punti nell'URSS - Roma e vv.

Accordo tra Repubblica italiana e Repubbliche sovietiche sui servizi aerei-Allegato II

ALLEGATO II
1. Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche incarica di procedere all'esercizio delle linee concordate, indicate per gli aeromobili sovietici nell'Allegato I al presente Accordo, il Ministero dell'aviazione civile che designa a questo scopo l'"Aeroflot".
2. Il Governo della Repubblica italiana incarica di procedere
all'esercizio delle linee concordate, indicate per gli aeromobili italiani nell'Allegato I al presente Accordo, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, che designa a questo scopo l'"Alitalia - Linee Aeree italiane".

Accordo tra Repubblica italiana e Repubbliche sovietiche sui servizi aerei-Allegato III

ALLEGATO III
Paragrafo 1.
Le Parti contraenti forniranno agli aeromobili della altra Parte
contraente tutti i servizi previsti nelle rispettive pubblicazioni informazioni aeronautiche (AIP) ed i mezzi tecnici di comunicazione, di radioassistenza e tutti i possibili mezzi tecnici e luminosi nonche' ogni altra assistenza necessaria per il sicuro e regolare esercizio delle linee concordate.
Paragrafo 2.
Le Parti contraenti, attraverso gli organi competenti per materia, assicureranno l'invio di tutte le informazioni necessarie per la effettuazione dei voli nonche' la trasmissione tempestiva delle variazioni alle suddette informazioni agli Enti incaricati del servizio di assistenza al volo e alle imprese designate.
Paragrafo 3.
Le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti effettueranno uno scambio di pubblicazioni informazioni aeronautiche (AIP) in lingua inglese nonche' assicureranno un continuo scambio degli aggiornamenti ed aggiunte ad esse.
Paragrafo 4.
Tutte le variazioni alle informazioni necessarie alla effettuazione
dei voli dovranno essere trasmesse a mezzo compilazione di apposito NOTAM che, a seconda della urgenza, sara' di prima classe, e quindi trasmesso attraverso i mezzi di telecomunicazioni internazionali oppure di seconda classe, e quindi a mezzo corrispondenza ordinaria, tenendo in debito conto che il destinatario deve riceverli in tempo utile.
I NOTAM saranno compilati in lingua inglese.
Paragrafo 5.
La trasmissione delle pubblicazioni informazioni aeronautiche e dei
NOTAM dovra' iniziare al piu' presto possibile ed in ogni caso prima dell'inizio dell'esercizio dei voli sulle linee concordate.
Paragrafo 6.
Le Parti contraenti, attraverso gli organi competenti, devono
fornire prima di ciascun volo e nel caso di necessita' durante il volo agli equipaggi degli aeromobili interessati:
- informazioni relative agli impianti tecnici di assistenza in
rotta e degli aeroporti ed alle condizioni di atterrabilita' necessarie per l'esercizio dei voli;
- informazioni scritte redatte secondo il codice internazionale, carte, grafici ed informazioni verbali supplementari ed anche le relative variazioni durante il volo, circa la situazione meteorologica esistente e prevista sulle rotte e sugli aeroporti di destinazione ed alternati.
Paragrafo 7.
Gli equipaggi degli aeromobili che operano sulle linee concordate debbono osservare la regolamentazione vigente sul territorio dell'altra Parte contraente in materia di assistenza al volo nonche' le procedure stabilite dal servizio di controllo del traffico aereo, in vigore sul territorio dell'Italia e dell'URSS.
Paragrafo 8.
Prima di ogni volo il comandante l'aeromobile o suo delegato deve presentare il piano di volo al competente Ente del servizio di controllo della circolazione aerea del Paese da cui si inizia il volo.
Il volo deve essere effettuato in accordo a tale piano di volo
eventualmente variato dal competente Ente del servizio di controllo della circolazione aerea.
Modifiche al piano di volo da parte del Comandante saranno ammesse durante il volo soltanto previa autorizzazione del competente Ente del servizio della circolazione aerea, salvo i casi in cui sorga una situazione di emergenza che esiga da parte del Comandante l'aeromobile, sotto la sua responsabilita', l'adozione di decisioni immediate. In tali ultimi casi il competente Ente del servizio della circolazione aerea sara' informato, nel tempo piu' breve possibile, delle modifiche intervenute nel piano di volo.
Paragrafo 9.
Il comandante l'aeromobile deve assicurare l'ascolto continuo sulle
prescritte frequenze dei collegamenti terra-bordo-terra nello spazio aereo in cui vola e deve assicurare la trasmissione delle informazioni richieste dal controllo della circolazione aerea ed in particolare di quelle relative alla segnalazione di posizione ed alle condizioni meteorologiche osservate in volo.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in radiotelefonia in lingua inglese secondo la fraseologia aeronautica e sulle frequenze predisposte a tale scopo dai competenti organi delle Parti contraenti.
Paragrafo 10.
Gli aeromobili impiegati dalle imprese aeree designate sulle linee concordate debbono essere equipaggiati con mezzi di telecomunicazioni che permettano i collegamenti di cui al precedente paragrafo 9 nonche' con mezzi di navigazione atti a poter seguire con precisione le rotte aeree assegnate e ad atterrare sull'aeroporto di destinazione o alternati autorizzati.
Paragrafo 11.
Per lo scambio di informazioni necessarie per l'esercizio delle
linee concordate, ivi incluse le trasmissioni dei "NOTAM", e per assicurare la direzione del traffico aereo i Ministeri dell'aviazione civile delle Parti contraenti dovranno:
a) utilizzare i canali esistenti per i collegamenti tra Roma e
Mosca;
b) nel caso in cui venga istituito un collegamento diretto
bilaterale tra Roma e Mosca, questa linea potra' essere anche utilizzata per assicurare l'esercizio regolare e soddisfacente delle linee concordate per lo scambio di informazioni tra le imprese aeree delle Parti contraenti.
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MEDICI
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