Monitoring Gesetzessammlung

072U1032

IT - DPR

072U1032

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972 n. 1032)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 359, relativo alle materie di insegnamento della scuola di specializzazione in endocrinologia e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 359. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
2) Fisiologia endocrina;
3) Biochimica endocrina;
4) Anatomia patologica delle ghiandole endocrine;
5) Semeiotica e diagnostica endocrine.
2° Anno:
1) Anatomia patologica delle malattie endocrine;
2) Semeiotica e diagnostica endocrine;
3) Eredopatologia endocrina;
4) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e
delle auxopatie.
3° Anno:
1) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e
delle auxopatie;
2) Terapia delle malattie endocrine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 15. - VALENTINI
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