Monitoring Gesetzessammlung

072U1068

IT - DPR

072U1068

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 ottobre 1972 n. 1068)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - E' modificato nel senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia anche la laurea in scienze geologiche.
Dopo l'art. 37, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze geologiche.
Corso di laurea in scienze geologiche
Art. 38. - La durata del corso di laurea in scienze geologiche e' di quattro anni.
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Zoologia;
5) Botanica;
6) Antropologia;
7) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
8) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
9) Statistica;
10) Giacimenti minerari;
11) Micropaleontologia;
12) Cristallografia;
13) Geologia regionale;
14) Sedimentologia;
15) Rilevamento geologico;
16) Stratigrafia.
Gli insegnamenti di botanica e zoologia devono avere indirizzo biogeografico.
L'insegnamento di "Analisi matematica" sara' impartito da due professori ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "Analisi algebrica" per il primo anno ed "Analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 56. - VALENTINI
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