071U1389
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Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971 n. 1389)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , ai sensi del quale le variazioni del contributo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura stabilita per le variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 7 della legge stessa e per le variazioni di quella relativa ai contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria e al fondo pensioni, ora fusi nel "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti";
Considerato che, per effetto dell' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo per l'adeguamento delle pensioni e' stato elevato, a far tempo dal 1 agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 19 per cento al 20,65 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento de 1,65 per cento;
Considerato che l'aumento citato e' stato posto, per l'1,10 per cento, a carico del datore di lavoro e, per lo 0,55 per cento, a carico del lavoratore e che, secondo la stessa proporzione, deve essere ripartita la maggiorazione del contributo complessivo dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi-traghetto;
Sentito il parere del comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 ;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la Marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro;
Decreta:
La misura complessiva del contributo dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navitraghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' elevata, con decorrenza 1 agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 25 per cento al 26,65 per cento, ed e' posta, per il 18,75 per cento, a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e, per il 7,90 per cento, a carico del lavoratore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 luglio 1971 SARAGAT DONAT-CATTIN - ATTAGUILE - VIGLIANESI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 157. - VALENTINI