071U0808
071U0808
Dichiarazione di pubblica utilita' di alcune opere della Marina militare nel comune di La Maddalena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971 n. 808)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 , che reca modifiche alla legge anzidetta; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, gia' costruite o da costruirsi dalla Marina militare nel comune di La Maddalena in provincia di Sassari, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall' art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188 , citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essendo l'opera militare gia' ultimata, non e' necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento di lavori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 aprile 1971 SARAGAT TANASSI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 121. - CARUSO