Monitoring Gesetzessammlung

068U1295

IT - DPR

068U1295

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'Ospedale oftalmico, con sede in Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968 n. 1295)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'Ospedale oftalmico di Torino e' stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'Ospedale oftalmico, con sede in Torino, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;
due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 22 febbraio 1932.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 97. - GRECO
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