072U0738
072U0738
Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972 n. 738)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 97 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica. Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica Art. 98. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica ha la durata di tre anni. Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo degli iscritti e' di venticinque. Art. 99. - Il piano degli studi e' articolato sui seguenti insegnamenti: 1° Anno: Tecnica delle autopsie; Diagnostica anatomo-patologica macroscopica; Anatomia patologica sistematica I; Tecnica istologica ed istochimica I. 2° Anno: Anatomia patologica sistematica II; Tecnica istologica ed istochimica II; Diagnostica istopatologica I; Elementi di microscopia elettronica. 3° Anno: Diagnostica istopatologica II; Diagnostica ematologica; Tecnica e diagnostica citologica; Legislazione sanitaria tanatologica. Gli insegnamenti saranno integrati da seminari e cicli di conferenze nonche' esercitazioni, anche in riferimento a indagini complementari. Art. 100. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia ed istologia patologica. Gli esami delle materie biennali potranno essere sostenuti al termine del biennio. Il diploma si consegue alla fine del corso con presentazione e discussione di una tesi scritta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 settembre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 80. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 97 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica.
Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica
Art. 98. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica ha la durata di tre anni.
Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo degli iscritti e' di venticinque.
Art. 99. - Il piano degli studi e' articolato sui seguenti insegnamenti:
1° Anno:
Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica I;
Tecnica istologica ed istochimica I.
2° Anno:
Anatomia patologica sistematica II;
Tecnica istologica ed istochimica II;
Diagnostica istopatologica I;
Elementi di microscopia elettronica.
3° Anno:
Diagnostica istopatologica II;
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.
Gli insegnamenti saranno integrati da seminari e cicli di conferenze nonche' esercitazioni, anche in riferimento a indagini complementari.
Art. 100. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia ed istologia patologica.
Gli esami delle materie biennali potranno essere sostenuti al termine del biennio. Il diploma si consegue alla fine del corso con presentazione e discussione di una tesi scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 settembre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 80. - CARUSO