068U1669
068U1669
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "S. Maria delle Nevi", con sede in Sinalunga. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968 n. 1669)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "S. Maria delle Nevi" di Sinalunga, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "S. Maria delle Nevi", con sede in Sinalunga (Siena), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Siena;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Sinalunga;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 marzo 1936.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 190. - CARUSO