073U0834
073U0834
Concessione di amnistia in materia di reati finanziari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1973 n. 834)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 79 della Costituzione ; Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari, 20 dicembre 1973, n. 830; Visto il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
E' concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1 , 6 , 7 , 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 .
L'amnistia si applica ai reati riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati nel precedente comma a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto-legge suindicato come modificato dalla legge di conversione.
L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell' art. 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , non e' ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualita' di sostituto d'imposta.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1973 LEONE RUMOR - COLOMBO - ZAGARI - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI